Sanzioni specifiche- art. 38 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 – art. 55 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della liberta’ e dignita’ dei lavoratori, della liberta’ sindacale e dell’attivita’ sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Art. 38.
(Disposizioni penali)
Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15,
primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un
milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
Art. 55.
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena
dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di
amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di
lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma
2, lettere b), c) o d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29,
commi 2 e 3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di
lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma
2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18,
comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere
a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a
5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c),
e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a),
d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena
si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto
periodo, o 3-ter.
e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35,
comma 4;
f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma
3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo
25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma
5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma
8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in
caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude
l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.