Priorità trasformazione del rapporto – DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 – Art. 8, comma 4
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (GU Serie Generale n.144 del 24-06-2015 – Suppl. Ordinario n. 34).
Art. 8
Trasformazione del rapporto
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e' ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti
da patologie oncologiche nonche' da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta
capacita' lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore
il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in
rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o
i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale e permanente inabilita' lavorativa con connotazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, che abbia necessita' di assistenza continua in quanto
non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e'
riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
(...)