obbligo Green Pass – art. 9-bis – L. 87/2021
Art. 9-bis
Impiego certificazioni verdi COVID-19
1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui
all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui
all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino',
di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per trattare in modalita' digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le
finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire
eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente
articolo.