Lavoro notturno – DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 – artt. 11, 14 e 15
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU Serie Generale n.87 del 14-04-2003 – Suppl. Ordinario n. 61).
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori
che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro
notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici
anni;
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e
comunque non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed
alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario
convivente con la stessa;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni
deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno
ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce,
previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40
e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il
lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni
equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e
individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
comma citato non risulti applicabile.