Permessi per figli portatori di handicap – DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2001 – Suppl. Ordinario n. 93)
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del
bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura
continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei
periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
4. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2011, N. 119. Il
prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo
corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al
richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Art. 42
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento
del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni,
e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad
entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in
situazione di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto
a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e
della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la
durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5
per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad
usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovuta
un'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi
medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e'
portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.