Distacco dei lavoratori nell’Unione Europea nell’ambito di prestazioni di servizi – D.lgs. 122/2020 | Adlabor
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. 122
Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (20G00141)
(GU n.229 del 15-9-2020)
Vigente al: 30-9-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi;
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali («Roma I»);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso
al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
(«regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n.
1024/2012;
Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del
lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011
e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante
attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole «piu' lavoratori» sono soppresse
le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso
dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede
nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale
ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale
di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'
produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo,
che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati
distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale
intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica
altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno
Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa
utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva in Italia,
uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di
una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla
somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da
quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo
caso il lavoratore e' considerato distaccato dall'agenzia di
somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;
3) al comma 3, le parole «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
4) al comma 5, le parole: «articoli 3, 4, 5», sono sostituite
dalle seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 5»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole «in Italia» e' aggiunto il
seguente periodo: «. Il lavoratore e' altresi' considerato distaccato
nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando
dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni
disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con
esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui
all'articolo 4.»;
c) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il
periodo del distacco, se piu' favorevoli, le medesime condizioni di
lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative
e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera e), per i
lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe
nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro
straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici
di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con
particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di
agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro
e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre
disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi
in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori
distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di viaggio,
vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di
servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e
alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano,
sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo
di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o
all'estero.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis Sono considerate parte della retribuzione le
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita' sono
rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo
quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel
Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina
non stabilisce se taluni elementi delle indennita' riconosciute al
lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno
parte della retribuzione l'intera indennita' e' considerata versata a
titolo di rimborso delle spese sostenute.»;
3) al comma 2, le parole «delle ferie annuali retribuite e di
trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato» sono
sostituite dalle seguenti: «dei congedi annuali retribuiti e di
retribuzione, comprese le maggiorazioni»;
d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Distacco di lunga durata). - 1. Se la durata
effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati
si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e
di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di
lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative
e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle
concernenti:
a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la
cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria.
2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di
cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalita'
secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo
decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori distaccati
per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del
distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, e'
determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai
singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni svolte nel medesimo
luogo e' valutata tenendo conto anche della natura del servizio da
prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della
prestazione lavorativa.»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera b), le parole «alle tariffe minime
salariali e ai loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla
retribuzione e ai suoi»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano
applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorita' competente ne
tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle
sanzioni.»;
f) all'articolo 8:
1) al comma 3, dopo le parole «in Italia» sono inserite le
seguenti: «, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma
2-bis, stabilite in Italia,»;
2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in
possesso delle informazioni richieste dall'autorita' dello Stato
membro nel cui territorio il lavoratore e' distaccato sollecita le
autorita' o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o
ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte
dell'autorita' competente dello Stato membro dal quale il lavoratore
e' distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa
tempestivamente la Commissione europea.»;
g) all'articolo 10, comma 1, lettera i), il segno di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera
i) e' inserita la seguente:
«i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo
periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia
lavoratori in Italia.»;
h) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Obblighi informativi). - 1. L'impresa
utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati
lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo,
e' tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle
condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati. Per
l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla
sua cessazione l'impresa utilizzatrice e' tenuta a conservare copia
dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa
trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, secondo
periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza
ritardo l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore
presso altra impresa.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, primo
periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori in
Italia, ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, all'agenzia di
somministrazione tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 10,
comma 1, le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e f) del
medesimo comma 1. L'impresa utilizzatrice e' tenuta a consegnare
all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in
Italia copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della
relativa trasmissione ai fini dell'esibizione agli organi di
vigilanza.»;
i) all'articolo 12:
1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore
interessato.».
2) al comma 4, le parole «e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2 e 3-ter».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle
prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su
strada.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede