L. 126/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia | Adlabor
Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.». (20A05541)
(GU n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)
Capo I
Disposizioni in materia di lavoro
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre
2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo
coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario
e cassa integrazione in deroga
1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e
cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive
modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate
di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste al comma 2.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con
riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e
autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio
2020 sono imputati, ove autorizzati, alle ((prime nove settimane di
cui al presente comma)).
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1,
sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia
stato gia' interamente autorizzato il precedente periodo di nove
settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che
presentano domanda per ((periodi di integrazione relativi)) alle
ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato
aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente
semestre 2019, pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti
per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per
cento e per coloro che hanno avviato l'attivita' di impresa
successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al
comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di
concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del
fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata
alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga
successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota
del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque
disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei
requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle
quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi
i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al
primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020; ((tale importo e'
assegnato)) ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e
secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto
decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di
giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata
massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio
e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati
ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e'
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'((articolo 19)), comma 3-bis, del predetto decreto-legge
n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai
fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo
lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi
quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31
luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti
collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto
2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e
2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse di cui
agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a
valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi
corrispondenti alle prime nove settimane di cui al comma 1 del
presente articolo.
13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2
milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per
l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per
l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro
per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la
restante quota ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 1 bis Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente: «251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251 puo' essere altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennita' di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»; b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 251 e 251-bis».))
((Art. 1 ter
Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione
Campania
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree di crisi
complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilita'
ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino
al 31 dicembre 2020, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima
mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione
figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno
2020. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito
di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la
presenza di una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita';
c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure
aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del
medesimo decreto-legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del
presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione
Campania di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136.))
Art. 2 Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti 1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.». 2. All'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 e' abrogato.
Art. 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la ((revoca dell'esonero)) contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1. 4. L'esonero di cui al presente articolo e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 4
Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2020 e 2021»;
b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero
per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo
e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di
ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.».
2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 5
Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini
nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza,
alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e' estesa anche ai soggetti
beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per
ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima
mensilita' spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 6
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a
tempo indeterminato
1. Fino al 31 dicembre 2020, ((ai datori di lavoro,)) con
esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e
dei contratti di lavoro domestico, e' riconosciuto, ai sensi del
comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi
previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi
decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un
contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti
all'assunzione presso la medesima impresa.
3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche nei casi di
trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta.
4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per
l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8
milioni di ((euro)) per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8
milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno
2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo
114.
Art. 7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali 1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto e' riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6. 2. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.
Art. 8
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
di contratti di somministrazione
1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima
complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare
per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza
delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
((1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio
dell'economia e al fine di garantire la continuita' occupazionale,
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il
contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare
in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non
continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale
l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore
l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione
di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre
2021».))
Art. 9
Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali e dello spettacolo
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a
1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di
rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del
17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco
temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una
indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennita'
viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri
versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato
nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive
modificazioni. Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno
ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
7. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 10
Indennita' lavoratori marittimi
1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della
Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate
nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di
altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennita'
di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari
a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
((Art. 10 bis Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi 1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita' di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. 2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1. 3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Art. 11
Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale
Militare di Taranto
1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di
compatibilita' ambientale dell'Arsenale militare marittimo ((di
Taranto)), nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede
di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unita' di
personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante
corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione
della difesa, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 e' cosi'
ripartito:
a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2020;
b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2021;
c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2022.
3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle
procedure di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente
articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per
l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a
decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa disponibili a
legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei
fabbisogni predisposto ai sensi ((degli articoli 6 e seguenti)) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
Art. 12
Disposizioni in materia di lavoratori dello sport
1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla societa' Sport e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno
2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico
Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del
23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro
reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno
2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza
e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di
apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo,
aprile e maggio dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 98 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il
mese di giugno 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ((sono individuati)) le modalita' di attuazione dei commi da
1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le
cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione
delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di
funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle eventuali
risorse residue ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese
di giugno 2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per
l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i
residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
decreto legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 98, comma 6, del
decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita' di Sport e
salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo
114.
((Art. 12 bis
Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle
tutele sul lavoro negli sport femminili
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per il professionismo negli sport
femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per
l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di
euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive
che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare
il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai
sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire
entro il 31 dicembre 2022.
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al
professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2
possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1
qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza
sanitaria da COVID-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle
atlete;
2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle
strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle
infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilita' economica della transizione al
professionismo sportivo;
6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali
delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta'
dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al
numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma
3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve
rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima
lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita' di
accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse
di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui
al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse,
sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle
societa' e le associazioni degli allenatori.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma
181 e' abrogato.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7.))
Art. 13
Disposizioni concernenti l'indennita' a valere sul Fondo per il
reddito di ultima istanza
1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti
gia' beneficiari dell'indennita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi
dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la
medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di
maggio 2020 e, per tale mese, la stessa e' elevata all'importo di
1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli
enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i
quali non abbiano gia' beneficiato dell'indennita' di cui al predetto
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio
2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennita' di cui
al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo
decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale
per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennita' per i soggetti
di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal
presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di
spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari
a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 14
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo
1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7
della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', ((nei casi)) in cui nel corso della liquidazione non
si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
ai sensi dell'articolo ((2112 del codice civile, o)) nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
4. (( (Soppresso) )).
Art. 15
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di
soggetti disagiati
1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole
«di eta' pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle
seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni».
2. L'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 16 Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «1.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, ((comma 1, del)) predetto decreto-legge n. 18 del 2020.
Art. 17
Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale
1. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione di spesa
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20
milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attivita'
rese nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei
compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai
professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro
236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attivita' rese
nell'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi
unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015,
l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al
suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le
attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere dall'anno
2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 18
Disposizioni in materia di patronati
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di
euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da maggiori somme
versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse 1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attivita' lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi ((compresi tra il 23 febbraio 2020 e il)) 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorita' ((di cui al primo periodo)), fino a un massimo ((complessivo)) di quattro settimane, limitatamente ((ai datori di lavoro)) operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. 2. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande e' allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorita' che ha emesso il provvedimento di restrizione. 3. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilita'.
Art. 20
Disposizioni per il settore aereo
1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «200 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro per l'anno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno 2020
e 22,9 milioni ((di euro)) per l'anno 2021» e le parole «previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche'
della Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante
nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con
conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse
stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in
possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e
titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata
dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o
cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non
sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione
dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario
di integrazione salariale puo' essere autorizzato, previo accordo in
sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche'
della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una
delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o
di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del
lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate
secondo le modalita' indicate nell'accordo previsto dal presente
comma»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle
risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione
salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo
stesso non e' dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale
prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del
2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma
2».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni
di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3
milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 21
Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e
lavoratori domestici
1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni, le parole «67,6 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro».
2. All'onere di cui al comma 1 pari a 169 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
((Art. 21 bis Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici 1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. 4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3. 6. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. 9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. 10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((Art. 21 ter
Lavoro agile per genitori con figli con disabilita'
1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati
che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave
riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non
lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente
la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo
restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.))
Art. 22 Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi ((1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura.)) 2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 23
Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
1. Ferme restando le erogazioni gia' concesse del Reddito di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola
quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82
del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o
hanno percepito una delle ((indennita' di cui agli articoli 9, 10 e
12 del presente decreto;))
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 e' presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15
ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 e'
effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno
2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui
all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020,
ove compatibile.
Art. 24
Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo
spettacolo
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di
competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, puo' autorizzare, a decorrere
dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l'assunzione di ((funzionari di Area III)), posizione economica F 1,
dei profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1, comma 338,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per
singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli
obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della
procedura.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma
602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono
essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non
eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per
l'anno 2020.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del
personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali
non generali di cui al presente comma possono essere conferiti
esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche,
((nonche' per istituti)) e uffici periferici diversi dagli istituti
di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai
fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali
possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree
funzionali del medesimo Ministero, gia' in servizio a tempo
indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola
risolutiva espressa ((che stabilisce)) la cessazione dall'incarico
all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dei
vincitori del concorso di cui al comma 5, previo espletamento del
corso di cui al comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di
cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente autorizzata dal Ministro
per la pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si
provvede comunque a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni
culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione nel
settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma
5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato
nella misura di ((300.000)) euro nell'anno 2020 e di 1 milione di
euro annui a decorrere dal 2021 e ridenominato «Fondo giovani per la
cultura». Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure
selettive.
5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche
professionalita' tecniche nei settori della tutela e della
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso
alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione,
della Scuola dei beni e delle attivita' culturali, per gli aspetti
relativi alle materie specialistiche, nonche' per i profili
organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.
6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti
destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale
prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove
scritte. Il bando puo' prevedere una terza prova scritta
obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed e'
composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di
presidente.
8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso
la Scuola dei beni e delle attivita' culturali, possono essere
ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al ((regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509)), nonche' di dottorato di ricerca, o diploma di
specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso
universita' italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere
ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della
laurea.
9. Il corso-concorso e' coordinato dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle
attivita' culturali e ha la durata massima di dodici mesi,
comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono
ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo
posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso
e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a
carico della Scuola dei beni e delle attivita' culturali. Agli
allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il
trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun
trattamento di missione.
10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari
nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza
del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite
dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento.
Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in
graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al
quale il Ministero puo' attingere, fino ad esaurimento, per la
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero puo'
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento
degli iscritti al predetto elenco.
11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a
4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022,
si provvede:
a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni
di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
b) ((quanto a 25.000 euro)) per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163;
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale
dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
((Art. 24 bis
Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa
internazionale delle donne di Roma
1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari
opportunita' e di riconoscere il valore sociale e culturale del
sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a
favore delle donne durante l'epidemia da COVID-19, e' finanziata,
nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione
Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli
importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio
nei confronti di Roma Capitale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.))
Art. 25
Disposizioni in materia di procedure concorsuali
1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i
tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del
personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle
relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via
sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel
rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di
lavoro»;
b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al
31 dicembre 2020» sono soppresse;
c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi
gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire
nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al
predetto elenco.».
((Art. 25 bis
Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022
1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e
provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena
operativita' degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure
selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario
comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilita' di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e
5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo
13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con
modalita' telematiche o, comunque, in modo da consentirne la
valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;
c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,
anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralita' di
quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto
argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad
oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con
specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e
diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, nonche' management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni
caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata
anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni;
e) la possibilita' di articolazione della commissione
esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.))
Art. 26
Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS» ((e le parole: «380
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«663,1 milioni di euro per l'anno 2020»));
b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»;
c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».
((1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante
da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori
in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al
ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico
il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita'
o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di
competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di
monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di
cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i
lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione
lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche
da remoto».
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis
dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato
dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di euro
per l'anno 2020.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quanto a 20
milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 1-ter.
1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e non e' computabile ai fini del periodo di comporto»;
b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile e' la
modalita' ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile
e' una delle modalita' ordinarie».))
((Art. 26 bis
Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di
violenza
1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di
genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e
la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.
Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato,
esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di
riabilitazione per uomini maltrattanti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.))
((Art. 26 ter
Disposizioni in materia di giustizia contabile
1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19».))
Capo II
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
Art. 27
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud
1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi
situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei
livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione
del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, e'
riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano
un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della
media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero
dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei
premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). ((Con
riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di
cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla
gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere
apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri
fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in
1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle
risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.)) Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione e' concessa
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della
Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C
(2020) 1863.
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le
modalita' ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio
socio-economico e di accessibilita' al mercato unico europeo utili
per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di
accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di
coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
dei Piani Nazionali di Riforma.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli
aiuti di stato, l'amministrazione responsabile e' il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e ((le amministrazioni concedenti
sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di
competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani, che provvedono)) al monitoraggio in coerenza con quanto
previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
((3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse
alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei
piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi
dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per
i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono
rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a
condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il
periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione
salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo
risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte
salve le domande gia' presentate nei termini alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.))
((4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di
euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in
67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da
finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020
e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.))
((4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 17 e' sostituito dal seguente:))
((«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero,
nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti
titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive
modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a
fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il
corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e'
regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo
all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato
per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di
Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle
emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».))
Art. 28 Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne 1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Capo III
Disposizioni in materia di salute
Art. 29
Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di
prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non
erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di
ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del
Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di
indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile
in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante
«Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi
ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076
del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la
rimodulazione dell'attivita' programmata differibile in corso di
emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza
e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti
straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di ((spesa per il
personale)).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, limitatamente al recupero
dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di
Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio sanitario nazionale
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A,
colonna 1, e' consentito di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2, del ((contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
dell'area della sanita' relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti
medici, sanitari, veterinari)) e delle professioni sanitarie
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa
oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in
deroga alla contrattazione, e' aumentata, con esclusione dei servizi
di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto
degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto
sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento
della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo
determinato di personale del comparto e della dirigenza medica,
sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga
ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' impiegare,
per le medesime finalita' di cui al comma 1, anche le figure
professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e limitatamente alle
prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' agli
enti del Servizio sanitario nazionale e' consentito, nel limite degli
importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria,
veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio
sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui
all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL e' aumentata, con
esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi
omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro
e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto;
b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita' dipendente
del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria
a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro
e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle
lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto
dall'articolo 2-sexies, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il
monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo
nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna
regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni
di euro.
4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a
ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai
commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il
limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al
lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e' indicato
nell'allegato A ((al presente decreto)) e, solo se la somma degli
importi ivi indicati e' superiore a quelli assegnati a ciascuna
regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B ((al presente
decreto)), il limite massimo di spesa e' rappresentato dall'importo
riportato ((nel medesimo allegato B)).
5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto
del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i
medici iscritti all'ultimo anno ((del corso)) di formazione
specialistica nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del corso, nell'espletamento delle attivita'
assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle
prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento ((alle visite,
agli esami e alle prestazioni)) di controllo ambulatoriali. La
refertazione ((delle prime visite, dei primi esami e delle prime
prestazioni)) specialistiche e' invece riservata al medico
specialista.
6. Il possesso della specializzazione e' comunque richiesto per le
refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche:
((anestesia, rianimazione,)) terapia intensiva e del dolore; medicina
nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
7. L'attivita' svolta dal medico in formazione specialistica di cui
((al comma 5)) e' registrata nel libretto-diario personale delle
attivita' formative, e costituisce elemento di valutazione per il
curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario
nazionale.
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalita' di cui ai
commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980
euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un
totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di
cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla
base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto
corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle
somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella di cui
all'allegato B ((al presente decreto)). Agli oneri derivanti dal
presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((a
presentare)) al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e
delle finanze, ((nell'ambito del programma)) operativo previsto
dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste
di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti,
dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La
realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento
delle finalita' di cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio ai
sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
((Art. 29 bis
Misure per il sostegno del sistema termale nazionale
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di
20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno
2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al
presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministero dello
sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante
stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta
convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di
cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle
risorse stesse.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo
114.))
((Art. 29 ter
Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da
COVID-19
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come
quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei
distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire
l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la presa in
carico del paziente.
2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti
nelle comunita' locali e di garantire il benessere psicologico
individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale
determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da
SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo
finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme
sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di
salute mentale di comunita' e per la tutela delle fragilita'
psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento:
a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e
tecnologiche per un modello organizzativo fondato su
multiprofessionalita' e multidisciplinarieta' che permetta di
sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite
le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di
razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario
nazionale destinate alla salute mentale;
c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di
prossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale,
delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo
settore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati modelli di
intervento e la qualita' delle prestazioni erogate attraverso la
coprogettazione;
d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle
associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato,
rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura
quali gruppalita' dialogiche e multifamiliari e gruppi di
auto-mutuo-aiuto;
e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione
abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget
di salute individuale e di comunita'.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 30
Incentivi in favore del personale sanitario
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al
terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere incrementati,
fino al doppio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Tali
importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui
importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi».
((Art. 30 bis Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'».))
Art. 31 Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e 4, relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n. 1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali, n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, ((comma 444, della legge)) 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unita', di cui 17 unita' con qualifica dirigenziale, e' corrispondentemente incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6 unita' di dirigente medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione. 2. Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni, sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della ((legge 24 dicembre 2007)), n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas. 4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ((4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il temine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28 febbraio 2021. 4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti gia' individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalita' ivi previsti. 4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi da 1 a 6 sono abrogati. 4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.))
((Art. 31 bis
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti
letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la
struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario
per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o
di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla
competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle
procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni
elettorali.
2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo'
nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unita'
speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato
dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,
previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti
all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del
comune. La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli
interessati.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti
anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda
sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al
comma 2.
4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e
3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso
forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n.
70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso
forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli
articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a
220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse
stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.))
((Art. 31 ter
Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello
spettro autistico
1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.))
((Art. 31 quater
Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari
1. All'articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo
3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della
popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati del
Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema
informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal
Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e'
approvato dal direttore generale».))
Capo IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza
Art. 32
Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per
l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico
2020-2021.
1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e
di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e'
destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali
costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, e'
destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le
altre modalita' previste dalla legislazione vigente, inclusi
l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di
ulteriori spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno
scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla conduzione
di tali spazi ((e dal loro adattamento)) alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunita'. Per la predetta
finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a
specifici patti di comunita', ((a patti)) di collaborazione, anche
con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai
piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a
scuola degli allievi, alternando attivita' didattica ad attivita'
ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico,
coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.
107.
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368
milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno
2021, e' destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del
personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza ((fermi
restando)) il rispetto della normativa vigente ed il prioritario
ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso
l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di
studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il
fondo di cui ((all'articolo 235)) del decreto- legge 19 maggio 2020,
n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato
del personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata
per la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi del comma
5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato
nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19
aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni
aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei
limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui all'articolo 231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((e al presente
articolo)), per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e
al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le
modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, ((tranne che nei casi di sospensione delle
attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica)).
5. Con il decreto di cui all'articolo 235 ((del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate)) le modalita' e la
misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le
finalita' ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato
al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del
personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
((6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione,
edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche,
limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle
certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di
sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in
esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici
dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda
sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino le
norme sulla sicurezza sul lavoro.
6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a
legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e
fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno
scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge
27 luglio 1978, n. 392.
6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: «In caso di sospensione delle attivita' didattiche in
presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui
al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita' del
lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le
istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro
il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori
oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020,
anche mediante riprogrammazione degli interventi».
6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, le parole: «valutazione finale» sono sostituite dalle
seguenti: «valutazione periodica e finale».))
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel
2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
((7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attivita' didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle
aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo
di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza,
di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il riparto delle risorse di cui al
periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della
graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21
maggio 2019 e dell'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.))
((Art. 32 bis
Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021
1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi
per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno
2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore
degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalita' di
cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto,
prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione
e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture
temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5
milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle
misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,
comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina
un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi
strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati
all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e
degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si
provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalita' il
Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni
di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del
medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo.
4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1, comma 269, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso.
5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a
carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del
personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo
di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci
delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota
aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro e' versata al
relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalita'
previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte
a carico del lavoratore.
6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi
del Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale
di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto
del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni
scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa
con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle
attivita' previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle
risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, puo'
affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di
responsabilita' e di copertura assicurativa, purche' le attivita'
svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei
rischi vigente nell'istituto.))
((Art. 32 ter
Misure urgenti per garantire la funzionalita' amministrativa delle
istituzioni scolastiche
1. Al fine di garantire la piena operativita' delle istituzioni
scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga
ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso
pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della
graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo
dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle
graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti
dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando
gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti
economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di
servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di
programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi
precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di
concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di
conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano
confermati, a potenziamento dell'attivita' di segreteria delle
istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo
235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate
all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze
del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del
medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i
contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla
sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di
DSGA.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di
cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti
di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e
disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione
in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della
procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando
il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti
annualmente autorizzati.
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma
6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50
per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui
al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2
residuati in una o piu' regioni, nel limite delle facolta'
assunzionali annualmente previste. L'istanza e' presentata
esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero
dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le
modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche' i
termini, le modalita' e la procedura per le relative immissioni in
ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo
35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
declinato dal bando di concorso.
5. Al fine di dare continuita' alle procedure concorsuali per
direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri
di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute
da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente
amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai
relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da
superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i
punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la
tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali
valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del
punteggio complessivo.
6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 e'
altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6,
del citato decreto-legge n. 126 del 2019.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Art. 33
Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del sistema della
formazione superiore
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 101:
1) al comma 2, le parole «Nel periodo di sospensione della
frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli
1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli
articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19» sono
soppresse;
2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui al
comma 1» sono soppresse.
2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le universita' ((nonche' le
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,)) per
gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei
limiti delle risorse disponibili, l'entita' delle borse di studio
destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma
8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri
del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26
luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un
luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando
le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o
enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purche' non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma
trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico
2019/2020.
((2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo
il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero
dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo
1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e
comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione
degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione
dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati
conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi
della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente».
2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei
processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle
relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in
servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017,
ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonche'
per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale
in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione,
che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre
2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»;
b) al quarto periodo, le parole: «contratti a tempo determinato»
sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro flessibile».
2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi alle
previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n.
167, mediante la definizione dei contratti integrativi di sede,
finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire
l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche nell'ambito dell'Unione
europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: «entro il 30
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno
2021».
2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni
di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno
accademico 2020/2021.))
((Art. 33 bis
Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli
educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della
salute.
1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie
degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico
del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico
nei presidi socio-sanitari e della salute e' la dimensione
pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della
disabilita' e della devianza.
2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1,
svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in
applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali:
a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita'
cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello
individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici
elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva
interdisciplinare e interprofessionale;
b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare,
pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare
interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialita' di
tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre piu'
avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e
processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e
privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del
benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e
all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita'
esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa,
durante tutto l'arco della vita;
d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e
responsabilita'; prevenire situazioni di isolamento, solitudine,
stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle
aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.))
Art. 34
((Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario
straordinario))
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 580
milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno
2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,)) ivi incluse quelle connesse
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di
cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una
quota delle predette risorse pari a 80 milioni ((di euro)) per l'anno
2020 ((e a 300 milioni di euro)) per l'anno 2021 e' destinata alla
ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali
prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di
quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del
Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati
gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al
precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
((Art. 34 bis
Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi
di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e
referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come
incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per le
finalita' indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al
primo periodo.))
Art. 35
Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753
unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
15 ottobre 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro
12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni
di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri
connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 36
Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio
campale dell'Aeronautica militare
1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel
limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure straordinarie di
stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche
non continuativi, di esperienza lavorativa ((presso i reparti del
Genio)) campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato in un ruolo ad
esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della
difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal
1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel
limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si
provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali gia' maturate del
Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei
fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Art. 37
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Prefetture
e del Corpo di polizia penitenziaria
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e
fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche'
dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento
degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie
locali.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al
15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti
in uso alle medesime Forze, nonche' di acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei
locali aperti al pubblico, e' autorizzata, per l'anno 2020,
l'ulteriore spesa di euro 7.800.000.
3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di
protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.
4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a
garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva
di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di
sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del
medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
((4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio
rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno
2018, determinate dalla necessita' di innalzare i livelli di
sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli
assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni
per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del
bilancio dello Stato.
4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre
2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di
alloggiamento in caserma e' esonerato dal pagamento degli oneri
accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad
euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.))
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari ad
euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
((5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86».
5-ter. Alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86».
5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in
servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere
universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in
discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare
nella qualita' di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da
frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel
grado di tenente».
5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto
a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.))
((Art. 37 bis
Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla
qualifica di dirigente superiore, le parole: «dirigente di ufficio
territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di
polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' postale e
delle comunicazioni di particolare rilevanza;» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o
interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera,
nonche' di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di
particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le
esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla
qualifica di primo dirigente:
1) le parole: «nonche' a livello regionale o interregionale per
la polizia postale e delle comunicazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' a livello regionale o interregionale per le
esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»;
2) dopo le parole: «vice dirigente di ufficio territoriale a
livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e
delle comunicazioni;» sono inserite le seguenti: «vice dirigente di
ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di
particolare rilevanza;»;
c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle
qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
1) dopo le parole: «dirigente di commissariato distaccato di
pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di significativa
rilevanza»;
2) dopo le parole: «vice direttore di divisione o di ufficio
equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato» sono
inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»;
3) le parole: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di
ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente di sezione o di ufficio
equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio
speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di
pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione
investigativa periferica di significativa rilevanza per le attivita'
di contrasto della criminalita' organizzata»;
4) le parole: «dirigente o vice dirigente o dirigente di
settore di reparto mobile o di reparto speciale» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di
significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»;
5) le parole: «direttore o vice direttore o direttore di
settore di istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti:
«direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa
rilevanza di istituto di istruzione»;
d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione,
alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la
parola: «5.720» e' sostituita dalla seguente: «5.643»;
e) la parola: «gabinetto», ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: «centro».
2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce «carriera dei funzionari
tecnici di polizia» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna
relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo
dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico
periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico»; nella
colonna relativa ai posti in organico, le parole: «Posti in organico»
sono sostituite dalle seguenti: «Posti di funzione» e, alla riga
relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di
direttore tecnico capo, la parola: «102» e' sostituita dalla
seguente: «135»;
b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa
alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente
tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico
periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella
colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle
qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico
capo, le parole: «100 (120)» sono sostituite dalle seguenti: «115
(135)».
3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «Nella sostituzione» sono
sostituite dalle seguenti: «Se titolari del relativo incarico,
nonche' nella sostituzione».))
((Art. 37 ter
Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle Forze
di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la
durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al
permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 al
decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla voce n. 8, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:
«16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.))
((Art. 37 quater
Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di euro per
il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020
e di 5.384.616 euro per il 2021»;
b) al comma 25, primo periodo:
1) le parole: «di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per
prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per l'anno
2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3,
secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121,
in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno»;
2) le parole: «di euro 30.000.000, per l'anno 2020,» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di
euro 5.384.616 per l'anno 2021,»;
3) le parole: «di euro 4.480.980, per l'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021» e dopo le parole: «mediazione
culturale» sono inserite le seguenti: «, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in
ambito migratorio».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota
parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio
dello Stato, che restano acquisiti all'Erario. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
((Art. 37 quinquies
Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a
guardia particolare giurata
1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dopo le parole: «dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, previa
verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un
istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero
con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione
della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133».
2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro
dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui
all'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, eventualmente
rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma
di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, conservano la
propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di
polizia che puo' essere rinnovato per una sola volta.))
((Art. 37 sexies
Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74
1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti,
alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle
competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al
soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in
imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla
ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel
territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del
territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita'
svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso
fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti
ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle
operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS»;
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo
1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio
sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza
sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero
unico di emergenza 112»;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza
sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative
regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di
soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1. Ai fini della presente legge,
l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata
prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con
l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti
in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei
confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello
nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»;
e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le
seguenti:
«i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinques) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;
f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021
e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000
in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri
assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo
sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.))
Art. 38 Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana. 1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
((Art. 38 bis
Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020» e il
secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che
costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per
la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le
discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di
genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria,
psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o
violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di
genere, nonche' a soggetti che si trovino in condizione di
vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale o all'identita' di
genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita'
garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli
enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni
operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al
medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la
rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di
cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria,
psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il
programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che
costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti
organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli
stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le
modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede
di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la
prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno
delle vittime».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.
Capo V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma
Art. 39 Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. ((1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019.)) 2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni ((Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome)) di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.
Art. 40
Incremento ristoro imposta di soggiorno
1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del
decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni di
euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 41
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano
1. All'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al
fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle
minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20
luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a
favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «, destinate a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di
sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le
autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la
regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' attuato
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per
l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal
medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1,
secondo gli importi previsti nella seguente tabella:
=====================================================================
| | | Riduzione | |
| | | concorso alla | |
| |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti |
| REGIONI |di gettito 2020 | 2020 | 2020 |
+=================+================+================+===============+
|Valle d'Aosta | 84.000.000| 84.000.000| |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sardegna | 473.000.000| 383.000.000| 90.000.000|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Trento | 355.000.000| 300.634.762| 54.365.238|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Bolzano | 370.000.000| 318.332.960| 51.667.040|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Friuli-Venezia | | | |
|Giulia | 538.000.000| 538.000.000| |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sicilia | 780.000.000| 780.000.000| |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|TOTALE | 2.600.000.000| 2.403.967.722| 196.032.278|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato
l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo
1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione
a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive
minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020
rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi
2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle
maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui
all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti
finanziari nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con
le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito
delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e'
ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che
tiene conto delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:
=====================================================================
| | Riparto prima | | |
| |quota del fondo | Riparto seconda | |
| |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di |
| | 1, destinato | cui al comma 1 | cui al comma 1 |
| | alle Regioni a | destinato alle | destinato alle |
| | statuto |Regioni a statuto |Regioni a statuto |
| REGIONE | ordinario | ordinario | ordinario |
+============+================+==================+==================+
|Abruzzo | 15.812.894,74| 37.950.947,37| 53.763.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Basilicata | 12.492.894,74| 29.982.947,37| 42.475.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Calabria | 22.302.894,74| 53.526.947,37| 75.829.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Campania | 52.699.210,53| 126.478.105,26| 179.177.315,79|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Emilia | | | |
|Romagna | 42.532.894,74| 102.078.947,37| 144.611.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lazio | 58.516.578,95| 140.439.789,47| 198.956.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Liguria | 15.503.947,37| 37.209.473,68| 52.713.421,05|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lombardia | 87.412.631,58| 209.790.315,79| 297.202.947,37|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Marche | 17.411.842,11| 41.788.421,05| 59.200.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Molise | 4.786.052,63| 11.486.526,32| 16.272.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Piemonte | 41.136.052,63| 98.726.526,32| 139.862.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Puglia | 40.763.421,05| 97.832.210,53| 138.595.631,58|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Toscana | 39.086.578,95| 93.807.789,47| 132.894.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Umbria | 9.810.263,16| 23.544.631,58| 33.354.894,74|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Veneto | 39.731.842,11| 95.356.421,05| 135.088.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|TOTALE | 500.000.000,00| 1.200.000.000,00| 1.700.000.000,00|
+------------+----------------+------------------+------------------+
2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione
Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle
del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle
entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti
finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri",
al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato l'importo
degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario
tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato
con le seguenti modalita':
a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla
Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a
statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da
ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attivita' di
accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento
all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La
Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto
ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui
al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la
Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa
annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto
ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro
annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza e'
versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30
giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla
scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero ((a
valere sulle giacenze)) depositate a qualsiasi titolo nei conti
aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica
alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per
conto di ciascuna regione.
2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province
autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario:
a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attivita'
di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma
2-octies;
b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve
essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del
predetto importo di 950.751.551 euro.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i
versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma
2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri
(U.1.04.01.01.001).»;
d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare» sono aggiunte le
seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma
2».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 41 bis
Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di
garanzia per la prima casa
1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con priorita'» sono sostituite dalla seguente:
«esclusivamente»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Concessionaria
servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione
scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30
giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le
percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e'
riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui
alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli
istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non
prioritari del finanziamento».))
Art. 42
Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie
speciali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. trasferiti al ((Ministero dell'economia e delle
finanze)) in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle
Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime
autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica
previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante
l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per
l'anno 2020.
3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo
111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia
speciale e' rideterminato dalla seguente tabella:
=====================================================================
| | | |Riduzione | |
| | | | del | |
| | | | concorso | |
| | | | alla | |
| | | | finanza | |
| | | |pubblica a| |
| | |Riduzione del| valere | |
| | |concorso alla| sulle | |
| |Concorso alla| finanza | quote | |
| | finanza | pubblica a | capitale |Concorso alla|
| |pubblica anno| valere sul | 2020 | finanza |
| | 2020 a |Fondo di cui | sospese |pubblica anno|
| |legislazione |all'art. 111,| gia' | 2020 |
| REGIONI | vigente | comma 1 | pagate |rideterminato|
+==============+=============+=============+==========+=============+
|Valle d'Aosta | 102.807.000| 84.000.000| | 18.807.000|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Sardegna | 383.000.000| 383.000.000| | 0|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Trento | 418.186.556| 300.634.762| | 117.551.794|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Bolzano | 501.728.143| 318.332.960| 651.135| 182.744.048|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Friuli-Venezia| | | | |
|Giulia | 726.000.000| 538.000.000| 840.479| 187.159.521|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Sicilia |1.001.000.000| 780.000.000|13.369.920| 207.630.080|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|TOTALE |3.132.721.699|2.403.967.722|14.861.534| 713.892.443|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di
euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 42 bis Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati. 3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ne' interessi. 6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,» sono inserite le seguenti: «nonche' ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa,». 7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «qualora almeno il 20 % dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «qualora almeno il 10 per cento dei soci». 8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.))
Art. 43
Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale
1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso,
il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di
primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al
riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri
derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi
erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo'
procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda
il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per
cento del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la
prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre
2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il
30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine
agli accessori e alle spese legali e con rinunzia dello Stato
all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se gia'
proposta.
2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a
90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
Art. 44
Incremento sostegno Trasporto pubblico locale
((1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale
e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1
dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse
possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui
al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300
milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di
contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per
l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto
pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato,
ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del
COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento
della capacita'.
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e' autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle
risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni
autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di
ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a
ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti
dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle
risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonche'
alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo
periodo, secondo i medesimi criteri e modalita' di cui al citato
articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.))
2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna
regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare
superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovra'
essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.legge 19 maggio
2020, n. 34.
((Art. 44 bis
Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre»;
b) al comma 5, dopo le parole: «imprese beneficiarie» sono
inserite le seguenti: «, a compensazione degli effetti economici
rendicontati ai sensi del comma 4,»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non
assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti
economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale
fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a
rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal
1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita'
definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo
periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 aprile 2021»;
d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».
((Art. 44 ter
Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di
personale delle Forze armate
1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente
delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti
connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro
6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro
straordinario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,
del presente decreto.))
Art. 45
Incremento risorse per progettazione enti locali
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, la parola «2034» e' sostituita dalla seguente:
«2031»;
b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente:
«51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni
2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno
2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di
cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi
entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo
periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le
relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30
novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli
obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione
del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e' aggiunta
la seguente:
«b-bis) le informazioni relative al quadro economico
dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di
lavori.»;
d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis».
((1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1079, primo periodo, le parole: «cofinanziamento
della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e
dei progetti definitivi» sono sostituite dalle seguenti:
«finanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica
ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi»;
b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento», ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: «finanziamento».
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il
1° gennaio 2021.))
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 46
Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio
degli enti locali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;
b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente:
«139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma
139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750
milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo
sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I
comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con
comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero
dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con
proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti
beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di
cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta
deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;
d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;
e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle
risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste
con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico
delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del
contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita'
della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le
attivita' di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove
sono indicate anche le modalita' di rimborso delle relative spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»;
f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto il seguente: «148-ter. I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 46 bis
Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi
1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al
presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi
atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito
il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, presso il
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con stanziamento di 7
milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite,
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del
Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della
protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali
interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto.))
((Art. 46 ter
Rifinanziamento del «Fondo demolizioni»
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno
2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1
milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,
del presente decreto.))
Art. 47
Incremento risorse per piccole opere
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente:
«29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai
sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro.
L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni beneficiari, con decreto
del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi
criteri e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere
oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma
29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di
cui ai commi 32 e 35.»;
b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita' di
contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione
del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto
inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo
periodo.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
Art. 48 Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 e' sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.». 2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 48 bis Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni 1. Per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche' per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.))
((Art. 48 ter Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni 1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e' determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unita' di potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.))
Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane ((1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.)) 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 50
((Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse)) per
rigenerazione urbana
1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno
precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro
il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi
sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.».
((1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le parole: «10
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di
euro».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto.))
Art. 51
Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 14-bis e' sostituito dal seguente: «14-bis. Per
stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di
potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno
2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15
giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che
hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
b) il comma 14-ter e' sostituito dal seguente: «14-ter. A
decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono
stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del
perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla
procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei
processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).»
c) il comma 14-quater e' sostituito dal seguente: «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si
fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non
ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui all'articolo
24, comma 5-bis, ((del decreto-legge 30 dicembre 2019,)) n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le
disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
((1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma
32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 15 novembre
2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso
articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.
1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto
idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di
registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta all'1
per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al
comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno
all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di
acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere
tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e
a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con
una densita' non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di
mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte
nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento
delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito
della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies,
il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade
dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per
il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.
1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter
a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.))
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della
mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale
dell'energia, nonche' interventi per la riduzione delle emissioni
nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai sensi di norme di legge
dello Stato per contributi agli investimenti».
((3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme alle
concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite
dalle seguenti: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in
tabella 5 dell'Allegato 4".
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis
dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le
parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di
cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite dalle seguenti:
"I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla
tabella 1B dell'Allegato 3".
3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo
dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre
unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che
consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di
proprieta' non esclusiva».
3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli
abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano
degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni
dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i
relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono
riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati
dai medesimi interventi».
3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui
all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita'
21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la
percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal
comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette
bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato
articolo 13-ter.
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973,
adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per
l'anno 2022.
3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati
in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per
l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno
2022.
3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono
assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita
dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle
acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa alle piccole
utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del
ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando
l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di
gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento
della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi
previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti
verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a
garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa
stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso
precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
Art. 52
Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6
dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' sostituito dal seguente «4. Nei casi in cui il
tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».
Art. 53
Sostegno agli enti in deficit strutturale
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115
del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui
deficit strutturale e' imputabile alle caratteristiche
socio-economiche della collettivita' e del territorio e non a
patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della
Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a
395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di riparto del fondo per gli esercizi
2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da
ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate
correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a
200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata, per
l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo e' destinato al
pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione
di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore degli
enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel
corso dell'anno 2020, e' subordinata all'invio al Ministero
dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione
sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione
anche gli enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate
secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalita'
previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in
disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura
degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio
dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con durata
diversa da quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i
creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in
termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento,
le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun
esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31
ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per
gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati
con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di
controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,
anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30
giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei
loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica
anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
((nonche' dagli altri commissari)) ad acta a qualunque titolo
nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in
violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme ne'
limitazioni all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai
procedimenti gia' avviati.
((10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui
all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non
riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al
comma 5 del medesimo articolo 243.))
Art. 54
Termine per gli equilibri degli enti locali
1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita'
delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai
fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri
di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma
2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo
n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020».
((1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre
2020».))
Art. 55 Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano gia' ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidita' entro il 24 luglio 2020. 2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti gia' adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Art. 56 Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea 1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il seguente: «Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalita' semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Art. 57
Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo
stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31
dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali
previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo,
per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016,
nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle
convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3,
lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga,
limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.))
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla
ricostruzione, a decorrere dal ((1° novembre 2020)), le regioni, gli
enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2009, ((del sisma del 2012)) e del sisma del 2016,
((nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di
personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229,)) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti
locali dei predetti crateri.
((3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a
5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri
derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3.
Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo
di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e'
effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da
assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione
agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo
determinato del personale in servizio presso le strutture e le
amministrazioni di cui al comma 3;
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10
milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «due unita' con funzioni di livello
dirigenziali non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due
unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti
percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario
straordinario e' altresi' assegnata in posizione di comando
un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale
non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico».
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter,
pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
«9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il
Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unita' di
personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti
locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa
di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e non
utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attivita'
scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o
concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati
servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106
e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a
subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica
all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il
contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da
parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei requisiti di idoneita' professionale e
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'amministrazione, al fine di
assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il
subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito
negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole
prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua
sempre il controllo sui requisiti di idoneita' professionale, sui
requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la verifica
antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e,
a campione, il controllo sui restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale
riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti,
espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura
delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del
valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito
il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di
personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai
danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attivita'
economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi
meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno
interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione puo'
provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore
dei soggetti pubblici e privati e delle attivita' economiche e
produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono
essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente
subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi con le
modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di
eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le
medesime finalita'.))
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30 per
cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali,
corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro
della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, concernente gli interventi
privati. Con provvedimenti adottati ((ai sensi dell'articolo 2,))
comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del
contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello
0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti
puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella
misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di
competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento
dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire
interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del
contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente
comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.». 5. Al fine di
assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, continuita' nello smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a
concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un
massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate
registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1
commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il
Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in
favore di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente comma,
la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole
«entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2021»; b) al comma 4, le parole «e per i tre anni
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni
successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le
parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno
2022» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 2019 al 2022». Il Ministero dello sviluppo economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente
comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, puo' prevedere
clausole di esclusione per le imprese che hanno gia' ottenuto le
agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei
bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo
dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi
precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi
finanziari relativi alle attivita' di ricostruzione sul territorio, i
Commissari straordinari incaricati delle attivita' di ricostruzione
post eventi sismici in relazione alle ((relative contabilita'
speciali)) di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante
apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna
per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali
di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti
il trasferimento di risorse alle contabilita' speciali.
Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla
contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere
annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilita'
speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento
comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del
Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di
Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa
Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con
le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11
giugno 2019.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i
comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi del
citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti,
eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni
previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il
2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre
2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
114.
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno
2021». A tal fine ((le risorse delle contabilita' speciali)) di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole «negli anni 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A tal fine ((le risorse
delle contabilita' speciali)) di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di
euro complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui
all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012,
nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al
finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di
qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni
azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo,
altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento ((e sono comunque
esclusi)) dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' del Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo
periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite
contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualita' di
commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
n. 74 del 2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per
l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da
ultimo prorogata ((dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156,)) degli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti
al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo
periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al sisma»
sono soppresse e la parola «situati» e' sostituita dalla seguente:
«situate». Restano fermi i pagamenti gia' effettuati alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le agevolazioni di
cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31
dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili
che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilita'
gia' dichiarato.».
((18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la
vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel
2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle
regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021, previa
verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio
da parte dei competenti uffici ministeriali».))
((Art. 57 bis
Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,
l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli
incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,
sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento
per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati
danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili
destinati alle attivita' produttive».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di
euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si
provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai
sensi dell'articolo 114.))
((Art. 57 ter Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti».))
((Art. 57 quater
Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici
pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo
colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009.
1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli
edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione
in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o
esecutivi di opere pubbliche e' affidata a un organo unico denominato
«Conferenza di servizi permanente». La Conferenza e' deputata ad
esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o
superiore a 1 milione di euro.
2. La Conferenza di servizi permanente e' presieduta dal
provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed e'
altresi' costituita dei seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse
da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le
amministrazioni riconducibili alla medesima regione;
e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;
f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le
amministrazioni riconducibili alla medesima provincia
territorialmente competente;
g) un rappresentante unico del comune e di tutte le
amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente
competente;
h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente,
individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento.
4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove si tratti soltanto di
amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente competente
procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque
giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi
permanente.
5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto
dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla
lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli
Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti
provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque
giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi
permanente.
6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico
soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le
decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
7. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunioni della
Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per
le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e
nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette
riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
8. Al fine di accelerare il completamento dell'attivita' di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera
esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 14-ter
della legge n. 241 del 1990.
9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente e'
obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di
almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione
non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione
del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si
riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni
lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle
attivita' descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalita'
previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre amministrazioni
interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i
relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle
informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento
dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il
quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non
attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi
permanente che non puo' essere fissata prima di tre giorni della
scadenza del termine previsto dalla lettera b).
11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici
giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c)
del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e
della salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo'
superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale del procedimento.
12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Alle attivita' di supporto il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.))
Capo VI
Sostegno e rilancio dell’economia
Art. 58
Fondo per la filiera della ristorazione
1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita'
degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, e'
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a
600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione di un
contributo a fondo perduto alle imprese in attivita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto con ((codice ATECO prevalente
56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente
alle attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00)),
per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020
sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto
contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al
precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attivita' a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati
presentano una istanza secondo le modalita' fissate dal decreto di
cui al comma 10. Tale contributo e' erogato mediante il pagamento di
un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della
domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali
certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonche'
di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti
definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni
ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. Il saldo del contributo e' corrisposto a seguito della
presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere
effettuato con modalita' tracciabile.
4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de
minimis.
5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ed e' alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo
59.
6. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, puo' stipulare, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni
con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la
diffusa e immediata operativita' della misura garantendo, altresi',
elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una
rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di
piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che
siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification
Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con
esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione
delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei
servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili
secondo i criteri, modalita' e i limiti di importo definiti dal
decreto di cui al comma 10, il richiedente e' tenuto a registrarsi
all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal
concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della
ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del
concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di
accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del
versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno,
effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il
concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei
propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per
la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni
contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica
del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero,
cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in
formato digitale, il concessionario convenzionato provvede
all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90 per cento
del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero
degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 e' certificato
dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti
utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso
gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica
il concessionario convenzionato provvedera' ad emettere nelle
medesime modalita' i bonifici a saldo del contributo. Qualora
l'attivita' di cui al presente comma necessiti dell'identificazione
degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni,
assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' determinato l'importo dell'onere a
carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i
criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.
((7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua
verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalita'
da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai fini
dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che
ha erogato i contributi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del
contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter
del codice penale e' elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione
della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento
della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono
effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di
compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente,
dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del
contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In
caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede
all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli introiti
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di
emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, al primo periodo, le parole: «, per l'anno 2020, la
spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per
l'anno 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «un numero massimo di 57» sono soppresse.))
9. Qualora l'attivita' d'impresa di cui al comma 2 cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza ai sensi del comma 3 e' tenuto a conservare tutti gli
elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di
cui al comma 8 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo
assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto
disposto dal presente articolo.
11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114. All'espletamento delle attivita' connesse al presente articolo,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
((Art. 58 bis Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma 1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.))
((Art. 58 ter
Disposizioni urgenti in materia di apicoltura
1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge».
b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono
inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di
interesse mellifero»;
c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata.
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono
inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».))
((Art. 58 quater
Misure a favore del settore vitivinicolo
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono
inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e
11.02.20,»;
b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti
dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della
produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro
per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate
all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di
51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura
dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le
ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo
periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020,
sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a
denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la
comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive
modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per
l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis,
ultimo periodo».))
Art. 59
Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei
centri storici
1. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti
esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di
provincia o di citta' metropolitana che, in base all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici,
abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in
paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre
volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari
o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato
e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi
di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al
medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del
2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico
non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita' e'
riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo e' determinato applicando una
percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle
seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. ((Il contributo)) a fondo perduto e' riconosciuto, comunque, ai
soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, ((per un
ammontare non inferiore)) a mille euro per le persone fisiche e a
duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti
importi minimi sono altresi' riconosciuti ai soggetti che hanno
iniziato l'attivita' a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei
comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a
fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro.
5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da
7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con
il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della
ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per
uno solo dei due contributi.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 60
Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 500
milioni di euro per l'anno 2020.
3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per l'anno 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno
2020»;
b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5» sono inserite
le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero
degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei
mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera
per i costi da sostenersi dalla societa' in relazione alla proroga
medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della
societa' interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento
gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativita'
della proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.»;
d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali».
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 50 milioni di euro
per l'anno 2021.
5. Per le finalita' di promozione della nascita e dello sviluppo
delle societa' cooperative di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di
10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione
degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui
all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di
euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede
ai sensi dell'articolo 114.
((7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo
2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino
al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore
di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale
regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai
sensi del presente comma e' imputata al conto economico relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le
quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di
ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia
da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al comma
7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in
applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di
utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota
di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili
o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva e'
integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi
successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga,
nonche' dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva
indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione
della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli
102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della
determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli
5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la
deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e'
ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai
citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi
dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze
n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei
comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la
compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30
giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla
data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le
modalita' attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5
milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del
fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.))
((Art. 60 bis
Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti
dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo
1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato,
gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e'
concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino
in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste
dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma
intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la
possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un
nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di
presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al
presente articolo.
2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale
delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal
piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e
sanzionatori, nonche' a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che
rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano
di ammortamento.
3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo e' riservato
alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si e'
verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e
fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio
di cui al presente articolo;
b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci
di esercizio dal momento in cui si e' verificata la prima morosita'
nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione
della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento
e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del
progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o
dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche
tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di
quelli previsti dalla lettera c), e' attestata dall'istante con
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al
comma 1, nonche' i termini massimi per la presentazione della
relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative
nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle
agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle
rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate
morosita'.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
5, e' sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca gia' adottato,
purche' il relativo credito non sia gia' stato iscritto a ruolo.
7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le
societa' che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.))
Art. 61
Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di
commercio
1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio
disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di
commercio ((entro il 30 novembre 2020)). Scaduto tale termine, gli
organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo
di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti,
decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al
presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario
straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di
accorpamento.
2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi
delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti
alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal
trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un
commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica
l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e' abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
e' sostituito dal seguente: «3. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio
di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di
commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di
commercio accorpate.»
5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:
a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello
sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 5, le parole: «previa approvazione del Ministro»,
sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero».
6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le Giunte
delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di
accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o piu' vice
presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle
circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di
accorpamento.».
b) al comma 5, la lettera c), ((e' sostituita)) dalla seguente:
«c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo
sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per
l'organizzazione delle attivita' e dei servizi, in particolare quelli
promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.». 7.
All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le
parole «e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui
garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle
rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale
organo piu' di un rappresentante» sono soppresse.
((Art. 61 bis Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di eta' 1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialita' dei giovani al di sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attivita' d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Art. 62
Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54
a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai
sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai
sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019,
purche' le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,
oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al
momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il
prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo
che al momento della concessione dell'aiuto non siano piu' soggette
al piano di ristrutturazione.».
Art. 63
Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli
interventi di cui al presente articolo ((e degli eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione
per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,)) sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell'edificio.».
((1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le
seguenti: «o, se prevista in modalita' di videoconferenza, della
piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora
della stessa»;
b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento
condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione
all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal
caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal
presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con
le medesime formalita' previste per la convocazione».))
((Art. 63 bis
Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del
termine per adeguamenti antincendio
1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice
civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da
COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29
luglio 2020.
2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti
e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro
dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 5 febbraio 2019.))
Art. 64
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel
Mezzogiorno, nonche' in favore degli enti del terzo settore
1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.100
milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno
2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024
e 100 milioni di euro per l'anno 2025 e' assegnata all'ISMEA per le
finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
((1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far
fronte alle esigenze di liquidita' dei professionisti nella fase
della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «di agenti di
assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla
rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «di persone fisiche
esercenti attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO.
1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le imprese che sono state
ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o
hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo
regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47 bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni
classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria
vigente».))
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «interamente» e' soppressa;
b) dopo le parole «e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte
le seguenti: «ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle
imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.».
3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, le parole «enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, esercenti attivita' di impresa o
commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata
all'autofinanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti».
((3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano
ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficolta'
del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI
delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le
stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1,
lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato decreto-legge n. 23
del 2020.))
4. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per
l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
((5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque
adottato.))
((Art. 64 bis
Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia
per le PMI
1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, dopo le parole: «non superiore a 499» sono inserite le
seguenti: «, determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno
rilevate per l'anno 2019».))
Art. 65
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18
del 2020
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere
a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021».
2. Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della
moratoria opera automaticamente senza alcuna formalita', salva
l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da
far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30
settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state
ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo
56, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette
misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e
modalita' previste ((dal medesimo articolo 56.))
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure
di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine
di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al
medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine ((di scadenza))
delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato
dal presente articolo.
4. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al
comma 1, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021».
5. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le
disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. Alle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte con la
vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di
cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le
risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini
per la presentazione della richiesta di escussione di cui
all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli
anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della
sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operativita' del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Art. 66
Interventi di rafforzamento patrimoniale
1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento
patrimoniale delle societa' soggette a controllo dello Stato, nel
rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti
di patrimonializzazione di societa' controllate per un importo
complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 67
Riassetto gruppo SACE
1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma
17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, puo' essere
destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di
partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.
2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti, e' determinato il riassetto del
gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni
interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40.
3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del
corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si da' corso
tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite
massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le
attivita' previste dal presente articolo della consulenza e
assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di
75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ivi
incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.».
Art. 68
P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo
termine
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i piani di
risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori
possono destinare somme o valori per un importo non superiore a
300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente
comma.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 69
Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche
1. Al fine di assicurare continuita' nell'operativita' delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli
immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento
immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in
considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di
alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al
citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma
2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al
presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di prorogare o
rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto
previsto da uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli
applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che
dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere
al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per
scioglimento o cessazione del contratto di locazione;
d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere
definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla
durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti
fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza
delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli
immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o
cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal
comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari al
canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale,
onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno
ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente
comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di
locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile,
anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e
hanno efficacia per un periodo massimo di ventiquattro mesi a
decorrere ((dallo scioglimento o dalla cessazione predetti)). Nelle
more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al ((comma)) 2-sexies, che disciplineranno, tra
l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai
contratti di locazione in essere, sono sospese le relative
procedure.».
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno
2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da
appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di
immobili aventi caratteristiche di strategicita', infungibilita' ed
esclusivita', adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
3. L'Agenzia del demanio, in qualita' di conduttore unico dei
contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse
individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la
definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed
assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici
dei predetti immobili, nelle attivita' valutative, di analisi e
scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della
proposta complessivamente piu' conveniente, anche contemperando le
molteplici e motivate esigenze istituzionali, ((logistiche)),
funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo
dell'Amministrazione interessata, volta all'acquisto ovvero alla
locazione di immobili per finalita' istituzionali nell'ambito di un
ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche
a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle
Amministrazioni interessate. In esito all'attivita' svolta l'Agenzia
del demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le
specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto
della natura giuridica del soggetto offerente. Le attivita' di cui al
presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((inclusi)) la Presidenza del
Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.
Art. 70
Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato
1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale
derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per
contenerla, stante la necessita' di alleggerire i carichi
amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la
dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso,
in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni
mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' effettuato
con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31
dicembre 2021.
Art. 71 Modalita' di svolgimento semplificate delle assemblee di societa' 1. Alle assemblee delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni, delle societa' a responsabilita' limitata, delle societa' cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le societa' di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ((ferme restando)) le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.
Art. 72 Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi ((e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi)) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. ((1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020. 1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite dalle seguenti: «trasformato in»; 2) all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito»; 3) all'alinea, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»; 4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili» e' sostituita dalla seguente: «trasformate»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dalla societa' partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai soci che abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»; c) al comma 2, le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»; d) al comma 3: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono inserite le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016»; 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»; e) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».))
((Art. 72 bis
Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso
1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un
gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le
societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al
medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma
3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10,
laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che
partecipa al gruppo IVA.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della
condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della
quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione
di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e'
effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al
primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo
IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita'
dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel
triennio di riferimento».
2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione
di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212.))br/>
Art. 73
Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.
160
1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in
denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;
b) il comma 289 e' sostituito dal seguente:
«289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, ((entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,)) emana uno o piu' decreti al
fine di stabilire le condizioni e le modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, ((inclusi)) le
forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del
rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli
acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita'
rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello
stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai
commi 289-bis e 289-ter.»
c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti:
«289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza
la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla societa' di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i
servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e
289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse
finanziarie di cui al comma 290.
289-ter. ((Il Ministero dell'economia e delle finanze affida
alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le
attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi
288 e 289 nonche')) ogni altra attivita' strumentale e accessoria,
ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie.
Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non
superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e
2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 2,2 milioni ((di
euro)) per l'anno 2020 e di 1.750 milioni ((di euro)) per l'anno
2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni ((di
euro)) per l'anno 2020 ((e a 1.750)) milioni ((di euro)) per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 74
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di Co2 g/km - Automotive
1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e' sostituita
dalla seguente:
=====================================
| Co2 g/Km | Contributo (euro) |
+=============+=====================+
|0-20 |2.000 |
+-------------+---------------------+
|21-60 |2.000 |
+-------------+---------------------+
|61-90 |1.750 |
+-------------+---------------------+
|91-110 |1.500 |
+-------------+---------------------+
b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e' sostituita
dalla seguente:
=====================================
| Co2 g/Km | Contributo (euro) |
+=============+=====================+
|0-20 |1.000 |
+-------------+---------------------+
|21-60 |1.000 |
+-------------+---------------------+
|61-90 |1.000 |
+-------------+---------------------+
|91-110 |750 |
+-------------+---------------------+
c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate le modalita' attuative del presente comma nel limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;
d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile» sono
sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse
disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da
utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini
elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate le modalita' attuative del presente comma anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;
e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da
destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a
1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto del limite
di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del
comma 1-bis del presente articolo.».
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da
destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente
articolo, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi
all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e
21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di
autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di
autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per
l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
contributo. Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile
con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati
ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai limiti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 74 bis Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi 1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione». 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.))
Art. 75
Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita'
d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non
disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20
gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati
dalla presenza di servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche
a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero
cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi generali
dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in
deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare
le operazioni di concentrazione all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di
prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione
adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere
del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita' di
regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le
modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della
concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilita'
complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di
concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.
4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente o indirettamente:
a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o
nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del
mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del
capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il
10%, 20%, 30% o 50%;
b) il controllo del gestore del mercato;
ne da' preventiva comunicazione alla Consob.
Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile.»;
b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente
nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria,
allorche' ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove
applicabili»;
c) al comma 5:
1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi», sono inserite le
seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4
o»;
2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono sostituite dalle
seguenti: «venga messa»;
3) dopo le parole «gestione sana e prudente del mercato» sono
inserite le seguenti: «, valutando tra l'altro la qualita' del
potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2,
ove applicabili»;
d) al comma 7:
1) le parole «puo' essere esercitato» sono sostituite dalle
seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del
mercato,»;
2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti:
«4»;
3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte
le seguenti: «e gli altri diritti che consentono di influire sul
gestore del mercato.».
Art. 76
Sospensione scadenza titoli di credito
1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di
credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi
fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e
obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta'
degli stessi di rinunciarvi espressamente.».
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli
assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine
del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per
cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di
sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno,
degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la
constatazione equivalente.».
Art. 77
Misure urgenti per il settore turistico
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura del 50 per
cento. Qualora in relazione alla medesima struttura
turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno
relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto
d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti»;))
a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» e'
inserita la seguente: «, termali»;
b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono
sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;
((b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, il credito
d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020»;
b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) il pagamento del servizio puo' essere corrisposto con
l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che
gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche' di agenzie di
viaggio e tour operator»;))
c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono
inserite le seguenti «, nonche' le guide e gli accompagnatori
turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«265 milioni».
2. Per le imprese del comparto turistico, ((come individuate
dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27,)) la moratoria straordinaria prevista
all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei
mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata sino al
31 marzo 2021. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di
8,4 milioni di euro per l'anno 2021.
((2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le parole: «causale del pagamento,» sono sostituite
dalle seguenti: «richiesta di utilizzo del finanziamento, del
relativo codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia e».))
((2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati
nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione».))
3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
((4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede
mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4,
per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.))
Art. 78
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e
dello spettacolo
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attivita' ivi esercitate((; l'esenzione per le pertinenze di
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche
relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77));
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da
parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e
simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attivita' ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto ((dei
limiti e delle condizioni previsti)) dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19.».
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per
gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni
di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di
euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede
ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 78 bis
Interpretazione autentica in materia di IMU
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attivita' imprenditoriali
agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in
materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai
periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata
legge n. 145 del 2018.
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle
agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai
tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si
interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i
pensionati che, continuando a svolgere attivita' in agricoltura,
mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e
assistenziale agricola.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Art. 79 Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale 1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014. 2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture ricettive all'aria aperta. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 80
Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «171,5 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni», e al secondo periodo,
dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «, dal
rinvio o dal ridimensionamento»;
b) al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «165 milioni»;
((b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28 febbraio 2021»
e, al secondo periodo, le parole: «le modalita' per l'erogazione
della restante quota» e la parola: «nonche',» sono soppresse.))
2. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «245 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le parole: «145 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «185 milioni» e le parole: «100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «130» sono sostituite dalle
seguenti: «335».
((2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e
nell'anno 2020».))
3. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6
milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2021».
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziata, per
l'attuazione degli interventi del piano strategico ivi previsto,
nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 7,
comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al secondo
periodo, dopo le parole «interesse culturale» ((sono inserite le
seguenti)): «e paesaggistico» e dopo la parola «realizzare» sono
aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,».
5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato
di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
6. All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria catastale A/9
per le unita' immobiliari non aperte al pubblico».
((6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito
d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute
per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere,
previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 4,5 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) alla rubrica, le parole: «di giovani artisti e compositori
emergenti» sono soppresse.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.))
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 80 bis Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di funzionamento del fondo, nonche' i soggetti destinatari e le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.))
Art. 81 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e associazioni sportive dilettantistiche 1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ((e paralimpiche)) ovvero societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche ((iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici)) e che svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale ((al credito d'imposta spettante)) calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. ((Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.)) 2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, ((almeno pari a 150.000 euro)) e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivita' della controparte. 6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 82
Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021
1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione
alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione
Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da
quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito
sportivo, puo' richiedere la concessione della controgaranzia dello
Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da
escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci
alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto
all'emergenza COVID-19. La garanzia e' elencata nell'allegato allo
stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalita',
condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea.
2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni
anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti
l'evento denominato «Mondiali di Sci Cortina 2021» una relazione
sulle attivita' svolte dal comitato organizzatore denominato
«Fondazione Cortina 2021», accompagnata da una analitica
rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la
invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per gli
anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e
internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 settembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport»;
b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»;
c) al comma 21, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in
favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 83
Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale
1. Al fine di potenziare il servizio civile universale, quale
strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunita'
nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile,
istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 84
Disposizioni in materia di autotrasporto
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la
deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate
di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi,
anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti
aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea
iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di
licenza comunitaria ((ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del
Consiglio,)) del 26 marzo 1992, a titolo di ((riduzione compensata))
dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, e dell'articolo 45
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella
loro disponibilita', in ragione dell'impossibilita' di procedere al
loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio,
alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a
ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di
pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle
imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme restituite
sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza
della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture.
Art. 85 Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari. 6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.
Art. 86
Misure in materia di trasporto passeggeri su strada
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte delle
imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto
esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e ((non
soggette)) ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori
risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»;
b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel caso di veicoli
adibiti al trasporto passeggeri,» sono soppresse, e le parole: «30
settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita'
di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse
autorizzate al medesimo comma ((e' destinata)) al ristoro delle rate
di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio
2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte
delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di
categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di
trasporto di passeggeri su strada».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 87
Misure urgenti per il trasporto aereo
1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «L'efficacia della
presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio
dell'attivita' e' subordinato alle valutazioni della Commissione
europea.»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. In sede di
prima applicazione della presente disposizione, e' autorizzata, con
le modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa' anche
ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale
iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a
valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione
della societa' redige ed approva, entro trenta giorni dalla
costituzione della societa', un piano industriale di sviluppo e
ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di una
o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli
rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese
titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il
piano e' trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il
quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione
o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione
della ((Commissione europea»)).
Art. 88
Decontribuzione per le imprese esercenti attivita' di cabotaggio e
crocieristiche
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di
cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle
attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la
salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed
efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n.
30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre
2020, alle imprese armatoriali delle unita' o navi iscritte nei
registri nazionali che esercitano attivita' di cabotaggio, di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed
ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ((e con il Ministro dell'economia e delle finanze)), sono
individuate le modalita' attuative del comma 1, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo
netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno
2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
Art. 89
Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal
settore del trasporto marittimo
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del
trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19
e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la
competitivita' ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e
merci via mare, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese
armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei
registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di
passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via
non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare
sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi
cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli
ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in
conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte
per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni
((di euro)) per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 89 bis
Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola
1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
«11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche
attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di
esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per
la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno,
Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate
al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la societa'
Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi
stabiliti».))
Art. 90
Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente
1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea
eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di
noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure
di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto
trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita'
ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli
spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di
noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai
fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla ((data di entrata in vigore della presente
disposizione)), si provvede al trasferimento in favore dei comuni di
cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma,
secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi
17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione
residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni
di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente ((rilasciate)) da ciascun
comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7
milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni
interessati.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ciascun comune
individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui
al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i
nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di altre misure
di sostegno pubblico.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi 30 milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 91
Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up
innovative
1. E' istituita un'apposita sezione del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli
enti fieristici italiani, costituiti in forma di societa' di
capitali. Le iniziative di cui al presente comma possono essere
realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel
capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri
strumenti finanziari, nonche' concessione di finanziamenti, secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei limiti e alle
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di
aiuti di Stato.
2. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Il Comitato
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo,
la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo
stesso di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di
euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera
d) del medesimo comma.
4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «a tutti gli Stati non appartenenti
all'Unione europea», sono sostituite dalle seguenti: «a tutti gli
Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interventi del fondo di cui al comma 1 possono riguardare anche
iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo 25
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso.
5. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante
dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della
relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «2.673,2 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro».
7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi ((dell'articolo 114)).
Art. 92
Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali
1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio
2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020.
2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2021» sono
inserite le seguenti: «((nonche' di 3,5 milioni di euro)) per l'anno
2022»;
b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di
lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati,
anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla
conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11
milioni per l'anno 2020 ((e a euro 3,5 milioni)) per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 93
Disposizioni in materia di porti
1. All'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,))
sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al
medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita'
portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese autorizzate
ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della
medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni
turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese
dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da
COVID-19»;
0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate
per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione,
ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei
corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra
il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonche' per le minori
entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi
dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio
effettuati tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime procedono
alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima),
delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle
risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi
indicati nel medesimo decreto»;))
a) al comma 7, alinea, le parole «30 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole «, qualora prive di
risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire le seguenti: «,
nonche' a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema
portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma
1»;
2. All'articolo 46 del codice della navigazione((, il primo comma))
e' sostituito dal seguente: «Fermi i divieti ed i limiti di cui
all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando
il concessionario intende sostituire altri nel godimento della
concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita'
concedente.».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017((,
n. 18)), le parole da «nella quale confluiscono» ((fino alla fine del
comma)) sono sostituite dalle seguenti: «nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 18 della citata ((legge)) n. 84 del 1994».
4. La disposizione di cui al comma 3 ((si applica a decorrere))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso
per le mensilita' comprese fino al 31 dicembre 2020.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In
deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma
presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali
rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli
immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto
dal 1° gennaio 2020»;
b) al comma 582, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai
comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche
di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel
limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35
milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile
2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle
finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del
contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di
euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica
effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre
2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle
finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite
definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020».))
Art. 94
Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali
((1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli
importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020».
1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e
il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8
Milano-Laghi verso il centro urbano della citta' di Varese, e'
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5
milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da
destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'area di
intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e
all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al
centro urbano.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel
comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di
fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi.
Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.))
Art. 95
Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e
istituzione dell'((Autorita' per la Laguna di Venezia))
1. E' istituita l'((Autorita' per la Laguna di Venezia)), di
seguito «Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e
finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio delle funzioni
pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalita',
imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita'
ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorita' e'
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al
presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3
dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e competenze
relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle
di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29
novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ((Le funzioni dell'Autorita' sono
esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al
buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui
alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat».)) In particolare
l'Autorita':
a) approva, ((nel rispetto del piano generale degli interventi di
cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto
dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione
delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del
progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche'
dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS),))
il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il
programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione
dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di
seguito MOSE;
((a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di
gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di
alluvioni-stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita'
idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare
antistante;))
b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli interventi
di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su
base convenzionale, tramite societa' da essa controllate o mediante
affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli
interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attivita' di
competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico,
architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi
professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non
reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una
societa' da essa interamente partecipata, i cui rapporti con
l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le
risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di
manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che
comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) svolge attivita' tecnica di vigilanza e supporto ad
amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di
opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non
di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare
nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni
amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione
di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attivita' di
repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle
leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,
n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo
scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli
scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione
dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni
dovuti per gli scarichi reflui in laguna;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di
competenza statale ((nonche' la riscossione)) delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro
sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre amministrazioni
responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di
coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attivita'
affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa
dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della
laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere necessarie
al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali
marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorita'
marittima e dell'Autorita' di sistema portuale((, nonche' dei rii e
canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del
Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia));
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e
piantagioni entro il perimetro lagunare, nonche' per il prelievo
dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di
rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge
attivita' di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale,
anche ai fini del controllo della qualita' delle acque lagunari,
nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche((,
avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132));
s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti di
depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della
laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali
artificiali in prossimita' della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli impianti di
depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di
ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il
Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti
climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita'
si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti di
ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e' il
responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione,
emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla
presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il
Presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi
istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e
riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera
l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ((di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,)) sentiti la Regione Veneto e il Comune di
Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o
altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista
finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), secondo i
criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e
posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel limite di
cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di livello
dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni,
secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede di prima
applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati
dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento
del Presidente dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo
statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri
atti di carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali
e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se
ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto
del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato
di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti
del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del
Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli
atti di carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse
non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono
gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale,
nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato
consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento
del Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del
Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente
dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale,
del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del
Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale((, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali)), scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e
esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di
gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato
consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente,
da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed
uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle
finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti
esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei
revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ((Ministro
dell'economia e delle finanze)) secondo i criteri e parametri
previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di prima
applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le
competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i principi
generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento
dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo
interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni interne
adottate secondo le modalita' previste dallo statuto. La Corte dei
conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita'
con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
L'Autorita' puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di personale di
100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale generale, sei
unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di
livello non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il
regolamento di amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di
ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti
relativi alle funzioni ((di cui all'articolo 54)), comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti
nel ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con
contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione
di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di
natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso
l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento,
mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito
della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al
termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorita' e'
autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e
delle rimanenti unita' di personale a copertura delle posizioni
vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al
comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale
di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli
articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di
progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in
materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni
centrali secondo le tabelle retributive sezione ((enti pubblici non
economici)).
15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data
e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorita' entro
sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere
svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da
un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla
sua attivita'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.
Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi ((quelli
relativi)) alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di
cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per
l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni ((dal 2021)) al 2034. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'articolo 114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio
decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore
del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il
compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento
di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo
periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di
tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e
della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto
Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed
obblighi. Gli organi anche straordinari delle societa' di cui al
primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario
liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una relazione
illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il
relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico
previsti dalla vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attivita' di
competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della
Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di
procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione,
successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima. Nello
svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita' svolte
dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei necessari atti anche di
natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e
straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli
indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il
completamento dell'opera. Le attivita' del Commissario liquidatore
sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi
dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorita'. A
tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere
sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni
Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle
eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione
mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario
liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito
scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme
non riscosse dagli aventi diritto((, con i relativi interessi)), sono
versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente
del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal
Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della
Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di
Venezia((, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino
Treporti)) o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni
di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile
di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'((Autorita' per
la Laguna di Venezia)), che assicura, altresi', la funzione di
segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della
Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate
per la loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento,
volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano
altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si
riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede
alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio
dello Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme perenti,
per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie
per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e
comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato
Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse
di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme
disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto
residui, sono assegnate per il completamento ((e la messa in
esercizio)) del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e
la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonche'
salvaguardare l'unicita' e le eccellenze del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale italiano, ((ferme restando tutte le
competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,)) nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20
febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»
e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso,
ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di
valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni
attivita' avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL,
collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, gia'
autorizzati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e non ancora in esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di
assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 24, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei
limiti delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per
l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni
per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in
favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno
2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore
endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione
degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto
pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente
all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale
impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in
pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni
da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
((27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per
il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di
mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei
sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare
stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i
termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma
27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia
e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di
rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa
con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza
di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma
27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva
istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta
da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di
presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale
per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal
Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione
sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai
ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente
della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei
limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso
di spese a qualsiasi titolo dovuto.))
Art. 96
Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria
1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «85 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»;
c) al quarto periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»;
d) all'ottavo periodo, le parole «32,5 milioni» sono sostitute
dalle seguenti: «57,5 milioni».
2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «((all'8 per cento))» sono
sostituite dalle seguenti: «((al 10 per cento))» e le parole: «24
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;
b) al sesto periodo, le parole: «24 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «30 milioni».
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali
minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate
rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le
testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le
testate nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualita' 2019, i
costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a
certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso
del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto
termine e' attestato dal revisore contabile in apposita
certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti di pagamento
tracciabili utilizzati. La predetta certificazione e' trasmessa al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi
esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei
termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade
dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in
capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora
dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del
predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di
importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale
per l'annualita' 2019, il suddetto importo e' parificato a quello
percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di
cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto
legislativo n. 70 del 2017.
6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 70
del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di
cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una
testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in
procedura fallimentare.».
7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
Capo VII
Misure fiscali
Art. 97
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme
oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre
2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle
somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
((Art. 97 bis
Due per mille per associazioni culturali
1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per
mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a
favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la
cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche'
le cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede
di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la
corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali
sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La
corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo
di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto.))
Art. 98 Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((Art. 98 bis
Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in
parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono
regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro
il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle
imposte dovute.
2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia'
versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto.))
Art. 99
Proroga riscossione coattiva
1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti:
«15 ottobre».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da
finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
Art. 100
Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni
lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle societa'
sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23
luglio 1999 n. 242 , nonche' alle concessioni per la realizzazione e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i
punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad oggetto la gestione
di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio
marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio
dell'utilizzazione.
2. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e'
sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad
attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti
salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni.
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, come modificato dal comma 2 del presente articolo((, con
riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione,
quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle
modifiche successivamente intervenute a cura e spese
dell'amministrazione concedente)). Le somme per canoni relative a
concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in
eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007,
sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo
stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori
provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con
applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31
dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione
delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo.
4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale
corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali
marittime con qualunque finalita' non puo', comunque, essere
inferiore a euro 2.500.
5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni
demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15
dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di
entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi
provvedimenti gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al
pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di
riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o decadenza
della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti
alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o
i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il
calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano
quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione
nonche' quando il concessionario o chi detiene il bene siano
sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive
antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni
demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative e per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei
canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), ((numero
2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei
relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente
gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario,
mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento
delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a
tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un importo
pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme
eventualmente gia' versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 e'
presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021
((sono versati)) l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o
la prima rata, se rateizzato.
9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli
importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni
effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualita'
considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma
7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti di
decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o
giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto,
se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il
mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa
scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
((10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, la parola: «turisti» e' sostituita dalla seguente:
«diportisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o
pluriennali per lo stazionamento».))
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 101
Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale
1. A causa della straordinarieta' e imprevedibilita' degli eventi
scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti
tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della
gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la
decorrenza della convenzione e' fissata al 1° dicembre 2021.
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabilite le modalita' di corresponsione della seconda
rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il
pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.
Art. 102
Inibizione di siti web
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai
fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi,
secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
((1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i
prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine
arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati
a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo
62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del
medesimo testo unico.))
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore
generale le modalita' degli adempimenti previsti dal presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'
e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ((della sanzione
amministrativa pecuniaria)) da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna
violazione accertata. La pubblicazione ((nel sito internet
istituzionale dell'Agenzia)) degli ordini e dei provvedimenti
sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni
dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento
finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun
indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ((dalle
predette disposizioni)) sui procedimenti sanzionatori gia' avviati e
non ancora conclusi.
Art. 103
Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli
di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma
3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
apposita societa', di cui la predetta Agenzia e' socio unico,
regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attivita' della societa' e'
disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista
dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ove la societa' di cui al comma 1 sia costituita, il relativo
statuto prevede che l'organo amministrativo e' costituito da un
amministratore unico, ((individuato nel direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli,)) e che la societa' medesima opera sulla base
di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete
prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario
della gestione. ((Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la
societa' si avvale, tramite apposito contratto di servizio con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di
laboratorio dell'Agenzia stessa.))
3. La societa' di cui al comma 1 puo' essere costituita per lo
svolgimento dei servizi di:
a) certificazione di qualita' dei prodotti realizzata attraverso
l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce
realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
b) uso del certificato del bollino di qualita', qualora il
prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualita' (assenza di
elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione
dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualita', e
sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il
mantenimento degli standard qualitativi.
4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane,
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale
dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane,
Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle
imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali,
dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da
ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori
doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato
compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli
di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i
rispettivi Uffici di competenza.
((4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000
euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.))
Art. 104
Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali»
sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita'
similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre
una medesima aspettativa di vincita.»;
b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, al fine di garantire la ((prevenzione dei
rischi)) connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche
finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7
nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,
cosi' come definiti dalla normativa vigente»;
c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi»
sono inserite le seguenti: «di modico valore»;
d) il comma 7-quinquies e' abrogato.
Art. 105
Lotteria degli scontrini cashless
1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse
disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate
alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria
degli scontrini.
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis
sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal
dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale,
nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo
di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al 1°
ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo
determinato fino a sei unita', con una durata massima di quindici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico.».
Art. 106
Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modificazioni.».
Art. 107
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica
per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite
dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole «31 luglio 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;
b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2020».
Art. 108
Maggiorazione ex-Tasi
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da
adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole
«dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima
dello 0,08 per cento».
Art. 109
Proroga esonero TOSAP e COSAP
1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
((a-bis) al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «46,88 milioni»;))
b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo
di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e' incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla
ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((All'onere
derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.))
Art. 110 Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, puo' essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. ((Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.)) 3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al comma 6. 4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 3. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 111
Riscossione diretta societa' in house
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le
parole «numero 4)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)».
Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole
«numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e
4)».
Art. 112
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori
dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi
dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 113 Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, le parole «di merito da parte della commissione tributaria competente» sono sostituite dalle seguenti: «passata in giudicato».
((Art. 113 bis
Clausola di salvaguardia
((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.))
Capo VIII
Disposizioni finali e copertura finanziaria
Art. 114
Norma di copertura
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio
2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi'
una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di
fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno
2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del
margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto al ricorso
all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione
delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1,
comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito
dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «148.330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti
«215.000 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro per
l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro
nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024,
611 milioni di euro nel 2025, 646 milioni di euro nel 2026, 702
milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro nel 2028, 821
milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal
2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in
termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel 2020, 445
milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022,
569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro per l'anno
2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni di euro per
l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro
per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2030.
4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 250 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo,
con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si
provvede:
a) ((quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7
milioni di euro per l'anno 2022)), a 196,5 milioni di euro per l'anno
2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di
euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251
milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2042, ((che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a
4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di
euro per l'anno 2022,)) a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a
68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a
293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro
per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni
2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86
milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 ((milioni di euro)) annui
a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95,
97, 98, 100, 110 e 112;
b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
6. Alle misure previste dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge,
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34 e' sostituito dal seguente:
«11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle
sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare
la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la
tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto
forma di presiti;
b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a
"Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate
a titolo di contributo.».
9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio 2020.
Art. 115
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
ALLEGATI
Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti
in materia di liste di attesa
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti
in materia di liste di attesa
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
(articolo 114, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
Parte di provvedimento in formato grafico