Contratti a termine “acausali” e prorogabilità | ADLABOR

Nei contratti a termine non è più necessario indicare la causale ed il termine finale può essere prorogato fino a cinque volte con un limite complessivo di 36 mesi.

 

Contratti a termine “acausali” e prorogabilita’

Normativa di riferimento

 

 

Disciplina

 

Validità

Lg. 92/2012

(Entrata in vigore: 18/7/2012)

·         Introdotto il contratto  “acausale” della durata massima di 12 mesi

·         Non è concessa alcuna proroga al contratto “acausale”

Dal 18 luglio 2012

al 27 giugno 2013

D.Lg. 76/2013

(Entrata in vigore: 28/6/2013)

·         È consentita una proroga al contratto “acausale” (non ne è specificata la durata massima)

·         La durata massima del contratto “acausale” è di 12 mesi (comprensivo di proroga)

Dal 28 giugno 2013

al 20 marzo 2014

D.Lg. 34/2014

(Entrata in vigore: 21/3/2014)

·         Sono consentite 8 proroghe (non è specificata la loro durata massima)

·         La durata massima del rapporto di lavoro è di 36 mesi (comprensivo di proroghe)

Dal 21 marzo 2014

al 18 maggio 2014

Lg. 78/2014

(Entrata in vigore: 19/5/2014)

 

 

·         È eliminato il riferimento ai motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo

·         La durata massima del rapporto di lavoro è di 36 mesi (comprensivo di proroghe)

·         Sono consentite 5 proroghe (non ne è specificata la durata massima)

·         È consentita l’insaturazione di un ulteriore rapporto a termine (si ritiene della durata massima di 12 mesi) nei seguenti casi:

o   Stipulazione di un contratto in deroga presso la DTL;

o    Instaurazione di contratto di somministrazione a tempo determinato.

Dal 19 maggio 2014

 

 


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