D.P.C.M. del 24.10.2020 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Adlabor
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861)
(GU n.265 del 25-10-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,
n. 258;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,
produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle
regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui
all'allegato 9, in relazione alle attivita' consentite dal presente
decreto;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020
del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.
E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
3. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, puo' essere disposta la chiusura al
pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private.
4. E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni
di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non
sospesi.
5. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche
mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso.
8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di
cui all'allegato 8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport
individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni
sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da
organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di
pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine
e palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in
genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee
guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi
operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono
consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa,
Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli
eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle
competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi,
prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test
molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test
non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i
soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia,
devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita'
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con
lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore
dell'evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino';
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all'aperto;
n) restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non
ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze
lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. Sono vietate le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza; tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a
distanza;
p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui
all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che
prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della
cultura statali la prima domenica del mese;
s) fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa per il
primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia
continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del
contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte
delle autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni
critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti
territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per
cento delle attivita', modulando ulteriormente la gestione degli
orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso
l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la
proporzionalita' e l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo
svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e
locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivita'
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd.
"Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e
approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza
Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i
corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le
attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di
formazione, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della
situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione
dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o
delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea sospensione
delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato.
Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche
puo' avvenire secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi
di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. Gli enti
gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli
adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo'
autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di
tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attivita' curriculari in presenza e a distanza in funzione delle
esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria
ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19,di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui
alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita'; le universita' e le istituzioni assicurano, laddove
ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
w) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale
soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della
formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
lettera w), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui
superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o
la dimissione dai medesimi corsi;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato
11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00
fino alle 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di
quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le
ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici
e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta
sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 24,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo periodo restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite
le attivita' delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di
cui al periodo precedente;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento
delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a
distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di
competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali
solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate
dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di
persone e, in genere, assembramenti;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
Art. 2.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato
14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario
del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita';
c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'articolo 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' incentivato il
lavoro agile con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la
percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
4. Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione
dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale
sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in attivita'
connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo
90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto
previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente
decreto.
Art. 4.
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero
1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui
all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici
giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione
di cui all'articolo 5, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle
lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una
comprovata e stabile relazione affettiva.
2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale
alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con
residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata
nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore
all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i
controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato
negativo;
b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea
o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e
impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia,
italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio
delle loro funzioni.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in
relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 5.
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio
nazionale dall'estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia
stabiliti all'articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata
nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli
elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al
vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all'articolo 4, nel
caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F
dell'allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per
raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in
caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea,
ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per
raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice
identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui
all'articolo 6, commi 7 e 8.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli
altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria
nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente
decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti
all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio
ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Art. 6.
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di
sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel
territorio nazionale dall'estero
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche,
si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale
di cui al comma 3;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la
dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dall'articolo 5, comma 1, integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli
altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di
essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco
A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali
protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'
sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la
partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e
con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di
essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci
siano stati soggiorni o transiti in uno o piu' Paesi di cui
all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si
applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai
commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo
scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione
europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C
e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle
forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco
nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
Art. 7.
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di
cui all'articolo 5;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia
completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14,
nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di
protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 8.
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non
siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato
20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui
all'elenco C, si applica l'articolo 6, comma 6.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con
le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e'
consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non
abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli
elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa
il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1.
Il Comandante della nave presenta all'autorita' marittima, almeno
ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.
Art. 9.
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare o
modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15,
nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 10.
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati
dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la
tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 11.
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia
autonoma interessata.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 24 ottobre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 2375
Allegato 1
Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa
sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
liturgiche
1.1 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima
dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e
frontale.
1.3 L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta
contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andra'
rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante
l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6 Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito accedere al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7 Venga altresi' ricordato ai fedeli che non e' consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.8 Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone
diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro
partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa
vigente.
1.9 Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili
liquidi igienizzanti.
2 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1 I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati
regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle
superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia,
inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.
2.2 Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli stessi microfoni, vengano
accuratamente disinfettati.
2.3 Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
3 ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
3.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio.
3.2 Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa
fase si ometta il coro.
3.3 Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo
scambio del segno della pace.
3.4 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante
e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle
loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la
mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e
mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di
offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
3.5 I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6 Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei luoghi
destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro
tipo.
3.7 Le eventuali offerte non siano raccolte durante la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8 Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate,
relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di
protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da
quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione
degli infermi ed Esequie.1
______
1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre
alla mascherina, guanti monouso.
3.9 Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e
areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di
distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
3.10 La celebrazione del sacramento della Confermazione e'
rinviata.
4 Adeguata comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del
presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
4.1.1 il numero massimo di partecipanti consentito in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.1.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.1.3 l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di
igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non e' idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2 Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta'
e di salute.
5.3 Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita'
streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla
celebrazione eucaristica.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale
Italiana.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno
lunedi' 18 maggio 2020.
Card. Prof. Avv. Cons. Pref. Luciana
Gualtiero Giuseppe Lamorgese
Bassetti Conte
Presidente Presidente Ministro
della CEI del Consiglio dell'Interno
Roma, 7 maggio 2020
Allegato 2
Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempicontenuti.
1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.10 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro.
1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus
1.12 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto.
2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4 Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che
assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Ebraiche Italiane", con le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico
Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 3
Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione
di riferimento.
2 Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno
curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli
stessi indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4 Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato
Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 4
Protocollo con le Comunita' ortodosse
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno unmetro.
1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero
massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.10 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro
1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.12 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita' di
culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento.
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a
voce bassa.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione avverra' dopo che il
celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza
venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS- CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4 Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto (parroco)
rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le
modalita' che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 5
Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista
(Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose
1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze
interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e'
affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei
riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.11 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili
del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive
confessioni religiose possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento.
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni funzione.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4. Comunicazione
4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i
contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che
assicurino la migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista, Buddista (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 6
Protocollo con le Comunita' Islamiche
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera
1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel
rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze
interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono
tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il
distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C.
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di
culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto o responsabili di comunita' (uomini e
donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione del
responsabile della comunita'.
2. Attenzioni da osservare nella preghiera
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS- CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale - in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni preghiera.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4. Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione
alla capienza dell'edificio;
4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della
distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,
l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado
di rispettare le misure sopra disciplinate.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18
maggio 2020.
I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 7
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo
dei Santi degli ultimi giorni
L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un
Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,
prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere
l'epidemia in atto.
Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,
sono predisposte le seguenti misure.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni
religiose
1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in
tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione
disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine.
1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di
individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte
le prescrizioni di sicurezza.
1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C
1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni
dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose
competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione
di riferimento.
2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro.
2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo che il
celebrante avra' curato l'igiene delle mani e indossato guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro.
3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,
per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a
cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino
all'esaurimento della capienza stabilita.
4. Comunicazione
4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la
migliore diffusione.
4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un
cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno
mancare:
4.3 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio;
4.4 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
4.5 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di
idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle
indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la
possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la
partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.
Giuseppe Conte Luciana Lamorgese
Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno
Roma, 15 maggio 2020
Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19
INTRODUZIONE
(Nuove opportunita' per garantire ai bambini e agli adolescenti
l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco)
L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione
che hanno limitato fortemente la possibilita' di movimento al di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di
tutte le attivita' educative e scolastiche in presenza, si e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze al di
fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli
adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di
salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco e all'educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, e tenuto conto
dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo,
nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire
dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo
di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell'attuale
fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunita' organizzate di
socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio
di contagio epidemiologico.
Tale prospettiva e' stata perseguita ricercando il giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la
necessita' di garantire condizioni di tutela della loro salute,
nonche' di quella delle famiglie e del personale educativo e
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata,
interazione tra persone, non e' infatti possibile azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali e unitarie
relativamente ai requisiti per la riapertura delle attivita', in
relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico e alla
definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini, sugli
adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie.
Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari
protocolli operativi da adottare durante le attivita', sia sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali
e ai diversi materiali impiegati.
Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al gioco in
condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza
possibile, date le circostanze.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e
alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento:
1. la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu' grandi e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2. l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei e sicuri,
privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire
attivita' di piccoli gruppi;
3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al
fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalita' generali, le linee guida
trattano due distinte tipologie di interesse, che proseguono nella
realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo, a
seguito della riapertura dei servizi educativi e delle scuole a
partire dal mese di settembre 2020.
In particolare, ci si riferisce:
1. alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini
pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini,
anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2. alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative, di educazione
non formale e attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in
inglese, outdoor education).
La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio
da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialita' e al
gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare,
si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla
conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte di chi
esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della
ripresa delle attivita' lavorative in presenza.
SEZIONE 1
(Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco
per bambini e adolescenti)
I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche
per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze
all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla
realizzazione di attivita' di gioco col supporto di attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo
per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha
risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla
propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una
regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo
delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature
disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento
fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI),
cosi' come previsto dalla normativa vigente.
Gli aspetti considerati riguardano:
1. l'accessibilita' degli spazi;
2. i compiti del gestore;
3. la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore.
SEZIONE 1.1
(Accessibilita' degli spazi)
L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve
realizzarsi alle seguenti condizioni:
1. da parte dei bambini e degli adolescenti di eta' da 0 a 17 anni,
con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un
altro adulto responsabile, ove necessario;
2. limitata esclusivamente dalla necessita' di non produrre
assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove
compatibile con le attivita' di assistenza, e l'utilizzo dei DPI,
cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata.
SEZIONE 1.2
(Compiti del gestore)
Il gestore deve:
1. disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso
presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici piu'
toccate, con detergente neutro;
2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e
delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in
linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle
autorita' competenti.
SEZIONE 1.3
(Responsabilita' dell'accompagnatore)
L'accompagnatore deve:
1. attuare modalita' di accompagnamento diretto dei bambini minori
di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di
vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI),
fragilita', cronicita', in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un
passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di
deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte
dell'adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilita',
cronicita' e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto
accompagnatore;
2. rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e
sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini che si accompagnano.
Nel caso di bambini con piu' di 6 anni, l'accompagnatore deve
vigilare affinche' questi rispettino le disposizioni di
distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.
SEZIONE 2
(Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale e attivita'
sperimentali di educazione all'aperto)
Le attivita' offerte possono essere realizzate dagli enti
interessati, dai soggetti gestori da questi individuati e dalle
organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in
merito a:
1. l'accessibilita' degli spazi;
2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e
lo spazio disponibile;
3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli
educatori e gli animatori e i bambini e gli adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei
DPI;
4. i principi generali d'igiene e pulizia;
5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e
per la loro formazione;
6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita'
e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli operatori,
educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti;
7. l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di
ritiro dei bambini e adolescenti;
8. il protocollo di accoglienza;
9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli
operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili
o appartenenti a minoranze.
SEZIONE 2.1
(Accessibilita' degli spazi)
L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le attivita'
devono essere circoscritte a sottofasce di eta' in modo da
determinare condizioni di omogeneita' fra i diversi bambini e
adolescenti accolti. A tale scopo, e' consigliato che vengano
distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6
anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria
(da 11 a 17 anni);
2. mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i tempi e
le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e
con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte.
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020).
Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita' sportiva di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
E' consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini,
adolescenti e personale che manifestino sintomatologia sospetta,
attivando le procedure previste nella sezione 2.4 del presente
documento. Rimane comunque ferma la responsabilita' di ciascuno di
non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi
di infezione da SARS-COV-2.
E' preferibile che gli accompagnatori dei bambini e degli
adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della loro
salute.
SEZIONE 2.2
(Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio
disponibile)
In considerazione della necessita' di garantire il distanziamento
fisico e l'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa
vigente, e' fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e
l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi o aree per lo
svolgimento delle attivita' programmate.
E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra.
Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione dello spazio
ad accogliere le diverse attivita' programmate non possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area
dal punto di vista della sicurezza.
Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario
uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative, di educazione
non formale e di educazione all'aperto (outdoor education)
nell'ambito del territorio di riferimento.
In caso di attivita' in spazi chiusi, e' raccomandata l'aerazione
abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere
frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
SEZIONE 2.3
(Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e
animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per
il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI)
Con riferimento al rapporto numerico minimo consigliato tra
operatori, educatori o animatori e bambini e adolescenti, si
ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base
regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle
singole regioni.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente.
Per i bambini in eta' da 0 a 6 anni, nel rispetto dei criteri
pedagogici consolidati, secondo i quali e' necessario prevedere un
periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro
adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo chi esercita la
responsabilita' genitoriale. In particolare, tale ambientamento e'
suggerito per i bambini gia' socializzati al nido o scuola
dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali attivita' a settembre,
successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente
con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove
possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli
frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate
per il contenimento del contagio, considerata la presenza di adulti
che normalmente non parteciperebbero alle attivita'.
Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni ordinarie
stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni
adottate dalle singole regioni.
Tali indicazioni si ritengono valide anche per le attivita' che
prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai
bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di
massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico e utilizzo
dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni.
SEZIONE 2.4
(Principi generali d'igiene e pulizia)
Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto (es.
toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e
occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti
i momenti raccomandati;
2. non tossire o starnutire senza protezione;
3. mantenere quanto piu' possibile il distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive degli utenti e le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
4. non toccarsi il viso con le mani;
5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a
contatto;
6. arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo piu' agevole nel caso di
permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto
(outdoor education).
Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a 3 anni
(es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve
prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
1. gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre
possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina
chirurgica;
2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda
di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo,
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere
portati in bocca dai bambini.
I gestori delle attivita' devono impiegare diverse strategie per
informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si
elencano alcune attivita', a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione
del contagio
1. Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate
al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la
diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani
e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli
occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo
all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso);
2. includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account
ufficiali sui social media);
3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero
della salute disponibili sul sito web istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e
da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine sono
essenziali quando il distanziamento fisico e' piu' difficile da
rispettare;
2. le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di
bambini con meno di 6 anni di eta', di persone con difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con
disabilita' tale da rendergli impossibile la rimozione della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;
3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni
del Ministero della salute e delle autorita' competenti;
4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre
persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente
infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono
nelle condizioni di indossarle.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se e' previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1. occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i
pernottamenti;
2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in
base alla procedura indicata nella sezione
2.8 Protocollo di accoglienza;
3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione
2.8 Protocollo di accoglienza;
4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una
dall'altra;
5. la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla
settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra
persona;
6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le
mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in
aree predisposte e di facile accesso.
Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1. gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani
prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i
bambini;
2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che
le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda, o tramite una
lavastoviglie;
3. e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno,
purche' i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (per
approfondimenti, si rimanda all'allegato 17 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione
"Ristorazione", e successivi aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di
preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni
contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del
contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio
2020.
Pulire e igienizzare gli ambienti
Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata
pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonche' una
igienizzazione periodica.
E' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal
rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID- 19 n. 25/2020,
concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici,
ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.
Prevedere scorte adeguate
Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette
asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i
rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non
prevedano contatto con le mani.
Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
Nell'eventualita' che compaiano casi o focolai da COVID-19, e'
consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto
dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente
le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di
SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e
successivi aggiornamenti.
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessitera'
l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra' valutare
tutte le misure ritenute idonee.
SEZIONE 2.5
(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la
loro formazione)
E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati.
Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o di supporto per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o
animatori responsabili dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato
e formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli
aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.
I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma istituzionale di formazione online a distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste o
promosse dalle autorita' competenti.
Per periodi d'attivita' superiori a 15 giorni, e' possibile
prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento con un altro operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, cosi' da
favorire una familiarita' fra i bambini e gli adolescenti con il
nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo
gruppo.
Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per
l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'.
SEZIONE 2.6
(Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di
stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, educatori o
animatori e i gruppi di bambini e adolescenti)
Il gestore deve favorire l'organizzazione di piccoli gruppi di
bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita'
per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione
tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori,
educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con
continuita' nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale
tracciamento del medesimo.
La realizzazione delle diverse attivita' programmate deve
realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali
condizioni:
1. continuita' di relazione fra ogni operatore, educatore o
animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al fine
di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di
contagio. In caso di attivita' che prevedono piu' turni, un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato a un gruppo
per ogni turno;
2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene e
pulizia;
3. non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di piu'
persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai
genitori o tutori.
Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle
condizioni di fragilita' fra i bambini, gli adolescenti, gli
operatori, gli educatori e gli animatori che potrebbero necessitare
di specifico supporto psicologico.
SEZIONE 2.7
(Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro dei
bambini e degli adolescenti)
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi separati.
E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei
bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga
senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree
interessate.
I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attivita'.
E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da
rispettare. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un
lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel
idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla
struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di
eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attivita'
(es. corsi per neogenitori).
E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali
figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre
evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attivita' con i
bambini e gli adolescenti.
SEZIONE 2.8
(Protocollo di accoglienza)
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio
delle attivita';
2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita';
3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
1. Chi esercita la responsabilita' genitoriale deve autocertificare
che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni;
c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con
una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
2. Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'.
3. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel
caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore,
educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la
temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver
igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
4. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli
adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale per quanto di competenza.
Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo
ingresso
1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente:
a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria;
b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di assenza dalle
attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza.
2. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel
caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore,
educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la
temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver
igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli
adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale per quanto di competenza.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita' per piu'
di 3 giorni, e' opportuno rieseguire il protocollo per la prima
accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto,
successive al primo ingresso
1. L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve
misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione.
2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli
adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di
medicina generale per quanto di competenza.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere
presso la propria abitazione e allertare immediatamente il loro
medico di medicina generale e il gestore.
SEZIONE 2.9
(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori,
educatori e animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a
minoranze)
Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
e adolescenti con disabilita', con disturbi di comportamento o di
apprendimento, e della necessita' di includerli in una graduale
ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte
alla definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza
specifiche per coinvolgerli nelle attivita' ludico-ricreative
integrative rispetto alle attivita' scolastiche.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini e adolescenti con
disabilita', deve essere potenziato integrando la dotazione di
operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il
bambino o l'adolescente, portando il rapporto numerico a un
operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a
fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento
e l'utilizzo dei DPI, cosi' come della necessita' di accompagnare
bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il senso delle
misure di precauzione.
Nel caso in cui siano presenti bambini o adolescenti sordi alle
attivita', ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di
mascherine i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti, puo' essere previsto l'uso di
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri
bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori,
favorendo in particolare la lettura labiale.
In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un educatore
professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri,
con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in
carcere o che vivono in comunita'.
Allegato 9
Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020
20/178/CR05a/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche, Produttive
e Ricreative
Roma, 8 ottobre 2020
SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi
specifici validi per i singoli settori di attivita', finalizzati a
fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle
misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per
sostenere un modello di ripresa delle attivita' economiche e
produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e
lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di
prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per
contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme
comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuita'
con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il
protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con
i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da
INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo di
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettivita'
in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione
consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per
supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale
pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva
di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di
responsabilita', potra' risultare determinante, non solo per lo
specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'.
Infine, e' opportuno che le indicazioni operative di cui al
presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di
efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione,
individuando le misure piu' efficaci in relazione ad ogni singolo
contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in
atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono
coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate, purche'
opportunamente integrate, cosi' come possono costituire un addendum
connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei
rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario
epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche
in senso piu' restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate
con le schede relative a ulteriori settori di attivita'.
SCHEDE TECNICHE
• RISTORAZIONE
• ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
• ATTIVITA' RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini
degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
• ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO
• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
• AREE GIOCHI PER BAMBINI
• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
• FORMAZIONE PROFESSIONALE
• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
• SAGRE E FIERE LOCALI
• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e
GUIDE TURISTICHE
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
• DISCOTECHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono
intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento
sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la
diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal
proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in
considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato
impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene
delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri
prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i
lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio
specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione
degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni
contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va
considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n.
19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto
ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione
dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020
"Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture
turistico- ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non
utilizzato durante la pandemia COVID-19".
RISTORAZIONE*
______
* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada
calcolata dal tavolo.
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di
somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie,
pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
(anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive,
all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali),
nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la
somministrazione di alimenti avviene all'interno di una
organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione
delle mani per i clienti e per il personale anche in piu' punti del
locale, in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi
igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno.
• E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione
delle mani.
• Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di
materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata
disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo
di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie
di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia
tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso
di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare
l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che
hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attivita' non
possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti
siano i posti a sedere.
• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire
l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle
caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• La consumazione al banco e' consentita solo se puo' essere
assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i
clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni
vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.
• E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante
somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la
possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della
distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione
delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere
eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con
prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione
degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che
evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
• Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare
la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche,
possibilmente al tavolo.
• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non
sono seduti al tavolo.
• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le
consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando
il piu' possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non
disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menu' favorire la
consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu' in
stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure
cartacei a perdere.
CERIMONIE
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e
dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e
civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi
specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni)
ed eventi analoghi (es. congressi).
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
da rispettare durante l'evento.
• Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede
dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale.
• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di
almeno 1 metro.
• Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni
e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
• Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti
interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni
(qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).
Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la
mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti.
• E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante
somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la
possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della
distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione
delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere
eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con
prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione
degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che
evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
• Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si
rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni
caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione che
non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di
almeno 1 metro.
ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari,
alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da
parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato
(steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di
prevenzione da rispettare.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto
• Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene
delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento
elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo
stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata
e per l'uscita.
• Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra
per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore piu'
calde.
• Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi
di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per
ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalita' di allestimento
della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando
non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una
distanza di almeno 1,5 m.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque
assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo
famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
• Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza
dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte
degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle
misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli
interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente
presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.
Anche il posizionamento degli ombrelloni dovra' rispettare le
indicazioni sopra riportate.
• E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo
che possono dar luogo ad assembramenti.
• Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia
(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf)
possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra
(es. beach-volley, beach-soccer) sara' necessario rispettare le
disposizioni delle istituzioni competenti.
ATTIVITA' RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle
locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta,
ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventu'.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine,
palestre, strutture termali e centri benessere.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture
ricettive; eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle
rispettive sezioni.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale
di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi
all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei
cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con
adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso,
ecc.).
• Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello
stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle persone che
occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il
pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).
• La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il
personale dovra' indossare la mascherina in tutte le occasioni di
contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalita' di
pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con
sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta
fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in
presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorita' di
pubblica sicurezza.
• Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14
giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica
alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo
da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina,
ristorante, centro benessere, etc.) non e' necessario ripetere la
registrazione.
• L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine
di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro
e delle attrezzature utilizzate.
• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree
comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve
essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di
almeno 1 metro, mentre il personale dipendente e' tenuto sempre
all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in
ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione
delle mani in varie postazioni all'interno della struttura,
promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del
personale. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in
piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione
delle mani.
• Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovra'
essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
• L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il
rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina,
prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso
nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera
o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in
base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale).
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli
ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre,
ecc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno
turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo se
inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante
prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione,
pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita'
proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo
dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e
disinfezione prima di ogni turno.
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
• Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree
comuni chiuse (es. attivita' commerciali, spazi comuni, servizi
igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli
appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni
caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante
l'attivita' fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina.
• I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende,
roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole
delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri
tra i 2 ingressi delle unita' abitative, qualora frontali. Il
distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche nel
caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie,
lettini, sedie a sdraio).
• Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e
disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
• Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita'
degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti
interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In
ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di
occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi
igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili,
bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la
disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno.
• L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in
presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo da garantire
il distanziamento sociale di almeno un metro.
RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI
• Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere
delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere
percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto
concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di
altitudine), l'area esterna non puo' essere considerata usufruibile
in alcun modo. Pertanto, il rifugista potra' utilizzare come spazi
utili soltanto quelli interni al rifugio.
• All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con
disinfettante per le mani.
• Il gestore all'interno dell'area dovra' invitare gli ospiti al
rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei
presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene
applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono
la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale).
• E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla
disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei
posti.
• Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
• Una parte dei posti a sedere esterni e' riservata alla
ristorazione prenotata.
• Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al
pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E'
opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con
gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione
all'entrata del rifugio.
Accoglienza in rifugio
• L'entrata in rifugio e' contingentata in base al numero di
persone previsto e si potra' accedere solo utilizzando i dispositivi
di sicurezza previsti (mascherina).
• Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
• Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno
del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
• Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti
preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
Accesso alle aree interne del rifugio
• La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi
nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno
indossare ciabatte proprie.
• Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei
posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un
cartello in entrata che blocchi l'accesso.
• La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In
ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei
clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio.
Camere da letto
• All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di
gel disinfettante.
• Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri
materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in
tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del
sacco a pelo personale.
• Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste
dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al
coprifedera monouso.
• Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero
clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza
tra letti di 1,5 metri.
OSTELLI DELLA GIOVENTU'
• Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere
delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere
percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
• All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con
disinfettante per le mani.
• Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al
pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E'
opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con
gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione
all'entrata dell'ostello.
Accoglienza in ostello
• Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere
forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
Accesso alle aree/servizi comuni
• La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi
nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare
ciabatte proprie.
• Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei
posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un
cartello in entrata che blocchi l'accesso.
• Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che
dovranno essere puliti piu' volte al giorno, e' necessario rendere
disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
• Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove
presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed
evitare assembramenti.
• La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In
ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei
clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio.
Camere da letto
• All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi
igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
• Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri
materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in
tessuto lavabile a 90 °C.
• Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste
dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al
coprifedera monouso.
• Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero
clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza
tra letti di 1,5 metri.
LOCAZIONI BREVI
• Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si
raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di
ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a
tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo
stabile nel quale si svolge l'attivita' di locazione breve, si
suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata
pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni,
scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in
accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore
condominiale.
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della
persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
• Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione,
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La permanenza dei clienti all'interno dei locali e' consentita
limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o
trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto
successivo).
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di
lavoro, sia tra i clienti.
• L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori,
con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle
mani. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione
delle mani.
• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per
l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza
inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo
specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione
individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i
guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici
propri della mansione).
• In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori,
nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza
ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e
mascherina FFP2 senza valvola.
• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e
utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.
I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di
lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione
delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di
lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione
dei servizi igienici.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno
turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo
mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita'
proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo
dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e
disinfezione prima di ogni turno.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani.
In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche,
eventualmente in fase di prenotazione.
• Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi
e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso
alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o
negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali
devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire
l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il
massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie
aeree durante il massaggio.
• Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari
adeguati al contesto.
• La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere
adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e disinfettata la
tastiera di comando.
• Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente
tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere
puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
• La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e
normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al
dettaglio.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
• In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potra'
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso
di temperatura > 37,5 °C.
• Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei
singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
• Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per
l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone
l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del
prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi' come i
lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
• L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene
delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso
al cliente).
• Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree
comuni.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene
delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento
elettroniche.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al
dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per
la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione e'
competenza dei Comuni, che devono:
• assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le
caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e
ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale,
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra,
per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,
contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale;
• verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine
sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a
disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per
le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
• assicurare un'adeguata informazione per garantire il
distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento
all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
• assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
• individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui
limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilita' di ulteriori spazi da
destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le
prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno
contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della
distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi' valutare
di sospendere la vendita di beni usati.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
• pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima
dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
• e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti
puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per
le mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro
dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del
prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi
di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici,
pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite
modalita' di collegamento a distanza e soluzioni innovative
tecnologiche.
▪ Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione,
consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di
clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di
lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa.
Dove questo non puo' essere garantito dovra' essere utilizzata la
mascherina a protezione delle vie aeree.
▪ L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. E'
consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di
riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per
un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
▪ L'attivita' di front office per gli uffici ad alto afflusso di
clienti esterni puo' essere svolta esclusivamente nelle postazioni
dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
▪ L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono
prioritariamente favorite le modalita' a distanza; in alternativa,
dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata
prolungata, anche l'uso della mascherina.
▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima
di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle
attrezzature.
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle
piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture gia'
adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso
natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di
riabilitazione e termale, nonche' le piscine inserite in parchi
tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non
sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova applicazione,
limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le
piscine termali nella specifica scheda.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le
indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il
gestore dovra' prevedere opportuna segnaletica, incentivando la
divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per
facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i
comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di
manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di
aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e
nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale
di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e
l'uscita.
• Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite
barriere).
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali.
• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di
frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere i dispenser
nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree
strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene
delle mani
• La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice
di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e
verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno
10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a
sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere
garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto e'
tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire
le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra
riportati.
• Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione
assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il
limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 -
1,5 mg/l; cloro combinato ? 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente
che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza
di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di
cui sopra e' non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere
adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformita',
come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
• Prima dell'apertura della vasca dovra' essere confermata
l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione
delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui
alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA.
16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di
laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della
piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte,
anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere
una frequenza piu' ravvicinata.
• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una
accurata doccia saponata su tutto il corpo; e' obbligatorio l'uso
della cuffia; e' vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in
acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini
contenitivi.
• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature
(sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti
etc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo
famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad
ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria:
l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
• Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtu' della
necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite
in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di
assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento,
attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento
in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le
vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
• Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite
in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del
presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione
al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle
altre attivita' presenti etc.
• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di
sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di
autonomia e l'eta' degli stessi.
• Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni
suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili),
mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze
devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare
rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
• Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di
autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al
contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
• Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove
previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua,
nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard
internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.
In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori
della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base
della portata massima della captazione.
PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti
pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attivita'
fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di
prevenzione da adottare.
▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da
assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere
postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche
regolamentando l'accesso agli stessi.
▪ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle
diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attivita'
fisica,
• almeno 2 metri durante l'attivita' fisica (con particolare
attenzione a quella intensa).
▪ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani
all'ingresso e in uscita.
▪ Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il
responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina
o degli attrezzi usati.
▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati
non devono essere usati.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di
attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad esempio atra un
turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata.
▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
▪ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente
a questo scopo.
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali.
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
▪ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi
armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali.
MANUTENZIONE DEL VERDE
▪ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per
piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in
relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la
consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non e'
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
▪ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate
indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e
aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato
(lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
▪ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare
all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri
luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando
comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a
bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere
cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
▪ Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare
spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e
le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale,
forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
▪ L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi detergenti,
dovra' inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli
automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di
prodotti igienizzanti per le mani.
▪ Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad
esempio, spogliatoi, zona pausa caffe') limitando il numero delle
presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in
ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le
persone.
▪ Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del
rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali
dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare senza
guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con
prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti
salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o
di probabile contaminazione delle superfici).
▪ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di
delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico
materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza.
Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o
recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di
committenti e/o cittadini.
▪ Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla
guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da
solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di
lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine
semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e
disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel
caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si
consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono
veicolare il contagio.
▪ Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree
verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine
semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e
la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri
luoghi della cultura.
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di
prevenzione da adottare.
• Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni
di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di
prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e comunque comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
• Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione
delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque
quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.
• L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove
possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a
prevenire il contagio tramite droplet.
• In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti
per l'igiene delle mani.
• Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con
prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di
visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare
condizioni di assembramento e aggregazione.
• Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree,
anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento
interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e
degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con
maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La
pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni
culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato
a persone con disabilita' motoria.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere
utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni
utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la
fruizione delle informazioni.
• Eventuali attivita' divulgative dovranno tenere conto delle
regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le
stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando
gli spazi aperti.
• Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e
collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di
disinfezione poiche' dannosi per gli stessi, si rimanda alle
procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro
utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni
delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali
che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno
non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione
interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.
ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi
dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di servizio
al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi,
direzione gara, etc).
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.
▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di
aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle
varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il
distanziamento interpersonale.
▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
▪ Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari
per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di
rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non
inferiore a 1 metro mentre non si svolge attivita' fisica, se non
puo' essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante
l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa) e'
necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
▪ Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli
utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento
sociale.
▪ Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al
termine di ogni seduta di allenamento individuale
▪ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati
non devono essere usati.
▪ Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo
l'accesso.
▪ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
▪ Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per
la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita' di ciascuna
macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo ogni esercizio,
possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli
attrezzi usati.
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio,
pubblici e privati.
• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la
trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati
attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di
informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure
igieniche da parte del personale addetto.
• Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione,
tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire
modalita' di pagamento elettronico.
• E' raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al
momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il
servizio di noleggio.
• Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione
prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti.
• Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli
utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra
noleggiatore ed utente.
• L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e'
obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti
che interagiscono con i predetti).
• Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere
delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio
tramite droplet.
• Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, e'
fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria
indoor:
o Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi
filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi
filtranti piu' efficienti)
o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che
fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non
sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti
tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite
dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
• Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza
(es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).
NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO
• I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi
noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti
disinfettanti per le superfici toccate piu' di frequente (es.
volante, leva del cambio, ruota/barra del timone, display, manopole,
pulsanti, manubri, ecc.).
• Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovra' essere
sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle mani da parte
dei clienti.
• Per le attivita' di noleggio delle unita' da diporto, si
applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi non di
linea di navigazione di passeggeri.
NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
• Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo
ogni restituzione da parte del noleggiatore.
• Si avra' cura di porre particolare attenzione a tutte le
superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es
tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di
contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato
lo strumento senza mascherina.
• Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e disinfettato
senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato che l'utilizzo
e' possibile solo indossando guanti e mascherina.
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
▪ Per tutti gli informatori, si applicano le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano
per la loro attivita'.
▪ Il professionista informatore dovra' sempre provvedere ad
adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a
protezione delle vie aeree.
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine
dell'incontro.
▪ Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto
a distanza.
▪ L'eventuale attivita' di persona dovra' avvenire sempre previo
appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari
per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti
anche negli spazi d'attesa.
▪ Dovra' sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra
informatore e operatore sanitario.
▪ Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti nell'attivita'
informativa.
AREE GIOCHI PER BAMBINI
Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi
per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private,
comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.
▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale
personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione
da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea
ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar
modo per aree a vocazione turistica.
▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed
informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di
sintomi sospetti per COVID- 19.
▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure
igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente
con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature,
per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,
in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che
necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo
accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere
utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai
bambini e ragazzi sopra i 6 anni di eta'. Privilegiare mascherine
colorate e/o con stampe.
▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti
per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in
particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non e'
obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle
attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza
adeguata rispetto all'intensita' di utilizzo; qualora non sia
possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potra'
essere consentito l'utilizzo.
SALE GIOCHI
• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature
per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,
in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che
necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo
accompagnatore per bambino.
• Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a
calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per
evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
• Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per
l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
• I clienti dovranno indossare la mascherina.
• Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
• Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di
associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di
aggregazione sociale, universita' del tempo libero e della terza
eta'.
▪ Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la
trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati
attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle
misure igieniche da parte del personale addetto.
▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita'
in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale
di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica). Sono fatte
salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui
applicazione afferisce alla responsabilita' dei singoli. Potra'
essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attivita'
all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale.
▪ Privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone, garantendo
sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le
attivita' di tipo ludico. Per le attivita' che prevedono la
condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce),
adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone
che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di
gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso
della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo
gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni
oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e
dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attivita' ludiche
che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile
garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio
carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti
indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione
frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello
stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi
di carte usati con nuovi mazzi.
▪ E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione
delle mani.
▪ L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e'
obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti
che interagiscono con i predetti).
▪ E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti
distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in
piu' punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani
e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si
sporcano o si danneggiano. I guanti gia' utilizzati, una volta
rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei
rifiuti indifferenziati.
▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare
per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.
▪ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere
dotate di barriere fisiche (es. schermi).
▪ La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire il rispetto
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente.
▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza
(es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della
luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi,
servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione
specifiche per le varie tipologie di attivita' (es. somministrazione
di alimenti e bevande, attivita' motoria e sportiva, attivita'
formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede
tematiche pertinenti.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi
gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali
tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
o percorsi di istruzione e formazione professionale anche in
modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma
professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale
che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di
sussidiarieta';
o percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema
educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
o percorsi di formazione e attivita' di orientamento per gli
inserimenti e il reinserimento lavorativo degliadulti;
o percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
o percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del
sistema educativo regionale;
o percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema
educativo regionale;
o percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
o percorsi di formazione linguistica e musicale.
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme
delle attivita' nelle quali si articola l'offerta formativa
regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto
direttoriale.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli
utenti di altra nazionalita'.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in aula o alla sede dell'attivita' formativa in caso di
temperatura > 37,5 °C.
• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani
per utenti e personale anche in piu' punti degli spazi dedicati
all'attivita', in particolare all'entrata e in prossimita' dei
servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
• Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle
attivita' per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle
strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
• Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita'
in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti frequentanti il
medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine
organizzare attivita' per gruppo promiscui.
• Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni
pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
• Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o
indossando la mascherina.
• Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
• al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una
trasmissibilita' analoga a quella degli adulti, la mascherina potra'
essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della
distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticita'; assenza di
situazioni che prevedano la possibilita' di aerosolizzazione (es.
canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come
definita dalla autorita' sanitaria;
• nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento
fisico prescritto nello svolgimento delle attivita' in condizione di
staticita' e in tutte le situazioni in movimento sara' necessario
assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie
per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una frequente
igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e'
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che
nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli
ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi
della singola attivita';
• la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri
dalla prima fila dei discenti.
• Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese
anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione
professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).
• Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
• Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra' garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da
parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine
industriali e relative attrezzature specifiche), sara' necessario
procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei
guanti.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In
presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda e in
attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le
attivita' di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il
responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche,
teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche
viaggianti.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali
disposizioni.
• Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire
modalita' di pagamento elettroniche.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto in
particolare nei punti di ingresso.
• I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di
una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un
distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente
che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in
base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale). Per questi soggetti vi e' la possibilita' di sedere
accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1
m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento sociale di un
metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da
installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
• L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il
rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in
particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2
metri.
• Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di
protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con
il pubblico.
• Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso
fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme
generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso,
incluso il momento del deflusso.
• Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200,
per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori e' 1000,
installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro
piu' ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono
stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli
ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte
e finestre, ecc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti.
• Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica
scheda tematica.
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici
per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali.
Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le
presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
• L'entrata e l'uscita dal palco dovra' avvenire indossando la
mascherina, che potra' essere tolta durante l'esecuzione della
prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e
in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale,
dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni
piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera'
con l'ordine inverso).
• I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la
distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per il Direttore
d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra
dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.
• Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere provvista di una
vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido
disinfettante.
• I componenti del coro dovranno mantenere una distanza
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.
Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere
fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet.
• Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare
l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione.
PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici
per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche
(artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori,
tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli
spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
• L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in
maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo
stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita
dalla struttura.
• Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli
artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai
locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei
suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il
distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano
di escludere interferenze.
• L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare salvo assicurare un
adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia
delle superfici.
• Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori
di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento
della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando
l'attivita' non consente il rispetto del distanziamento
interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei
familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni
vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).
• Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si
applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per
la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono
mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una
mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare
anche i guanti.
• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere
manipolati dagli attori muniti di guanti.
• I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno
essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati
igienizzati.
PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le
produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita' di danza,
si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio
(distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la
prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di
mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica
della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure
di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai
protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo
professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" puo'
considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza
si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il
palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
• la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali
accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
• la riorganizzazione delle attivita' e la formazione sulle stesse,
ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
• l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in
allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro
tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti
permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi
tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici
(faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente
con attrezzature e spazi.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di
14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della
biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire
un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il
distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa,
laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra'
essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di
accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura
senza l'uso delle mani.
▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei
parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree,
prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria,
servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le
disposizioni gia' rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie
delle piscine.
▪ Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato,
al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di
accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la fornitura di
braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo
familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata
attivita' fisica (es. nei parchi avventura) la distanza
interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri.
▪ Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle
attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1
metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle
attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi
galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli
consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini
valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in base
al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare i
lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le
indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si
applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non
sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere
ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei
rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle
aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e
attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura
al pubblico.
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
▪ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute,
audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni
cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine
giornata.
▪ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le
linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di
impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le
mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto
con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento
idoneo. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e
disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni
utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo
noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e
risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al
contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di
sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere
lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
▪ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es.
merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonche'
per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede
tematiche.
SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi
e manifestazioni locali assimilabili.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
▪ Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per
consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato,
al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle
manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la
postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di
pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se
possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14
giorni.
▪ E' necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i
clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto, in
particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del
prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
▪ Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un
distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da
garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un
metro.
▪ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini
valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli
ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte
e finestre, ecc.).
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
▪ Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali
contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda
tematica specifica.
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai
centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive,
e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive e
individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia
(vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della
sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a
pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie
(inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica,
cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione
motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione
respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe),
trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno
turco).
Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle
prestazioni termali, e' necessario eseguire adeguate opere di
prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema
idrico (es. contaminazione da Legionella). Le presenti indicazioni
vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle
relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla
persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
▪ Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la
trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di
responsabilita' individuale, e coinvolgendo, se presenti, il
Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono
essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e
possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e
cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del
rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
▪ Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere,
potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione
viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
▪ Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle
attivita' per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e
regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie
aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e
l'uscita.
▪ Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi
tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un
periodo di 14 giorni.
▪ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne
l'utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso.
E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie,
di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza
per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
▪ La postazione dedicata alla cassa e alla reception puo' essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti
igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di
pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di
ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle
attrezzature check-in e check-out ove possibile.
▪ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree
comuni al chiuso, mentre il personale e' tenuto all'utilizzo della
mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni
circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro.
▪ Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite
barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio,
gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la
borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti
personali.
▪ Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative
vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre
particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per
COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche
eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si
rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle
prestazioni sanitarie.
▪ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio,
lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la
distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le
attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo
familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad
ogni fine giornata.
▪ Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra'
accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente
fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attivita' nei diversi
contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le
sedute.
▪ Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra
eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese
dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie
minima ad ombrellone di 10 mqa paletto. In caso di utilizzo di altri
sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di
distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento
degli ombrelloni.
▪ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento
alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia
saponata su tutto il corpo.
▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio,
sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate con piu' frequenza (es.
maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
▪ Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
▪ Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda tematica
specifica. Non e' consentito comunque il consumo di alimenti negli
ambienti termali o del centro benessere che non consentano un
servizio corrispondente a quello previsto per le attivita' di
ristorazione.
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per
l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza
inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo
specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione
individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della
mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza
ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e
mascherina FFP2 senza valvola.
• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I
guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
• E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il
massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
• Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia
e' raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, cosi' come le
superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e
disinfettati al termine del trattamento.
• La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso
singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono
al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti
seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della
distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra
il personale durante tutte le attivita' erogate.
• Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia
e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a
quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,
corrimano, etc.).
• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie
aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e
nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta
igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
PISCINE TERMALI
▪ Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine
con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi.
Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
▪ La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice
di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le
dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attivita'
natatoria; qualora non sia consentita l'attivita' natatoria, e'
sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a
persona. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a
disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori
nell'impianto.
▪ Favorire le piscine esterne per le attivita' collettive (es.
acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante
le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti al fine
di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con
particolare attenzione a quelle che prevedono attivita' fisica piu'
intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra
un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il
locale.
▪ Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le
superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno
essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che
occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale.
▪ L'attivita' di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto
piu' possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di
indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad
eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia
indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso,
se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina
per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta,
eventuali strumenti devono essere disinfettati.
▪ Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante
nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e
degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori
della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai
limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in
vasca sulla base della portata massima della captazione.
CENTRI BENESSERE
▪ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti
gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo
familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale.
▪ Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno
turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo
mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita'
proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo
dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e
disinfezione prima di ogni turno.
▪ Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone
interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla
struttura.
TRATTAMENTI INALATORI
▪ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA,
finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e
respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno
garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica
relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed
eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze
interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle
postazioni).
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione
della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli
di verifica dell'efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come
previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia
dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli
opportuni ricambi.
▪ Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva,
l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a
meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si
provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e
il successivo.
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE
TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
▪ Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i partecipanti ai
corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed
aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra
nazionalita'.
▪ Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.
▪ Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
▪ Divieto di scambio di cibo e bevande.
▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle
presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es.
imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
▪ Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza
utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
▪ Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
▪ Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei
costruttori.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e
del divieto di assembramento.
GUIDE TURISTICHE
Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi
e biblioteche, si riportano le seguenti indicazioni integrative
specifiche.
▪ Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
▪ Ricorso frequente all'igiene delle mani.
▪ Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di
assembramento.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di
prevenzione da adottare.
▪ Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile
pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle
presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.
▪ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere
utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni
utilizzo.
▪ Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione
delle informazioni.
▪ La disponibilita' di depliant e altro informativo cartaceo e'
subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio
dell'iniziativa turistica.
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi
eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi
assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare
riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet).
• Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovra' essere
valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi
individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il
distanziamento interpersonale.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema
di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli
ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna
attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili
assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro
delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata
alla segreteria e accoglienza, laddove non gia' dotata di barriere
fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.
Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree (es.
biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne
l'utilizzo frequente.
• Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere
in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale
distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei
relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere
riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della
mascherina.
• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori,
moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori
laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da
una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire
possibilmente ad ogni utilizzatore.
• Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es.
personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor
d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
• Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il
rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il
contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto
del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali
informativi e scientifici potranno essere resi disponibili
preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il
visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a
sistemi digitali.
• Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei
singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai
singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget
potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con
modalita' self-service (cui il visitatore accede previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
• Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale
bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attivita' complementari
(e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,
in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che
necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo
accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
• Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a
calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori,
ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
• Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per
l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
• I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro.
• Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
• Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
DISCOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri
locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo
serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es.
ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle
specifiche schede tematiche.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine
di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro
tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla
pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per
l'entrata e per l'uscita.
▪ Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del
distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del
locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l'utilizzo di
contapersone per monitorare gli accessi.
▪ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di
14 giorni.
▪ Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
▪ La postazione dedicata alla cassa, laddove non gia' dotata di
barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.
In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti.
▪ E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree,
prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla
ristorazione, ai servizi igienici, ecc.
▪ Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa
fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es.
giardini, terrazze, etc.).
▪ Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve
utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igienizzazione delle mani.
▪ Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda
dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non e'
consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la
somministrazione delle bevande puo' avvenire esclusivamente qualora
sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere
al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata.
▪ I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli
per il ghiaccio, etc.), dovra' essere disinfettato prima della
consegna.
▪ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire
l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i
filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l'estrattore d'aria.
▪ Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione
di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalita'
organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli
stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla
disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i
piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli
utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di
utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non
e' possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1
metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attivita' ludiche che
prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire
una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da
gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti
indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione
frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello
stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi
di carte usati con nuovi mazzi.
▪ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle
superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente
toccate dagli utenti e i servizi igienici.
Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del
Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale
delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di
aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e
delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore
politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da
SARS-CoV-2.
La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del
Paese nonche' i fattori rilevanti nel determinare la dinamica
dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densita' abitativa,
servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire
significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del
paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificita' tecnico
organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi
ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella
espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle
misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti
ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata della
declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale
conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici
contesti.
In ogni caso e' essenziale che a livello nazionale, regionale e
locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in
termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni,
cosi' da contenere la circolazione del virus al livello piu' basso
possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati
predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e
pareri per alcuni settori di maggiore complessita', finalizzati a
supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte
di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare
poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con
il coinvolgimento delle autorita' competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e
dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che i
principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano
conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli
indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza
interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari
della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi
e' necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative,
di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo
specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i
seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo
prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a
queste;
2. La prossimita' delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.)
rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni
fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilita' di mantenere la appropriata
mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione
(droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in
relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed
efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle
superfici;
8. La disponibilita' di una efficace informazione e
comunicazione.
La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione
delle misure definendo i conseguenti ruoli.
Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del
distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque
in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile
garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti
modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in
attesa di entrata.
Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso
l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena
attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che
lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in
sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro
agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative
straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il
Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di
COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente
protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che
il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo
2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'
di produzione tali misure raccomandano:
▪ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
▪ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
▪ siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
▪ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
▪ siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
▪ per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che
siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
▪ si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
▪ per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro.
1- INFORMAZIONE
▪ L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi
▪ In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter
fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita'
e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
▪ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel
rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni
_______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
□ Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a
chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell'OMS
______
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul
trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della
dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti
con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza
da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei
luoghi.
□ Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
□ L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le
modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
□ Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione.
3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
▪ Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
▪ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro
▪ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera
▪ Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
▪ Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento.
▪ le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
▪ in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti
alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il committente ed
entrambi dovranno collaborare con l'autorita' sanitaria fornendo
elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
▪ L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago
▪ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro
ventilazione
▪ occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
▪ l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
▪ nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui
si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle
normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare
5443 del 22 febbraio 2020.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
▪ e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
▪ l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani
▪ e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone
▪ I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
▪ l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e'
evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi
motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita'.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria
c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido
detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
▪ qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc.) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e
sanitarie.
▪ nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a
partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.)
▪ l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
▪ occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
▪ occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack.
8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
▪ disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla
produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a
distanza
▪ Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
▪ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
▪ utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare
sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino
l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
▪ nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e
non ancora fruiti
▪ sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
▪ Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da
evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa)
▪ dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una
porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
▪ Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni
aziendali
▪ non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse
fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata
pulizia/areazione dei locali
▪ sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,
anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart work
▪ Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare
ad operare come carrellista)
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
▪ nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
▪ l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra'
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria
▪ Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
▪ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)
▪ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
▪ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
▪ nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST.
▪ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
▪ Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'
Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori.
▪ Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),
anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
▪ E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
▪ Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di
comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
▪ Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -
CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni
del presente protocollo rappresentano specificazione di settore
rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. Stante la
validita' delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste
a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i
settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si e' ritenuto
definire ulteriori misure. L'obiettivo del presente protocollo
condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di
COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico
generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID- 19, i datori di lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte
attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opererealizzate;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa
vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di
supporto al cantiere;
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
• sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari
del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e dellepause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza
anti- contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I
committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio; L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con
orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro
e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita'
diorari.
E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita'
dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate
- da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu' incisive
secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del
cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
1 INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita' di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto
delle indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel
piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria;
______
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali
aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal
contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'
essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui i l lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale
di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento
del lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore
di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti;
l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di
approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore
dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera;
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di
lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo
ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed
uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all'interno del veicolo.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
▪ Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
▪ Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;
▪ Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di
tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita'
del cantiere;
▪ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del
cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove
necessario, alla loro ventilazione
▪ La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore
di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente);
▪ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
▪ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale;
▪ Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle
lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani;
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'
di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio
dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanita';
• data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del
liquido detergente secondo leindicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il
coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia'
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare
il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande;
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID- 19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle
Autorita' Sanitarie;
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il
sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la
salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive
dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE
RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, 318, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.
3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;
3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3.3 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano
possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione dellelavorazioni.
3.5 indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal
coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Roma, 24 aprile 2020.
Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita').
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno
rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che
richiedono necessariamente tale modalita'.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi
anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio.
• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per
l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali
protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse
regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni
propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la
presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel
igienizzante lavamani.
• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti.
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in
analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso
delle mascherine.
• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione
aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando
priorita' nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,
per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.
• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del
controllo dei titoli di viaggio a bordo.
• Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti.
SETTORE FERROVIARIO
• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure
di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed
in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad
eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle
vigenti disposizioni governative;
o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle
stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di
sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree
di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di
distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le
aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le
Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento.
• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili
all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e'
richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra
carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere
attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale
di bordo.
• L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla
sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e
personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo
sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
• L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e
frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in
presenza di operazioni commerciali sempre che queste non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da
parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in
considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con
l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al
proprio personale:
• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione
di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e
comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative;
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
• per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime
qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili
all'affezione da Covid-19;
• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi
riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.
• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile
sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre
il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con
sistemi informatici.
• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici
di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il
personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono
sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security.
• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche
altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere
assunto dal terminalista.
• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta
opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile
vicino al conducente.
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di
sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu'
possibile, piu' di due passeggeri.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle
modalita' di contagio del COVID-19
Allegato 15
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19
in materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel
settore dei trasporti e della logistica.
Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione
agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle
stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con
le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'
indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,
definibili quali "misure di sistema".
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la
possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre
prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli
uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle
scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a
livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un
coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per
consentire ingressi e uscite differenziati.
E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra
autorita' locali.
Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino
di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del
trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il
distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni,
l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire
comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una
chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le
disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in
deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.
L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti
di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base
di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo
straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge
228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto
Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto
Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo
provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore
delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione
delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno
essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per
i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento
delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista
dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere
le eventuali ulteriori risorse.
Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata
possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale
ferroviario.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19
Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:
▪ La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
▪ Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri.
▪ Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di
trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo
graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati
dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
▪ All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al
sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare
una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della
bocca.
▪ E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici.
▪ Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di
sicurezza.
▪ Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli
operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea
superiore a 37,5° C.
▪ Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo.
▪ Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
▪ Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di
specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,
garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non
vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
▪ Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuali.
▪ Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si
tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche'
tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta
qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei
contatti tra i predetti soggetti.
Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra
MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per
consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale
della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare
sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa
certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure
previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la
separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici
interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di
trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico
▪ Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
▪ Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico,
on line o tramite app.
▪ Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un
metro dalle altre persone.
▪ Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita
e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro.
▪ Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti.
▪ Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al
conducente.
▪ Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed
evitare di toccarsi il viso.
▪ Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione
del virus.
ALLEGATO TECNICO-
SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche
misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si
richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico,
rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei
vettori e dei passeggeri:
▪ gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
▪ interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
▪ previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
▪ obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo
degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre
facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui:
o l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano
verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni
consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonche' in caso
in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria,
prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima
dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di
temperatura superiore a 37,5 °C;
o sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina
chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la
sostituzione per periodi superiori;
o siano disciplinate individualmente le salite e le discese
dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di
evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di
movimentazione;
o sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online
o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei
medesimi;
o sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di
definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al
vettore ed all'Autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni
dallo sbarco dall'aeromobile;
o siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile,
garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le
fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri
al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti
in prossimita' delle cappelliere);
o gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori
nelle stesse cappelliere.
▪ Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo
una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo.
▪ Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure
organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati
alla riconsegna.
▪ Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli
spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare,
nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
mantenere il distanziamento fisico;
▪ i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore in
caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di
un metro;
▪ attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed
aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico
dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a
tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in
circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere
dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale;
▪ introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo
tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli
aeroporti.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Trasporto marittimo di passeggeri
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra
passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave
che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione
delle sotto elencate misure:
▪ evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di
terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro;
▪ i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Vanno
rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali
uffici, biglietterie e magazzini;
▪ l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra' essere
effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.);
▪ le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa
tramite il proprio personale o mediante display:
- per evitare contatti ravvicinati del personale con la
clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei
dispositivi individuali;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco,
prevedendo appositi percorsi dedicati;
- per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi
di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di
terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento
con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale.
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri
Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine
di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a
diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal
crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono
indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,
contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua
mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in
materia di emergenza da covid-19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di
passeggeri avendo cura di:
a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle
necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei
dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il
distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio
smartphone o altro dispositivo simile;
b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di
prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le
operazioni di bigliettazione in porto;
c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in
transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e
programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per
l'ingresso e l'uscita;
d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro
tra le persone;
e) installare un adeguato numero di distributori di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO,
TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO
DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
▪ l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di
categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come
previsto dal medesimo protocollo condiviso;
▪ i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca;
▪ la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire
secondo flussi separati:
- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e
la discesa dall'altra porta, ove possibile;
- vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare
contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con
un'apertura differenziata delle porte;
- nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo
le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e
lacuali;
▪ dovranno essere contrassegnati con marker i posti che
eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni
organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune
fermate;
E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano
sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,
anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai
dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione
dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in
piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere
costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o
di altre prese di aria naturale.
Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche in relazione
al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni
metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di
climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata
dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata.
Inoltre, per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura
permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere
in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere aumentata
la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio
della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano
preventivamente autorizzati dal CTS.
Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto
compatibili, per le metropolitane.
▪ nelle stazioni della metropolitana:
o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione
delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti;
o prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o
telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare
assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di
messaggi sonori/vocali scritti;
▪ applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi
di superficie e dei treni metro;
▪ sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il
controllo dei titoli di viaggio a bordo;
▪ sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti;
▪ installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
▪ adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
▪ per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)
Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti
costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali
misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie,
cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
▪ obbligo di indossare una mascherina di comunita' per la
protezione del naso e della bocca;
▪ disinfezione sistematica dei mezzi.
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
▪ limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il distanziamento di un metro.
Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa
nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti
interpersonali stabili, ( si riportano alcuni esempi: coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,
affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi
luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.
▪ dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari
viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
▪ distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro
nei mezzi;
▪ areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle
boccole.
E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purche' sia
misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi
rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti
di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia
COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14
giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,
purche' la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque
evitando affollamenti all'interno del mezzo.
Nelle stazioni:
Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita'
abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono
rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi:
coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento
della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale
potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.
▪ disinfezione sistematica delle stazioni;
▪ installazione di dispenser di facile accessibilita' per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
▪ informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
▪ misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto
dalle Autorita' sanitarie;
▪ notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare
l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle
stazioni;
▪ incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle principali stazioni:
▪ gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
▪ garanzia della massima accessibilita' alle stazioni ed alle
banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in
deflusso;
▪ interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
▪ uso di mascherina, anche di comunita', per la protezione del
naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione
ferroviaria per qualsiasi motivo;
▪ previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
▪ attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
▪ installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
▪ regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
▪ annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro;
▪ limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al
loro interno delle regole di distanziamento;
▪ ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della
temperatura corporea;
▪ nelle attivita' commerciali:
o contingentamento delle presenze;
o mantenimento delle distanze interpersonali;
o separazione dei flussi di entrata/uscita;
o utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
o regolamentazione delle code di attesa;
o acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo
predefinito all'interno della stazione o
o ai margini del negozio senza necessita' di accedervi.
A bordo treno:
▪ distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di
marker sui sedili non utilizzabili;
▪ posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni
veicolo, ove cio' sia possibile;
▪ eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte
esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie;
▪ sanificazione sistematica dei treni;
▪ potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e
decoro;
▪ individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e
discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle
porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e
discesa;
▪ i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
▪ distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
▪ adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti
i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti
o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2;
▪ e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
▪ previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e
agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sara'
consentita la salita a bordo treno.
▪ sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo
non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per
periodi superiori;
▪ siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
▪ deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui
non sia possibile garantire permanentemente la distanza
interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del
gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili
contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione;
▪ l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di
climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle
fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine
di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori
permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni,
nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di
sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura
del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5 °C;
▪ dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.
E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un
metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:
▪ siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto
da contenere il capo del passeggero;
▪ l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato
esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano
congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' alle
persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non
condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre
circostanze(es. luoghi di lavoro) al rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra' essere
aumentata la capacita' di riempimento con deroga al distanziamento di
un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia
garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e
l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la
verticalizzazione del flusso dell'aria.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tu tti i servizi di trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto
disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti
di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo
passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la
vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di
sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di
persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i
congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali
stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla
prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :( si
riportano alcuni esempi:
coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea.
ALTRI SERVIZI
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le
prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto
utilizzato.
Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee
commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole
gia' prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio
dell'aria etc, e' possibile la deroga al distanziamento
interpersonale di un metro purche':
▪ siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto
da contenere il capo del passeggero;
▪ l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente
all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella
stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che
intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa
autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al momento
dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi)
▪ deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui
non sia possibile garantire permanentemente la distanza
interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del
gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili
contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta,
comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in
cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;
▪ sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti
prima della salita a bordo del veicolo;
▪ non sia consentito viaggiare in piedi;
▪ per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di
una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca
per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
▪ ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del
biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato
sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a
titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta
da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare
l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei
predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro
otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai
mezzi, evitando peraltro il piu' possibile i movimenti all'interno
del mezzo stesso.
Allegato 16
LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune
misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando
su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il
trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore
su alcune misure di prevenzione generale quali:
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della
salita sul mezzo di trasporto;
- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato
per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto
con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere
la scuola.
1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano
applicazione le seguenti misure specifiche:
- E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
- E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale,
continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un
distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni
salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti
ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero
precedente sia sceso e cosi' via;
- L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al
conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i
dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e
durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale
disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei
anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico
addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori
dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore
potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra'
necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita'
presenti.
La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante
marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze
scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione
alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi.
- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il
personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico
dedicato, come gia' richiamato, e':
o l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello stato di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'.
2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto scolastico
dedicato
Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi,
alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi
di trasporto scolastico, nonche' la preventiva misurazione della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia
di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle
prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza
massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di
riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra'
essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso
casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario
consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo
massimo di 15 minuti.
3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio
Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle
indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita'
rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al
servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le
due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva
all'orario di uscita previsto.
Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di
disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara'
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.
Allegato 17
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 a bordo delle navi da crociera.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 18
Linee guida concernenti la completa ripresa
delle ordinarie attivita' nelle istituzioni
della formazione superiore per l'anno scolastico 2020/2021
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 19
Misure igienico-sanitarie
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 20
Spostamenti da e per l'estero
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 21
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI
DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 22
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI
DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE