Accertamento dello stato di tossicodipendenza del lavoratore – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 – art. 12
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Art. 125.
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita'
degli accertamenti e le relative modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel
corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far
cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta
rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e
3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni.