L. 120/2020 conv. d.l. 76/2020 – Decreto Semplificazioni | Adlabor

Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  16
                         luglio 2020, n. 76 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «31  luglio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      al comma 2: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) affidamento diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di  importo
inferiore a 75.000 euro»; 
        alla lettera b), le parole: «per l'affidamento di  servizi  e
forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti:  «per  l'affidamento  di  servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000  euro»,  dopo  il
primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti  danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente
lettera tramite  pubblicazione  di  un  avviso  nei  rispettivi  siti
internet  istituzionali»  e  l'ultimo  periodo  e'   sostituito   dal
seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,  la
cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria
per  affidamenti   inferiori   ad   euro   40.000,   contiene   anche
l'indicazione dei soggetti invitati»; 
      al comma 3, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «le  stazioni
appaltanti,»  sono  inserite  le  seguenti:  «fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50,»; 
      al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge  17  luglio  2020,  n.  77,  di  seguito  citato   anche   come
"decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34",»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della
procedura di affidamento non e' obbligatoria". 
    5-ter. Al fine di  incentivare  e  semplificare  l'accesso  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
alla liquidita' per far fronte alle ricadute  economiche  negative  a
seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo  112,  comma
5, lettera b), del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, della gestione  di  fondi  pubblici  europei,
nazionali, regionali e camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
credito  delle  imprese,  fino  agli  importi  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «31  luglio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      al comma 2,  le  parole:  «della  procedura  competitiva»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «la  procedura  competitiva»,  dopo  le
parole: «con negoziazione di cui agli articoli 61 e  62  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il  dialogo
competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50  del
2016» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1,  lettera  c)»  sono
aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»; 
      al comma 3,  dopo  le  parole:  «per  i  settori  speciali»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione:  «,»,  dopo  le  parole:
«puo'  essere  utilizzata»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  previa
pubblicazione dell'avviso di indizione della gara  o  di  altro  atto
equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione,»,  le  parole:
«pandemia COVID-19» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «pandemia  da
COVID-19» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura
negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  n.  50  del
2016, per i settori ordinari,  e  di  cui  all'articolo  125,  per  i
settori speciali, puo' essere utilizzata altresi'  per  l'affidamento
delle attivita' di esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo pari o superiore alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  del
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  anche  in  caso  di  singoli
operatori  economici  con  sede  operativa  collocata  in   aree   di
preesistente crisi industriale complessa ai  sensi  dell'articolo  27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   che,   con
riferimento a dette aree ed anteriormente  alla  dichiarazione  dello
stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano
stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un  accordo  di
programma ai sensi dell'articolo 252-bis del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152»; 
      al comma 4, le parole:  «e  carceraria,  delle  infrastrutture»
sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle
infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica  e»,  le  parole:
«gli  interventi  funzionali  alla  realizzazione  della  transizione
energetica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  gli  interventi
funzionali alla  realizzazione  del  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima (PNIEC)» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Tali disposizioni si applicano, altresi',  agli  interventi
per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici  destinati
ad attivita' istituzionali, al fine di  sostenere  le  imprese  ed  i
professionisti  del  comparto  edile,  anche  operanti  nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista  culturale  o
paesaggistico, nonche' di  recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio
esistente»; 
      al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «nei   rispettivi   siti    internet
istituzionali». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di  imprese)  -  1.  Alle
procedure di affidamento di cui agli articoli 1  e  2  gli  operatori
economici  possono  partecipare  anche  in  forma  di  raggruppamenti
temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  u),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    Art. 2-ter.  (Norme  per  favorire  l'attuazione  delle  sinergie
all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) - 1. Allo scopo
di favorire una piu'  efficace  attuazione  delle  sinergie  previste
dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche  mediante
la  razionalizzazione  degli  acquisti   e   l'omogeneizzazione   dei
procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato: 
      a) fino al 31 dicembre 2021 le  societa'  del  gruppo  Ferrovie
dello Stato sono  autorizzate  a  stipulare,  anche  in  deroga  alla
disciplina  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  ad
eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni
delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine
di potersi avvalere delle prestazioni di beni e  servizi  rese  dalle
altre societa' del gruppo; 
      b) fino al 31 dicembre 2021 e' consentito  ad  ANAS  S.p.A.  di
avvalersi dei contratti, anche di  accordi  quadro,  stipulati  dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari  di
beni e servizi appartenenti  alla  stessa  categoria  merceologica  e
legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali  ai  propri
compiti istituzionali». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al secondo  periodo,
le parole: «fermo restando» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ferme
restando» e le parole: «entro trenta giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro sessanta giorni»; 
      al comma 4, le parole:  «fatto  salvo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fatti salvi»; 
      al comma 7, capoverso Art. 83-bis, comma  1,  dopo  le  parole:
«categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le
seguenti: «e con le organizzazioni sindacali». 
    All'articolo 4: 
      al comma 4, lettera a), le parole: «e' di norma definito»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «,   qualora   le   parti   richiedano
congiuntamente  di  limitare  la  decisione  all'esame  di   un'unica
questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze
di difesa di tutte le parti  in  relazione  alla  complessita'  della
causa, e' di norma definito». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis. (Ulteriori misure in materia di contratti  pubblici)
-  1.  In  considerazione   dell'incremento   dei   costi   derivanti
dall'adeguamento   alle   misure   di   contenimento   e    contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
di pulizia o di lavanderia in ambito  sanitario  o  ospedaliero,  nel
caso in cui detto adeguamento determini un  incremento  di  spesa  di
importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato  nel  bando  di
gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in  relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in  data  anteriore  al  31
gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia'  provveduto
alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non  si  sia  gia'
avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla  revoca  dell'aggiudicazione,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
241.  In  tal  caso,  il  provvedimento  di  revoca   e'   comunicato
all'aggiudicatario entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    2. In  relazione  ai  contratti  dei  servizi  di  pulizia  o  di
lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di  esecuzione
alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli  stessi,
ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure  di  contenimento  e
contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   derivi   un
incremento di prezzo  superiore  al  20  per  cento  del  valore  del
contratto iniziale.  La  risoluzione  del  contratto  di  appalto  e'
dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    3. In relazione ai contratti di cui al comma 2,  resta  ferma  la
possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo  le
modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      al  comma  2,   le   parole:   «salvo   assoluta   e   motivata
incompatibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «salvi  i  casi  di
assoluta e motivata incompatibilita'»; 
      al comma 4, alinea, le  parole:  «non  possa  proseguire»  sono
sostituite dalle seguenti: «non possa procedere» e  dopo  le  parole:
«soggetto designato,» sono inserite le seguenti:  «ne',  in  caso  di
esecutore  plurisoggettivo,  con  altra  impresa  del  raggruppamento
designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da
realizzare,». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «31  luglio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «ovvero di una dimostrata
pratica professionale per almeno cinque anni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, oppure che siano in grado  di  dimostrare  un'esperienza
pratica e professionale di almeno dieci anni»; 
      al comma 5, primo periodo, le  parole:  «,  dei  criteri»  sono
sostituite dalle seguenti: «, e dei criteri»; 
      al comma 6, secondo periodo, le parole: «31 luglio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono
inserite le seguenti: «al Fondo»; 
      al comma 2, le parole: «con il disegno di legge  di  bilancio,»
sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»; 
      al comma 6, le parole: «Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli
investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti  e  concessioni,
e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022.  Tali  risorse  sono
destinate ad iniziative finalizzate  all'aggiornamento  professionale
del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo  31
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1  milione
di euro per l'anno 2020 e a 2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) e' sempre autorizzata  la  consegna  dei  lavori  in  via  di
urgenza  e,  nel  caso  di  servizi  e  forniture,  l'esecuzione  del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 80 del  medesimo  decreto  legislativo,
nonche'   dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la
partecipazione alla procedura»; 
      alla lettera d), le parole:  «entro  trenta  giorni  decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto»  e  le
parole:  «emergenza  COVID-19»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«emergenza da COVID-19»; 
      al comma 4, lettera c), le  parole:  «del  2020  nonche'»  sono
sostituite dalle seguenti: «del 2020 nonche'» e le parole:  «previste
dal terzo e dal  quarto  periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«previsti dal terzo e dal quarto periodo»; 
      al comma 5: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
        «0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle  altre
attivita' amministrative  in  materia  di  contratti  pubblici"  sono
inserite le seguenti: "nonche' di forme di coinvolgimento degli  enti
del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117"; 
        0a-bis) all'articolo 36, comma 1,  le  parole:  "Le  stazioni
appaltanti  possono,  altresi',  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  50"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le   stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"»; 
        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo  le  parole:
"gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: "professionisti,  singoli
e associati, e le societa' da essi costituite"; 
      a-ter) all'articolo 48,  comma  7,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono  inserite
le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua  volta,  un
consorzio di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  b),  e'  tenuto
anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per  i  quali
concorre;"; 
      a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse  le  seguenti
parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo  VII  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117,"»; 
        dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
      «c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea,  al  primo  periodo,
dopo le parole: "salvo quanto disposto nel  presente  articolo"  sono
aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto  previsto  dal  titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"; 
      c-ter) all'articolo 151, comma 3: 
        1) le parole:  "il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo puo'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lo
Stato, le regioni e gli enti territoriali  possono,  con  le  risorse
umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a   legislazione
vigente,"; 
        2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Resta  fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis,  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42"; 
      c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Nel caso di contratti di rendimento energetico
o  di  prestazione   energetica   (EPC),   i   ricavi   di   gestione
dell'operatore economico  possono  essere  determinati  e  pagati  in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
altri criteri di prestazione energetica  stabiliti  contrattualmente,
purche'  quantificabili  in  relazione  ai  consumi;  la  misura   di
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  calcolata  conformemente
alle norme in materia di attestazione  della  prestazione  energetica
degli immobili e delle altre infrastrutture energivore,  deve  essere
resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
economico e deve essere  verificata  e  monitorata  durante  l'intera
durata del  contratto,  anche  avvalendosi  di  apposite  piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la  gestione,
l'elaborazione,  la  valutazione  e  il  monitoraggio   dei   consumi
energetici"»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19  e
delle conseguenti esigenze di accelerazione  dell'iter  autorizzativo
di grandi opere  infrastrutturali  e  di  architettura  di  rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle  citta'  o  sull'assetto
del  territorio,  sino  al  31  dicembre  2023,  su  richiesta  delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
opere di particolare interesse pubblico e rilevanza  sociale,  previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla  procedura
di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio  2018,
n. 76, consentendo alle medesime  amministrazioni  aggiudicatrici  di
procedere    direttamente    agli    studi     di     prefattibilita'
tecnico-economica  nonche'  alle  successive  fasi  progettuali,  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al
decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 115: 
        1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attivita'  di
valorizzazione" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi"; 
        2) al comma  4,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "di  cui
all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti:  ",  ferma  restando  la
possibilita' per le amministrazioni  di  progettare  i  servizi  e  i
relativi  contenuti,  anche  di  dettaglio,  mantenendo  comunque  il
rischio  operativo  a  carico  del  concessionario   e   l'equilibrio
economico e finanziario della gestione"; 
      b) all'articolo  117,  comma  3,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati  abbia
ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera vv), del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
l'integrazione puo' essere  realizzata  anche  indipendentemente  dal
rispettivo valore economico dei servizi considerati.  E'  ammessa  la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i  servizi
di pulizia, di vigilanza e di biglietteria"»; 
      al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti:  «emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
      al comma 9, le parole:  «emergenza  COVID-19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis.  Al  Documento  unico  di  regolarita'  contributiva  e'
aggiunto  quello  relativo  alla  congruita'   dell'incidenza   della
manodopera relativa allo specifico intervento, secondo  le  modalita'
indicate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Sono  fatte
salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati  prima  della
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al periodo precedente». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-bis. (Modifica al decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60)  -
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,  le
parole: "di centrali di committenza di altre regioni" sono sostituite
dalle  seguenti:  "dalla  centrale  di  committenza   della   regione
Calabria"». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso 1, al primo  periodo,  le  parole:
«per la cui realizzazione o completamento si rende  necessario»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «per  la  cui  realizzazione  o  il  cui
completamento si rende necessaria», al secondo  periodo,  le  parole:
«quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»,  al
quarto  periodo,  le  parole:  «della   loro   individuazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di  tali  interventi»
ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  Commissario
straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale»; 
        alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo  le
parole:  «tempestiva  richiesta  del   Commissario»   il   segno   di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
        alla lettera d), capoverso 4, le parole: «in  attuazione  del
Piano nazionale per la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di  cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20   febbraio   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile  2019,»  sono
soppresse; 
        alla lettera e), capoverso 5, terzo periodo, dopo le  parole:
«territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «,  dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Al comma  9  dell'articolo  4-ter  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  "opera  in
deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,
fatto  salvo  il  rispetto   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte le  seguenti:  "e
con i poteri di cui all'articolo 4,  commi  2,  3,  3-bis  e  5,  del
presente  decreto.  Al  Commissario  si   applicano,   altresi',   le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116"»; 
      al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»; 
      al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le
seguenti: «del  presente  decreto.  Sono  aggiudicati  esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualita'/prezzo,  i
contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione  ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita'  di
manodopera, come definiti  all'articolo  50,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti  salvi  gli  affidamenti  ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  medesimo  decreto
legislativo». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo  le  parole:  «rigenerazione  urbana,»  sono
inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico,
messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»; 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter  e'  sostituito   dal
seguente: 
      "1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio   demolito,   sempre   nei   limiti   delle    distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al  decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici  consolidati  e  in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi   di   demolizione   e   ricostruzione   sono   consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di  recupero  e  di
riqualificazione particolareggiati,  di  competenza  comunale,  fatti
salvi le previsioni degli strumenti di  pianificazione  territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti
alla tutela"»; 
      alla lettera b): 
        al numero 1),  alle  parole:  «Nell'ambito»  e'  premesso  il
seguente segno di interpunzione: «.» e  le  parole:  «n.  42."»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 42";»; 
        al numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono
sostituite dalle seguenti: «con diversi»  e  il  terzo  e  il  quarto
periodo  sono  sostituiti  dai   seguenti:   «Costituiscono   inoltre
ristrutturazione edilizia  gli  interventi  volti  al  ripristino  di
edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
nonche', fatte salve le  previsioni  legislative  e  degli  strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  gli  interventi  di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti   sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche
dell'edificio  preesistente  e  non  siano  previsti  incrementi   di
volumetria»; 
      dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis) alla lettera e), il  capoverso  e.5)  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "e.5)   l'installazione   di   manufatti    leggeri,    anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi  genere,  quali  roulotte,
camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano   utilizzati   come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure  come  depositi,  magazzini  e
simili, ad  eccezione  di  quelli  che  siano  diretti  a  soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita'  abitative
mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e
accessori,  che  siano  collocate,  anche  in  via  continuativa,  in
strutture ricettive all'aperto  per  la  sosta  e  il  soggiorno  dei
turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo   urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico,  che  non  posseggano  alcun
collegamento  di  natura  permanente  al  terreno  e  presentino   le
caratteristiche dimensionali  e  tecnico-costruttive  previste  dalle
normative regionali di settore ove esistenti"»; 
      la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) all'articolo 9-bis: 
        1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis.  Lo   stato   legittimo   dell'immobile   o   dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal  titolo  abilitativo  che  ne  ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello
che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che  ha  interessato
l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con  gli  eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi  parziali.  Per  gli
immobili realizzati in un'epoca  nella  quale  non  era  obbligatorio
acquisire il titolo  abilitativo  edilizio,  lo  stato  legittimo  e'
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo  impianto,  o
da altri documenti  probanti,  quali  le  riprese  fotografiche,  gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico
o privato, di  cui  sia  dimostrata  la  provenienza,  e  dal  titolo
abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio  che  ha
interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi  parziali.
Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano  altresi'  nei
casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del
quale, tuttavia, non sia disponibile copia"»; 
        2) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili."; 
      alla lettera f), il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
        «1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    "1-bis. Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  la
richiesta di permesso  di  costruire  in  deroga  e'  ammessa  previa
deliberazione del  consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico limitatamente alle finalita'  di  rigenerazione  urbana,  di
contenimento del consumo del suolo e di  recupero  sociale  e  urbano
dell'insediamento,  fermo  restando,   nel   caso   di   insediamenti
commerciali,  quanto  disposto  dall'articolo  31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"»; 
      alla   lettera   h),   capoverso   4-bis,   dopo   le   parole:
«rigenerazione   urbana,»   sono   inserite    le    seguenti:    «di
decarbonizzazione, efficientamento  energetico,  messa  in  sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo,»; 
      dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
    «m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo
23-ter e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 23-quater. (Usi temporanei) - 1.  Allo  scopo  di  attivare
processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree  urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili  e  spazi  urbani
dismessi o in  via  di  dismissione  e  favorire,  nel  contempo,  lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o  di  recupero
ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione  temporanea  di
edifici ed aree per  usi  diversi  da  quelli  previsti  dal  vigente
strumento urbanistico. 
    2.  L'uso  temporaneo  puo'  riguardare  immobili  legittimamente
esistenti ed  aree  sia  di  proprieta'  privata  che  di  proprieta'
pubblica, purche' si tratti  di  iniziative  di  rilevante  interesse
pubblico   o   generale   correlate   agli   obiettivi   urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 
    3. L'uso temporaneo e' disciplinato  da  un'apposita  convenzione
che regola: 
      a) la durata dell'uso temporaneo e le  eventuali  modalita'  di
proroga; 
      b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili  e  delle
aree; 
      c) le modalita', i costi, gli oneri e  le  tempistiche  per  il
ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; 
      d) le garanzie e le penali  per  eventuali  inadempimenti  agli
obblighi convenzionali. 
    4. La stipula della  convenzione  costituisce  titolo  per  l'uso
temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di  adeguamento
che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza
negli ambienti di  lavoro  e  di  tutela  della  salute,  da  attuare
comunque con modalita' reversibili, secondo  quanto  stabilito  dalla
convenzione medesima. 
    5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della  destinazione
d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate. 
    6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta' pubblica il
soggetto  gestore  e'  individuato  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi. 
    7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi  per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte  della
giunta comunale. In assenza di tale  atto  consiliare  lo  schema  di
convenzione  che   regola   l'uso   temporaneo   e'   approvato   con
deliberazione del consiglio comunale. 
    8. Le leggi regionali possono  dettare  disposizioni  di  maggior
dettaglio,  anche  in  ragione  di  specificita'  territoriali  o  di
esigenze contingenti a livello locale"»; 
      alla lettera p), capoverso Art. 34-bis,  comma  3,  le  parole:
«ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle  seguenti:
«ovvero con apposita dichiarazione»; 
      sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
    «p-bis) all'articolo 94: 
      1) al comma 1, la parola: "scritta" e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. L'autorizzazione e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta"; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis.  Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo
periodo, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia,  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti"; 
        4) al comma 3, le parole: ",  o  nei  confronti  del  mancato
rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse; 
      p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la  parola:  "scritta"  e'
soppressa; 
      p-quater) all'articolo 103, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal
presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori  avviati
o effettuati sulla  base  di  autorizzazione  rilasciata  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis"»; 
      al comma 2,  le  parole:  «requisiti  igienico  sanitari»  sono
sostituite dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole:
«della presentazione e  rilascio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della presentazione e del rilascio»; 
      al comma 4, al primo periodo, le parole:  «di  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni»
e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni  di
cui al primo  periodo  del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente  abbia
gia' accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Il termine di validita' nonche' i  termini  di  inizio  e
fine lavori  previsti  dalle  convenzioni  di  lottizzazione  di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro  atto  ad
essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono  prorogati  di
tre anni. La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai  diversi
termini delle convenzioni di lottizzazione  di  cui  all'articolo  28
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  o  degli  accordi  similari
comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi
piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; 
      al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' di attuazione del presente comma»; 
      al comma 6, terzo periodo, le  parole:  «gli  interventi  della
ricostruzione» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli  interventi  di
ricostruzione», le parole: «sono autorizzati» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia,» e dopo le
parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 156» sono aggiunte  le  seguenti:
«, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti  senza  obbligo
di speciali autorizzazioni»; 
      al comma 7, lettera b), numero 1), capoverso a-ter), le parole:
«pari ad almeno il 20 per  cento  dei  soci»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
    "2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei  progetti
di lavori pubblici di interesse statale  o  comunque  finanziati  per
almeno il 50 per cento dallo Stato, la  verifica  preventiva  di  cui
all'articolo 26 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
accerta anche la conformita' dei progetti alle norme tecniche per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.  8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli  sbarramenti  di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  26  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo  della
verifica  di  cui  al  primo  periodo  esclude  l'applicazione  delle
previsioni di cui all'articolo 4 della  legge  5  novembre  1971,  n.
1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I  progetti  corredati  dalla
verifica di cui al  primo  periodo  sono  depositati,  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita'  di  cui  al  terzo
periodo  sono  depositati  le  varianti  di   carattere   sostanziale
regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli  65,  comma  6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
    2-quater.  In  relazione  ai  progetti  di  lavori  pubblici   di
interesse statale o comunque finanziati per almeno il  50  per  cento
dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
2008, e la data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento  della
conformita' di detti progetti alle norme tecniche di cui  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro
il 31  dicembre  2021,  previa  richiesta  da  parte  delle  stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici per i lavori di importo superiore  a  50  milioni  di
euro  e  dai  comitati  tecnici  amministrativi  istituiti  presso  i
provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori  di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di
importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro  presenti  elementi   di
particolare rilevanza e complessita', l'accertamento di cui al  primo
periodo e' effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici  su
richiesta motivata  del  provveditore  interregionale  per  le  opere
pubbliche. 
    2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui  al
comma  2-quater  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dall'articolo  4
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17,  18  e  19
della  legge  2  febbraio  1974,  n.   64.   I   progetti   corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono  depositati,
con modalita' telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale
delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo  13,  comma  4,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.  Con  la  stessa
modalita' di cui al secondo periodo sono depositati  le  varianti  di
carattere sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre  1971,  n.  1086,  nonche'
agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,  comma  7  o  comma
8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380". 
    7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  le  opere
edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti  da
destinare  ad  infrastrutture  sociali,   strutture   scolastiche   e
universitarie,  residenze  per  studenti,   strutture   e   residenze
sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive  di  quartiere
ed edilizia residenziale sociale comunque denominata,  realizzate  da
pubbliche amministrazioni, da societa' controllate o  partecipate  da
pubbliche amministrazioni  o  enti  pubblici  ovvero  da  investitori
istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k),  l),  o)  e
r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purche' iniziate entro il  31
dicembre  2022  e  realizzate,  sotto  controllo  pubblico,  mediante
interventi  di  ristrutturazione  urbanistica   o   edilizia   o   di
demolizione e ricostruzione. Tali  interventi  possono  prevedere  un
incremento fino a un massimo del 20  per  cento  della  volumetria  o
della superficie lorda esistente. I diritti  edificatori  di  cui  al
presente comma non sono trasferibili su aree  diverse  da  quella  di
intervento.  I  predetti  interventi  sono  sempre  consentiti  sugli
edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui  all'articolo
23-ter, comma 1, lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione  ai
principi di cui al presente articolo entro sessanta  giorni;  decorso
tale  termine  trovano  applicazione  diretta  le  disposizioni   del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis. (Semplificazioni in materia di demolizione di opere
abusive) - 1. L'articolo 41 del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 41 (L). (Demolizione di opere abusive)  -  1.  In  caso  di
mancato avvio delle procedure di  demolizione  entro  il  termine  di
centottanta giorni dall'accertamento  dell'abuso,  la  competenza  e'
trasferita all'ufficio del prefetto  che  provvede  alla  demolizione
avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso
edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.  Per  la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi  del
concorso  del  Genio  militare,  previa  intesa  con  le   competenti
autorita'  militari  e  ferme  restando   le   prioritarie   esigenze
istituzionali delle Forze armate. 
    2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del  comune
hanno l'obbligo di  trasferire  all'ufficio  del  prefetto  tutte  le
informazioni relative agli abusi edilizi  per  provvedere  alla  loro
demolizione"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 2, al quinto periodo, le parole:  «e  200  mila  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «e di  200.000  euro»  e,  all'ultimo
periodo, le parole:  «Ministero  medesimo..»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero medesimo.»; 
      al comma 3, le parole: «e del turismo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e per il turismo»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «3-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  25  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Successivamente all'accoglimento delle istanze  di  cui  al  periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo  spetta
anche per le parti relative ad aumenti di volume gia'  condonati,  ma
e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione". 
    3-ter. All'articolo  3-bis,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"». 
    Nel capo II del titolo I,  dopo  l'articolo  11  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 11-bis. (Modifiche al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229) - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  3-bis,  le  parole:  ",  sulla  base  del  progetto
definitivo," sono soppresse; 
    b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole:  "a  cura  di
soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a cura  dei  soggetti  attuatori  di  cui  al  comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2". 
    2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "al termine perentorio del 30 novembre 2020"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis.  I  rapporti   tra   il   cittadino   e   la   pubblica
amministrazione sono improntati ai principi  della  collaborazione  e
della buona fede"»; 
      alla lettera a): 
        al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo,  le  parole:
«rendono pubblici» sono sostituite dalle  seguenti:  «pubblicano  nel
proprio sito internet istituzionale, nella  sezione  "Amministrazione
trasparente",» e, al secondo periodo, le parole: «sono definite» sono
sostituite dalle seguenti: «sono definiti»  e  dopo  le  parole:  «di
conclusione dei procedimenti» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'
le ulteriori modalita' di pubblicazione»; 
        al numero 2), capoverso 8-bis, le parole: «comma 3  e  6-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 6-bis, primo periodo»; 
      dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
      «i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e'  aggiunto
il seguente: 
    "Art. 21-decies.  (Riemissione  di  provvedimenti  annullati  dal
giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) - 1. In caso di
annullamento di un provvedimento finale in  virtu'  di  una  sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o  piu'  atti
emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione
di   impatto    ambientale,    il    proponente    puo'    richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai  sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'attivazione  di  un
procedimento  semplificato,  ai  fini  della  riadozione  degli  atti
annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto  e
fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate  resi  nel  suddetto  procedimento,  l'amministrazione  o
l'ente  che  abbia  adottato  l'atto  ritenuto  viziato  si   esprime
provvedendo alle  integrazioni  necessarie  per  superare  i  rilievi
indicati dalla sentenza. A tal  fine,  entro  quindici  giorni  dalla
ricezione dell'istanza del proponente,  l'amministrazione  procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o  all'ente  che  ha  emanato
l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto
l'atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  per
l'adozione dell'atto  stesso,  l'amministrazione  riemette,  entro  i
successivi trenta giorni, il provvedimento  di  autorizzazione  o  di
valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  necessario,
degli articoli  14-quater  e  14-quinquies  della  presente  legge  e
dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152"». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis.  (Semplificazione  delle  procedure  di  competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro) - 1. Le autorizzazioni di  cui
all'articolo 4, comma 2, della legge  17  ottobre  1967,  n.  977,  e
all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370,
nonche'  gli  ulteriori  provvedimenti  autorizzativi  di  competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati  con  provvedimento
del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni  dalla
relativa istanza. 
    2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di  cui
all'articolo  55,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35,  comma  4,  del
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  nonche'
le  altre  procedure  amministrative  o  conciliative  di  competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono  la  presenza
fisica dell'istante, individuate  con  provvedimento  del  direttore,
possono essere effettuate attraverso strumenti  di  comunicazione  da
remoto  che  consentano  in   ogni   caso   l'identificazione   degli
interessati o dei soggetti dagli  stessi  delegati  e  l'acquisizione
della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con  la  sola  sottoscrizione  del  funzionario
incaricato. 
    3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 12: 
        1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La
diffida trova altresi' applicazione nei confronti  dei  soggetti  che
utilizzano  le  prestazioni  di  lavoro,  da  ritenersi  solidalmente
responsabili dei crediti accertati"; 
        2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle  parti,
il provvedimento  di  diffida  perde  efficacia  e,  per  il  verbale
medesimo,  non  trovano   applicazione   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del  codice  civile.
Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di  lavoro  puo'
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida  al  direttore
dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche  al
lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed  e'  deciso  nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione"; 
        3) al  comma  3,  dopo  le  parole:  "attestato  da  apposito
verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in caso di  rigetto  del
ricorso," e le parole:  ",  con  provvedimento  del  direttore  della
Direzione provinciale del lavoro,  valore  di  accertamento  tecnico,
con" sono soppresse; 
        4) il comma 4 e' abrogato; 
      b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  14.  (Disposizioni  del  personale  ispettivo)  -  1.   Il
personale  ispettivo  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   puo'
adottare nei confronti del  datore  di  lavoro  un  provvedimento  di
disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i  casi  in  cui  le
irregolarita' rilevate in materia di lavoro  e  legislazione  sociale
non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative. 
    2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e'  ammesso  ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione. 
    3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui  al  comma  1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500  euro  a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto"». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento»  sono
sostituite dalle seguenti: «adottare lo strumento». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «per  l'attuazione
della regolazione europea» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  gli
oneri volti a  disincentivare  attivita'  inquinanti»  e  le  parole:
«all'articolo  della   legge»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo 14 della legge». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1: 
      alla lettera a), le  parole:  «30  settembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 ottobre»; 
      alla lettera b): 
        al capoverso  1-bis,  alinea,  le  parole:  «dall'entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione» e  le  parole:
«sentite  le  associazioni  imprenditoriali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini  e  le
associazioni professionali»; 
        al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di  ministri»  sono
sostituite dalle seguenti: «Consiglio  dei  ministri»  e  le  parole:
«Unione delle province  italiane»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Unione delle province d'Italia»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi" sono inserite  le
seguenti: "e le prestazioni"»; 
      al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo,  di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole:  "su
altra documentazione illustrativa"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
anche in formato digitale,"». 
    Al capo I del titolo II,  dopo  l'articolo  16  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art. 16-bis. (Modifica alla legge 21 marzo 1990,  n.  53)  -  1.
All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53,  dopo  le
parole: "segretari delle procure della Repubblica," sono inserite  le
seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano  comunicato  la
loro  disponibilita'  all'ordine  di  appartenenza,   i   consiglieri
regionali, i membri del Parlamento,". 
    Art. 16-ter. (Disposizioni in materia di circolazione  in  Italia
di veicoli immatricolati all'estero) - 1. All'articolo 93 del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    "1-quinquies. Le disposizioni di cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater non si applicano: 
      a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia; 
      b) al personale  civile  e  militare  dipendente  da  pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1,  comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
      c) ai lavoratori frontalieri, o a quei  soggetti  residenti  in
Italia che prestano un'attivita' di lavoro in  favore  di  un'impresa
avente sede in uno Stato confinante o  limitrofo,  i  quali,  con  il
veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano  in  Italia  per
raggiungere il luogo di residenza o per far  rientro  nella  sede  di
lavoro all'estero; 
      d) al personale delle Forze armate e  di  polizia  in  servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari; 
      e) al personale  dipendente  di  associazioni  territoriali  di
soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero". 
    2.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato  in  un  Paese   non
appartenente  all'Unione  europea,  restano   ferme   le   pertinenti
disposizioni unionali in materia di immissione temporanea. 
    Art.  16-quater.  (Codice  alfanumerico   unico   dei   contratti
collettivi nazionali di lavoro) - 1. Nelle comunicazioni obbligatorie
previste  dalle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di
cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro  e'
indicato  mediante  un  codice  alfanumerico,  unico  per  tutte   le
amministrazioni  interessate.  Tale  codice  viene   attribuito   dal
Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  (CNEL)  in  sede  di
acquisizione  del   contratto   collettivo   nell'archivio   di   cui
all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione
del codice e' definita secondo criteri stabiliti  dal  CNEL  d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  l'Istituto
nazionale di previdenza sociale. 
    Art. 16-quinquies. (Modifica al  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219) - 1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo  periodo,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  dopo  le  parole:  "da
utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I"  sono  inserite  le
seguenti: "e di fase II"». 
    All'articolo 17: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini gli  enti  locali  per  i
quali il termine di tre mesi e' scaduto alla data del 30 giugno 2020,
per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,  comma  7,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o e' scaduto fra il
30 giugno 2020 e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto»; 
      al comma 2, le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato,
in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020,  un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» sono  sostituite
dalle seguenti: «qualora l'ente  locale  abbia  presentato,  in  data
successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di
riequilibrio, ancorche' in corso di approvazione a norma delle  leggi
vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel  medesimo
periodo»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 110, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2020". 
    4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova  ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego  da  parte
del  Ministero  dell'interno  dell'approvazione  di  una   precedente
ipotesi di  bilancio  di  previsione  stabilmente  riequilibrato,  il
termine di cinque anni di cui al comma 1-ter  dell'articolo  259  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
decorre dalla data di presentazione  da  parte  del  Consiglio  della
nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. 
    4-quater. Il termine per la presentazione  da  parte  dei  comuni
alla  prefettura   -   Ufficio   territoriale   del   Governo   (UTG)
territorialmente  competente  delle  richieste  di  ammissione   alle
risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, e' fissato, per l'anno  2020,  al  15  ottobre
2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente  competente
provvede  a  trasmettere   le   predette   richieste   al   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il
31 ottobre 2020». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis.  (Accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  di  cui
all'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) - 1. Al fine di semplificare il
processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791,
lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  dopo  le  parole:
"nell'Anagrafe tributaria" sono inserite le seguenti: ", ivi  inclusi
i dati e le informazioni di cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,"». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le  parole:  «29  marzo  2012  n.  49»  sono
sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49"»; 
        alla lettera c), le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,»  sono
soppresse; 
        alla lettera d), dopo le parole: «professore ordinario»  sono
inserite le seguenti: «di ruolo»; 
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) all'articolo  18,  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il
seguente: 
    "4-bis. Le universita' con indicatore delle  spese  di  personale
inferiore  all'80  per  cento  possono  attivare,  nel  limite  della
predetta percentuale, per la chiamata  nel  ruolo  di  professore  di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato,  le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia'  in  servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di  personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione  di
significativa e conclamata  tensione  finanziaria,  deliberata  dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le  modalita'  di
attestazione della situazione di significativa e conclamata  tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al  presente  comma,  le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del  personale  sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni  di  personale,  a   eccezione   di   quelle   conseguenti
all'attuazione  del  piano  straordinario  dei  ricercatori,  di  cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette"»; 
      alla lettera  e),  le  parole:  «conferire,  ovvero  rinnovare,
assegni di  durata  inferiore  a  un  anno,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»; 
      alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del  le  risorse»
sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»; 
      dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
      «f-bis) all'articolo 24,  comma  9-ter,  il  primo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: "Salvo  quanto  previsto  dal  terzo  e  dal
quarto  periodo,  ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo   si
applicano, in materia  di  congedo  obbligatorio  di  maternita',  le
disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n.  247  del  23  ottobre  2007.  Nel  periodo  di  congedo
obbligatorio di maternita', l'indennita'  corrisposta  dall'INPS,  ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita'  fino  a   concorrenza   dell'intero   importo   del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di  cui
al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di  congedo
obbligatorio di maternita'  e'  computato  nell'ambito  della  durata
triennale  del  contratto  e,  in  caso  di  esito   positivo   della
valutazione  di  cui  al  comma  5,  il  titolare  del  contratto  e'
inquadrato,  alla  scadenza  del  contratto  stesso,  nel  ruolo  dei
professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal  presente
comma, i titolari dei contratti  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la  proroga  dello
stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio
di maternita'"; 
      f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si  applicano
anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base  delle
previgenti disposizioni, i contratti siano  stati  gia'  sospesi,  il
titolare del contratto di ricerca puo' chiedere  che  il  periodo  di
sospensione sia computato  nell'ambito  della  durata  triennale  del
contratto»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. L'articolo 16,  comma  3,  lettera  h),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel  senso  che  la  valutazione
richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari
positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7,  e'  quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7. 
    1-ter. L'articolo 7  della  legge  18  marzo  1958,  n.  311,  e'
abrogato»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «dopo il comma  10,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dopo il comma 2»; 
      al capoverso, la  numerazione:  «10-bis»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «2-bis»  e,  all'ultimo  periodo,  la  parola:   «10»   e'
sostituita dalla seguente: «9»; 
      al comma  3,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «laurea
magistrale» sono aggiunte le seguenti:  «o  la  laurea  magistrale  a
ciclo unico» e l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche  ai  corsi
analoghi,  attivati  dalle  Scuole  superiori  istituite  presso  gli
atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta formativa
indicati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. I medici della Polizia di Stato e  gli  ufficiali  medici
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza  in  servizio
permanente  effettivo  con  almeno  quattro  anni  di  anzianita'  di
servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica  in
medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio  sanitario
nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza  dei  medici
di medicina generale, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e compatibilmente con le  esigenze  operative  e  funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri  attinenti  al
servizio,  possono   svolgere   attivita'   di   medicina   generale,
prioritariamente   in   favore   del   personale    delle    medesime
amministrazioni e dei  relativi  familiari,  secondo  i  criteri,  le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno  e
il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
      al  comma   6,   le   parole:   «Conferenza   dei   rettori   e
dell'universita'» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Conferenza  dei
rettori delle universita' italiane»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. All'articolo 38, comma  3,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: "sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al  concorso  e  della
nomina"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "dell'inserimento   in
graduatoria  e  dell'assunzione  dopo  il  superamento  di   concorso
pubblico". 
    6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle  procedure  di  cui
all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di  giovani  ricercatori
nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per
il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le
procedure di cui al primo periodo  e  per  il  conseguente  eventuale
consolidamento nella posizione di professore di  seconda  fascia,  al
numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al  numero
complessivo di docenti e ricercatori. 
    6-quater.  In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i  collegi
universitari di merito riconosciuti  nonche'  quelli  accreditati  ai
sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto  legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono  il
proprio status con  riferimento  al  monitoraggio  dei  requisiti  di
riconoscimento e dei requisiti  di  accreditamento  basato  sui  dati
relativi  all'anno  accademico  2019/2020,  a  prescindere  dal  loro
rispetto. 
    6-quinquies. All'articolo 25, comma  4-novies,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:  "della
legge regionale" sono sostituite  dalle  seguenti:  "della  legge  di
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"». 
    All'articolo 20: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 6, comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  parola:  "cinque"   e'
sostituita dalla seguente: "due"»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «e  le  ulteriori  attivita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attivita'»; 
      al comma 6, dopo le parole:  «ruoli  speciali  antincendio»  e'
inserita la seguente: «boschivo»; 
      al  comma  10,  le  parole:  «con  quello  appartenente»   sono
sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»; 
      al comma  11,  le  parole:  «al  presente  provvedimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»; 
      al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «500.000 euro»; 
      al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali»  il  segno
di interpunzione: «,» e' soppresso. 
    Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo  20  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art.  20-bis.  (Disposizioni  concernenti   il   personale   del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti)  -  1.  Al  fine  di
sopperire alla carenza di organico degli uffici della  Motorizzazione
civile, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19,
nelle more del passaggio dalla qualifica di  "addetto"  a  quella  di
"assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332,  allegata  al
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, il  personale  in  servizio  presso  gli  uffici  della
Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il
ruolo  di  esaminatore,  indetto  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti 12  aprile  2018,  recante  "Corsi  di
qualificazione   per   esaminatori   per   il   conseguimento   delle
abilitazioni alla guida", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107
del 10 maggio 2018, e' ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore
per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento  della  patente
di guida. 
    2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 21: 
      al comma 2, le parole: «31 luglio 2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
    Nel capo I  del  titolo  III,  all'articolo  24  e'  premesso  il
seguente: 
    «Art. 23-bis. (Disposizioni concernenti i comuni con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti) - 1. Al  fine  di  introdurre  misure  di
semplificazione  procedimentale  volte  a  snellire  gli  iter  e  ad
eliminare le sovrapposizioni  burocratiche,  tenendo  comunque  conto
delle difficolta' di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute
sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza  sanitaria  globale  da   COVID-19,   i   comuni   con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si  adeguano  alle  previsioni
del   presente   capo   per   il    sostegno    e    la    diffusione
dell'amministrazione digitale a partire dalla data  prevista  per  la
cessazione dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri
del 29 luglio 2020». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 6), le parole:  «all'articolo  3-bis,
comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti:  «al  comma  1-ter  del
presente articolo»; 
        alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole:
«del. decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del  testo  unico  di
cui al decreto»; 
        alla lettera e), numero 6),  le  parole:  «on-line»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete». 
    Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
    «Art.  24-bis.  (Semplificazione  nell'accesso  ai   servizi   di
pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e  degli  enti
locali) - 1. Al fine  di  digitalizzare  i  processi  della  pubblica
amministrazione, di semplificare le modalita' di corresponsione delle
somme dovute ai  comuni  per  l'utilizzo  dei  servizi  di  trasporto
pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo
dei   titoli   di   viaggio    cartacei,    i    comuni    assicurano
l'interoperabilita' degli  strumenti  di  pagamento  elettronico  dei
titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e  per  quanto
di propria competenza. 
    2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, hanno la  facolta'  di  sottoscrivere  appositi
accordi o convenzioni con soggetti  privati  al  fine  di  realizzare
specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma
1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  e  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   modalita'
operative per assicurare: 
      a) l'interoperabilita' dei sistemi di pagamento, anche  tramite
piattaforme  elettroniche  realizzate  nelle  forme   di   cui   alla
comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327; 
      b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi  di
pagamento elettronico,  secondo  principi  di  trasparenza  e  libera
concorrenza. 
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» e' soppressa; 
      al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della  data
di entrata in vigore del presente decreto». 
    All'articolo 26: 
      al comma 2, lettera c), le parole: «attivita' ad essi affidati»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' ad essi affidate»; 
      al comma 3, quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati  ad
attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati  di
attestare»; 
      al comma 13, alinea, le parole: «al  destinatario  e  delegato»
sono sostituite dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»; 
      al  comma  15,  lettera  a),  le  parole:  «e'  definita»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e le parole:  «semplicita'
di' consultazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «semplicita'  di
consultazione»; 
      al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di  ogni  altro
procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque  agli  atti
di ogni altro procedimento». 
    All'articolo 27: 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «3-bis. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, la parola: "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021"». 
    Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
    «Art. 27-bis. (Modifica all'articolo 55 del  decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259, per la  semplificazione  nell'identificazione
degli acquirenti di S.I.M.) - 1. All'articolo  55  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al  comma  7  non  si
applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura
di  servizi  di  tipo  'internet  delle   cose',   installate   senza
possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi  e
che, anche  se  disinstallate,  non  possono  essere  utilizzate  per
effettuare traffico vocale, inviare SMS  o  fruire  del  servizio  di
connessione a internet"». 
    All'articolo 28: 
      al comma  1,  lettera  c),  alinea,  la  parola:  «1-bise'»  e'
sostituita dalle seguenti: «1-bis e'». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1: 
        alla lettera c), la parola: «novecento» e'  sostituita  dalla
seguente: «cinquecento»; 
        alla lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «legge  del  28  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»; 
        alla lettera b), capoverso 491, dopo le  parole:  «28  agosto
1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonche' previo parere  del
Garante per la protezione dei dati personali» e dopo le  parole:  «30
giugno 2003, n. 196,», le parole: «nonche' previo parere del  Garante
per la protezione dei dati personali» sono soppresse; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice  della  strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  "La  cancellazione  e'   disposta   a
condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione
o sia stato sottoposto, nell'anno  in  cui  ricorre  l'obbligo  della
revisione, a visita e prova per  l'accertamento  dell'idoneita'  alla
circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che  non  sia  pendente  un
provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo  80,  comma
7"»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
      «Disposizioni  per  favorire  l'accesso   delle   persone   con
disabilita' agli strumenti informatici, piattaforma  unica  nazionale
informatica di  targhe  associate  a  permessi  di  circolazione  dei
titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni
di veicoli». 
    Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  29-bis.   (Modifica   all'articolo   4,   comma   1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) - 1. All'articolo 4, comma  1,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e per i sussidi  tecnici  e  informatici  volti  a  favorire
l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilita' di  cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". 
    2. Con proprio decreto di natura non  regolamentare,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del  Ministro
delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone  con  disabilita'  ai
fini dell'applicazione dei  benefici  previsti  possono  produrre  il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente o dalla  commissione  medica
integrata e sopprimendo la necessita' di  presentare  contestualmente
la  specifica  prescrizione  autorizzativa  rilasciata   dal   medico
specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza. 
    Art. 29-ter. (Semplificazione dei  procedimenti  di  accertamento
degli stati invalidanti e dell'handicap) - 1. Le commissioni  mediche
pubbliche  preposte  all'accertamento  delle  minorazioni  civili   e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza  che
di revisione anche solo sugli atti,  in  tutti  i  casi  in  cui  sia
presente una documentazione sanitaria che  consenta  una  valutazione
obiettiva. 
    2. La valutazione sugli atti puo' essere  richiesta  dal  diretto
interessato o da chi lo rappresenta  unitamente  alla  produzione  di
documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico
introduttivo. In tale  secondo  caso  spetta  al  responsabile  della
commissione di accertamento indicare la documentazione  sanitaria  da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia  sufficiente
per una valutazione obiettiva, l'interessato e'  convocato  a  visita
diretta». 
    All'articolo 30: 
      al comma 1: 
        alla  lettera  a),  numero  3),  le   parole:   «circolarita'
anagrafica» sono sostituite dalle seguenti:  «circolarita'  dei  dati
anagrafici»; 
        alla lettera b), capoverso  6-bis,  le  parole:  «sentito  il
Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante» e  dopo
le  parole:  «dati  personali»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
      al comma 2, lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, e si applica a  decorrere  dall'attivazione  del  relativo
servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.». 
    Nel capo I del titolo III, dopo  l'articolo  30  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.  30-bis.  (Misure  di   semplificazione   in   materia   di
autocertificazione) - 1.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono
soppresse; 
      b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi  consentono"  e
le  parole:  ",  previa  definizione  di  appositi   accordi,"   sono
soppresse». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 1), le parole: «promuovendo la  consapevolezza  dei
lavoratori» sono sostituite dalle seguenti:  «a  condizione  che  sia
data  al  lavoratore  adeguata  informazione»  e  dopo   la   parola:
«microfoni» sono aggiunte le seguenti: «,  previa  informazione  alle
organizzazioni sindacali»; 
        al numero 2), capoverso 3-ter,  le  parole:  «promuovendo  la
consapevolezza dei lavoratori» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione»  e  dopo
la parola: «svolte» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione
alle organizzazioni sindacali»; 
      alla lettera d), le parole da: «le parole» fino  a:  «nonche',»
sono soppresse; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  All'articolo  263,  comma  1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  "e  comunque  a  condizione  che  l'erogazione  dei
servizi rivolti a  cittadini  ed  imprese  avvenga  con  regolarita',
continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso  rispetto  dei  tempi
previsti dalla normativa vigente"»; 
      al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono
inserite le seguenti: «per l'amministrazione generale,»; 
      al comma 4, le parole: «sulla  scorta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in applicazione»; 
      al comma 5, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «centrale  di
committenza» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1, capoverso Art. 13-bis: 
      al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sentiti l'AgID»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita'  di
progettazione, sviluppo e implementazione  dei  progetti,  sistemi  e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche,  nel  rispetto  del
principio di  non  discriminazione,  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro
nazionale di sicurezza cibernetica»; 
      al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e possono avvalersi»; 
      al comma 4, le parole: «e lo sviluppo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e nello  sviluppo»  e  le  parole:  «dati  e  informazioni
necessarie» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dati  e  informazioni
necessari». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1, lettera b), capoverso Art. 50-quater, comma  1,dopo
le parole: «amministrazione concedente» sono inserite le seguenti: «,
che  a  sua  volta  li  rende  disponibili   alle   altre   pubbliche
amministrazioni per i medesimi  fini  e  nel  rispetto  dell'articolo
50,». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1, capoverso Art. 50-ter: 
      al comma 3, le  parole:  «ordine  e  sicurezza  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici»; 
      al comma 4,  dopo  le  parole:  «adottato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri» sono inserite le  seguenti:  «entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando  priorita'  ai
dati  riguardanti  gli  studenti  del  sistema  di  istruzione  e  di
istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto  alla
dispersione scolastica e formativa». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1: 
        alla lettera  b),  capoverso  1-ter,  le  parole:  «legge  18
novembre 2019, n. 13»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «legge  18
novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a) e c)»; 
        alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge  18  novembre
2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019,
n. 133»; 
        alla lettera  e),  capoverso  4-bis,  le  parole:  «ordine  e
sicurezza  pubblica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ordine   e
sicurezza pubblici». 
    All'articolo 36: 
      al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «enti di ricerca»
sono inserite le seguenti: «, pubblici  e  privati,»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «e' indicato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle
seguenti: «sono specificati»; 
      al comma 2, ultimo periodo,  le  parole:  «sia  soggetta»  sono
sostituite dalle seguenti: «sia soggetto». 
    All'articolo 37: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  le  parole:  «nel  CAD»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel predetto Codice»; 
      alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
        «2) sono aggiunti i seguenti  periodi:  "Fatto  salvo  quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di  nuova  costituzione,  i
soggetti di cui al  comma  6,  che  non  hanno  indicato  il  proprio
domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui  domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle  imprese
ai sensi del comma 6-ter,  sono  sottoposti  alla  sanzione  prevista
dall'articolo  2630  del  codice  civile,  in   misura   raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione
della sanzione,  assegna  d'ufficio  un  nuovo  e  diverso  domicilio
digitale per il ricevimento di comunicazioni e  notifiche,  attestato
presso il cassetto digitale dell'imprenditore,  erogato  dal  gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di  commercio  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"»; 
      alla lettera  e),  capoverso  7-bis,  al  secondo  periodo,  le
parole:  «commina  la  sanzione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«applica la sanzione» e,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «a  norma
dell'articolo  6»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a   norma
dell'articolo 5» e dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite  le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  83  del  9  aprile
2013»; 
      al comma 2, capoverso 2, il settimo  e  l'ottavo  periodo  sono
sostituiti dai  seguenti:  «L'ufficio  del  registro  delle  imprese,
contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio  un
nuovo e  diverso  domicilio  digitale  presso  il  cassetto  digitale
dell'imprenditore  disponibile   per   ogni   impresa   all'indirizzo
impresa.italia.it,   valido   solamente   per   il   ricevimento   di
comunicazioni e notifiche, accessibile  tramite  identita'  digitale,
erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di
commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29  dicembre
1993, n. 580»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente»; 
      alla rubrica, la parola: «Amministrazione» e' sostituita  dalle
seguenti: «pubbliche amministrazioni». 
    Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo  37  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 37-bis. (Misure di semplificazione in materia di  richieste
di gratuito patrocinio) - 1. Al fine di favorire una celere  evasione
delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti  al  difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al  difensore
d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  le  istanze  prodotte  dal
giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto   sono   depositate   presso   la
cancelleria  del  magistrato   competente   esclusivamente   mediante
modalita' telematica individuata e  regolata  con  provvedimento  del
direttore  generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia». 
    All'articolo 38: 
      al comma 1: 
        alla lettera  c),  capoverso  Art.  87-quater,  comma  1,  le
parole: «situazioni di emergenza, sicurezza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»; 
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo  il  numero
2.8) e' aggiunto il seguente: 
        "2.8-bis)  di   installazione   o   esercizio   di   apparati
concentratori in tecnologie LPWAN  rispondenti  alla  raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle  poste  e  delle
telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03,  fatte  salve  le  esigenze  di
difesa e sicurezza dello Stato"»; 
      dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
      «e-bis) all'allegato 25: 
        1) all'articolo 33, comma  1,  lettera  c),  le  parole:  "di
tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse; 
        2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c)  e'  aggiunta
la seguente: 
      "c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
c), numero 2.8-bis), del Codice: 
        1) a euro 300,00 fino a  15  apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale; 
        2) a euro 500,00 da  16  fino  a  40  apparati  concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 
        3) a euro 700,00 da 41  fino  a  100  apparati  concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 
        4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300  apparati  concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale; 
        5) a euro  1.500,00  con  oltre  300  apparati  concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale"»; 
      al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole:  «a
effettuare  i  controlli»  e'   inserito   il   seguente   segno   di
interpunzione: «,»; 
      al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole  da:  «18
aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono  sostituite  dalle
seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per  gli  immobili  sottoposti  a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004»; 
      al   comma   5,   capoverso   1-ter,   le    parole:    «L'Ente
titolare/gestore» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente titolare  o
gestore»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge  4  agosto  2017,  n.
124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in  via
indiretta o da remoto del cliente gia' adottate  dagli  operatori  di
telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di  migrazione
di S.I.M. card gia' attivate,  basate  su  sistemi  di  registrazione
audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta
e  completa  acquisizione  dei  dati  necessari   al   riconoscimento
dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme  a
tutela della riservatezza dei dati  personali,  effettuate  sotto  la
responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con
le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui  all'articolo  55,
comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.
259». 
    Dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
    «Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli
dal vivo) - 1. Fuori dei casi di cui agli  articoli  142  e  143  del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di
far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  per   il   settore
dell'industria culturale  conseguenti  alle  misure  di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via  sperimentale  fino
al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo  che
comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la  danza
e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le
ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni  atto  di
autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso  o
nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di
spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge  o
da atti amministrativi a  contenuto  generale,  e'  sostituito  dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata  dall'interessato  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo,  fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida  adottate
per la prevenzione e il contrasto della diffusione  del  contagio  da
COVID-19  e  con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si  svolge  lo
spettacolo in oggetto. 
    2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo  di
partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo  spettacolo  ed
e' corredata dalle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti previsti negli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  nonche'  da  una  relazione  tecnica  di  un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o  nell'albo  degli
architetti  o  nell'albo  dei  periti  industriali  o  nell'albo  dei
geometri che attesa la  rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
    3. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
    4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. In  caso  di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' false  o  mendaci,  l'amministrazione,  ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali  di  cui  al  comma  5,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  puo'
adottare i provvedimenti di  cui  al  primo  periodo  anche  dopo  la
scadenza del termine di sessanta giorni. 
    5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  del  presente
articolo  e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo. Ove  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque,  nelle  dichiarazioni,  attestazioni  o  asseverazioni  che
corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni». 
    All'articolo 39: 
      al comma 1, le parole: «200 mila euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «200.000 euro»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  Al  fine  di  accelerare   la   ripresa   economica   ed
occupazionale, tra i programmi di investimento nelle  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  maggio  1989,  n.
181, e' aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento  per  la
tutela  ambientale,  la  fabbricazione   di   gas   industriali,   in
conformita' e alle condizioni di  cui  agli  articoli  36  e  37  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014.
Sono conseguentemente apportate le necessarie  modifiche  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «ed
estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1°  aprile  1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181». 
    Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  39-bis.  (Modifiche  alla  disciplina  della   piattaforma
telematica  «Incentivi.gov.it»)  -   1.   All'articolo   18-ter   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis.  La  piattaforma  telematica  di  cui  al  comma  1  deve
promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione  e  dei
programmi di  finanziamento  gestiti  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  e  migliorare  la  trasparenza  e  la  comprensione  delle
procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso
un accesso alle informazioni interattivo e di  facile  utilizzo  che,
sulla base delle esigenze dei  beneficiari,  li  indirizzi  verso  le
misure piu' appropriate ed  agevoli  la  conoscenza  dello  stato  di
avanzamento delle procedure di  concessione  degli  incentivi,  anche
attraverso sistemi dedicati di assistenza"; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Fermi restando i  contenuti  previsti  al  comma  1-bis,  una
sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle
misure  di  sostegno  al  tessuto  produttivo  gestite  dalle   altre
amministrazioni pubbliche centrali e locali di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  e'
alimentata attraverso l'interoperabilita' con il  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6"; 
      c) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
      d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto," sono  soppresse  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  ",  ivi  incluse  le  modalita'   per   assicurare
l'interoperabilita'  della  piattaforma   Incentivi.gov.it   con   il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234,  al  fine  di  garantire  l'immediata
disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei  commi  1-bis  e
2". 
    2.  All'attuazione  dell'articolo  18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019,  n.  58,  come  modificato  dal  presente  articolo,  si
provvede con il decreto di cui  al  comma  6  del  medesimo  articolo
18-ter, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    Art.  39-ter.  (Modifiche  alla  disciplina  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1.
All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' di  utilizzo  delle
risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra  i  diversi
settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica  economica
e  industriale,  la  collaborazione  con  gli  organismi  di  ricerca
internazionale, l'integrazione  con  i  finanziamenti  della  ricerca
europei e nazionali, le relazioni con  il  sistema  del  capitale  di
rischio  (venture  capital)  italiano  ed  estero.  Per  l'attuazione
dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della
societa' Infratel Italia S.p.a.  mediante  apposita  convenzione.  Ai
relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento  delle
risorse del Fondo di cui al presente comma" e  al  sesto  priodo,  le
parole:  "dal  regolamento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal
decreto"». 
    All'articolo 40: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «nel  registro  imprese»
sono sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»; 
      al comma 4, le parole: «i quali  hanno  sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai  quali  e'  assegnato  un  termine  di
sessanta giorni»; 
      al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello  scioglimento
e cancellazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini  dello
scioglimento e della cancellazione»; 
      al comma 12, capoverso, le parole: «in  quello  indicate»  sono
sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto»; 
      dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
    «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria  da  COVID-19  e
dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose
pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il termine per  la  conclusione
dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1  dell'articolo  61
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' fissato al  30  novembre
2020. 
    12-ter.   Al   codice   civile   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 2492: 
        1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
        "Entro i cinque  giorni  successivi  alla  presentazione  del
reclamo, il cancelliere comunica la notizia  in  via  telematica,  ai
fini dell'annotazione,  al  competente  ufficio  del  registro  delle
imprese"; 
        2) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Un estratto della sentenza definitiva  che  decide  sul  reclamo  e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione"; 
      b) all'articolo 2495: 
        1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", salvo quanto disposto dal secondo comma"; 
        2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
        "Decorsi cinque giorni dalla scadenza  del  termine  previsto
dal terzo comma dell'articolo  2492,  il  conservatore  del  registro
delle imprese iscrive la cancellazione  della  societa'  qualora  non
riceva  notizia  della  presentazione  di  reclami   da   parte   del
cancelliere"». 
    Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 40-bis. (Semplificazione del terminale unico  per  i  buoni
pasto elettronici) - 1. All'articolo 144 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 5,  primo  periodo,  la  parola:  "individuati"  e'
sostituita dalle seguenti: "individuati le modalita' attuative  della
disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'"; 
      b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. In caso di buoni  pasto  in  forma  elettronica  previsti
dall'articolo 4, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito
agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento". 
    2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    Art. 40-ter. (Semplificazioni per le attivita'  di  recupero  dei
materiali metallici) - 1. Al fine di incentivare azioni  di  recupero
dei  materiali  metallici  e  promuovere  una  gestione  sostenibile,
efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia
circolare,  le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  degli   stessi
materiali avviati a specifiche attivita' di recupero  possono  essere
svolte con modalita' semplificate di  iscrizione  all'Albo  nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  6
aprile 2006, n. 152.  A  tal  fine  presso  l'Albo  e'  istituito  un
registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai
fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e  del  trasporto
in modalita'  semplificata.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
l'Albo definisce apposite modalita' semplificate  di  iscrizione  nel
registro che promuovano e facilitino l'ingresso  nel  mercato,  anche
dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attivita'. 
    2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Art.  40-quater.  (Semplificazioni  in  materia  di   visto   per
investitori esteri) - 1. All'articolo 26-bis del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, alinea, dopo  le  parole:  "agli  stranieri  che
intendono effettuare" sono aggiunte le seguenti: ", in nome proprio o
per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano"; 
      b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia
presentata  dal  legale  rappresentante   della   persona   giuridica
straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto  di
cui al comma 2, richiede al Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della  condizione  di  reciprocita'  di  cui  all'articolo  16  delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 
    3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma  3-bis  reca
l'attestazione   dell'avvenuta   verifica   della    condizione    di
reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile"; 
      c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Il  soggetto  titolare  del  permesso  di  soggiorno  per
investitori esercita gli  stessi  diritti  inerenti  al  permesso  di
soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo  26,  e'  esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocita' di  cui  all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge  in  generale  premesse  al  codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni  a  decorrere  dal
primo  rilascio,  e'  esonerato  dall'obbligo  della   sottoscrizione
dell'accordo di  integrazione  di  cui  all'articolo  4-bis  e  dagli
obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in  Italia  previsti
dal regolamento di attuazione"». 
    All'articolo 41: 
      al comma 1: 
        al capoverso  2-ter,  le  parole:  «,  associano  negli  atti
stessi,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «associano  negli  atti
stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»; 
        al capoverso 2-quinquies,  al  secondo  periodo,  le  parole:
«Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro  per
il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre  2007,  n.  144»
sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 7-bis, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
"La comunicazione di cui al periodo precedente, entro  trenta  giorni
dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e  la  coesione
territoriale all'autorita' politica  delegata  per  il  coordinamento
della politica  economica  e  la  programmazione  degli  investimenti
pubblici di interesse nazionale"». 
    All'articolo 42: 
      al  comma  3,  capoverso,  la   numerazione:   «27-nonies»   e'
sostituita dalla seguente: «27-novies». 
    All'articolo 43: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo le parole: «normativa  dell'Unione»  e'
inserita la seguente: «europea»; 
        alla lettera b), le parole:  «decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  conseguentemente»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   503   del   1999;
conseguentemente,»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Per le colture arboree  ubicate  su  terreni  di  origine
vulcanica, in caso di  superamento  dei  limiti  di  acido  fosforoso
stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni  accertamenti  da  parte
dell'organismo di controllo la contaminazione sia  attribuibile  alla
natura del suolo, non si applica  il  provvedimento  di  soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabilite specifiche soglie di presenza  di  acido  fosforoso  per  i
prodotti coltivati nelle predette aree»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli
alimenti  o  per  il   loro   ingrediente   primario,   somministrati
nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui  alla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente  normativa  europea,
e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee
a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili  da  parte  del
consumatore le informazioni fornite. 
    7-ter. Le liste delle vivande  degli  esercizi  pubblici  adibiti
alla somministrazione di  cibi  e  bevande  nelle  attivita'  di  cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287,  possono
riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: 
      a) al Paese, alla regione o alla  localita'  di  origine  e  di
produzione delle materie  prime  impiegate  per  la  preparazione  di
ciascuna vivanda; 
      b) al nome, alla ragione sociale  o  al  marchio  e  alla  sede
legale del produttore o dell'importatore, in caso di  provenienza  da
un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di
ciascuna vivanda; 
      c) alle caratteristiche organolettiche  e  merceologiche  delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e  ai
metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano  determinanti  per
la qualita' o per le caratteristiche organolettiche  o  merceologiche
delle vivande. 
    7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    "5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita'  nazionale  di
produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard  internazionali  basati  sulla  sostenibilita'  e
qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo  renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni  sull'impiego  dei
fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque  inderogabili  i
requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre
2009"»; 
      alla rubrica, le parole: «della  legge  15  luglio  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011». 
    Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  43-bis.  (Semplificazioni  in  materia  di  accesso   alle
informazioni sugli alimenti) -  1.  All'articolo  5-bis  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
    "2-bis. Al fine  di  semplificare  le  procedure  in  materia  di
accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero  della  salute
rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione  nel  proprio
sito   internet,   in   una   distinta   partizione   della   sezione
'Amministrazione trasparente', tutti i  dati  aggiornati  raccolti  e
comunque detenuti  relativi  ad  alimenti,  mangimi  e  animali  vivi
destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione  europea
nonche' da Paesi terzi, anche con  riguardo  ai  dati  identificativi
degli operatori economici che abbiano  effettuato  le  operazioni  di
entrata,  uscita,  transito  e  deposito   dei   suddetti   prodotti.
All'attuazione  del  presente  articolo  il  Ministero  della  salute
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica". 
    Art. 43-ter. (Modifiche alla legge n. 238 del  2016)  -  1.  Alla
legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 10,  comma  1,  le  parole:  "1°  agosto"  sono
sostituite dalle seguenti: "15 luglio"; 
      b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5.  La  menzione  'superiore'  non  puo'  essere  abbinata  alla
menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti"; 
      c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il riconoscimento  della  DOCG  e'  riservato  ai  vini  gia'
riconosciuti a DOC da  almeno  sette  anni,  che  siano  ritenuti  di
particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche  e
per  la  rinomanza  commerciale  acquisita,   e   che   siano   stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per  cento,  inteso
come media,  dei  soggetti  che  conducono  vigneti  dichiarati  allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il
66 per  cento  della  superficie  totale  dichiarata  allo  schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della  relativa  denominazione  e
che,  negli  ultimi  cinque   anni,   siano   stati   certificati   e
imbottigliati dal 51  per  cento  degli  operatori  autorizzati,  che
rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata  di
quella DOC"; 
      d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Le attivita' di cui alla  lettera  e)  del  comma  1  e  alla
lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attivita' effettuate dagli
organismi di controllo e sono svolte, nel  rispetto  della  normativa
nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF  e
in raccordo con le regioni. L'attivita'  di  vigilanza  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del  comma  4  e'  esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e  consiste  nella  verifica
che le produzioni certificate rispondano ai  requisiti  previsti  dai
disciplinari e che prodotti similari non  ingenerino  confusione  nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a  DOP  e  IGP.  Agli
agenti vigilatori incaricati dai  consorzi,  nell'esercizio  di  tali
funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente  di  pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente;  i
consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio  degli  appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.  Gli
agenti vigilatori gia' in  possesso  della  qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  mantengono  la  qualifica  stessa,   salvo   che
intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi
di controllo ne' possono svolgere attivita'  di  autocontrollo  sulle
produzioni"; 
      e) l'articolo 46 e' abrogato; 
      f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in  base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  in  ogni  caso  alla  sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione". 
    Art. 43-quater. (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di
giovani imprenditori) - 1. Per contrastare la perdita  di  liquidita'
delle imprese dovuta alla diffusione del  COVID-19,  all'articolo  10
del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  185,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente: 
    "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo
possono essere concessi mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un
tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo  perduto  fino
al 35 per cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le  iniziative  nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha  una  durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a  quindici
anni". 
    2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  dettate  le
misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare,  in
particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al  comma  1
con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo  10
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da  garantire
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
    3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». 
    L'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 44. (Misure a favore degli aumenti di  capitale)  -  1.  In
deroga agli articoli 2368, secondo comma, e  2369,  terzo  e  settimo
comma, del codice civile, sino  alla  data  del  30  giugno  2021,  a
condizione  che  sia  rappresentata  almeno  la  meta'  del  capitale
sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza  del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranza piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: 
      a)  gli   aumenti   del   capitale   sociale   mediante   nuovi
conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e  2441  del  codice
civile; 
      b)   l'introduzione   nello   statuto   della    delega    agli
amministratori  ad  aumentare   il   capitale   sociale,   ai   sensi
dell'articolo 2443 del codice civile,  per  aumenti  di  capitale  da
deliberare fino al 30 giugno 2021. 
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  alle
societa' a responsabilita' limitata, ai sensi  degli  articoli  2480,
2481 e 2481-bis del codice civile. 
    3. Sino alla data del 30 giugno  2021,  le  societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione possono deliberare  l'aumento  del  capitale  sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto  di  opzione,
ai sensi dell'articolo  2441,  quarto  comma,  secondo  periodo,  del
codice civile, anche in mancanza di espressa  previsione  statutaria,
nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente. 
    4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      a)  al  secondo  comma,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  "Per  l'esercizio  del  diritto  di  opzione  deve  essere
concesso  un  termine  non  inferiore  a  quattordici  giorni   dalla
pubblicazione dell'offerta nel sito internet della  societa'  con  le
modalita'  sopra   descritte,   o,   in   mancanza,   dall'iscrizione
dell'offerta nel registro delle imprese"; 
      b)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  "quotate  in  mercati
regolamentati" sono inserite le seguenti:  "o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione",  dopo  le  parole:   "nel   mercato
regolamentato"  sono   inserite   le   seguenti:   "o   nel   sistema
multilaterale di negoziazione" e  le  parole:  "cinque  sedute"  sono
sostituite dalle seguenti: "due sedute"; 
      c) al  quarto  comma,  dopo  le  parole:  "quotate  in  mercati
regolamentati" sono inserite le seguenti:  "o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione"  e  dopo  le  parole:  "societa'  di
revisione  legale."  sono   aggiunte   le   seguenti:   "Le   ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare  da  apposita
relazione degli amministratori, depositata presso la sede  sociale  e
pubblicata nel sito internet della societa' entro  il  termine  della
convocazione  dell'assemblea,  salvo  quanto  previsto  dalle   leggi
speciali"». 
    Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente: 
    «Art. 44-bis. (Semplificazione dei criteri per la  qualificazione
delle PMI quotate) -  1.  Al  fine  di  semplificare  i  criteri  per
determinare l'elenco delle  PMI  quotate  anche  con  l'obiettivo  di
pervenire ad una semplificazione complessiva del  regime  applicabile
alle societa' quotate, all'articolo 1, comma 1, lettera  w-quater.1),
del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  le  parole:   "il   cui   fatturato   anche   anteriormente
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia  inferiore
a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse; 
      b) le parole: "entrambi  i  predetti  limiti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tale limite"; 
      c) le parole: "sulla  base  delle  informazioni  fornite  dagli
emittenti" sono soppresse. 
    2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto assumono la qualifica di  PMI  in
base al solo criterio  del  fatturato  continuano  a  mantenere  tale
qualifica per due esercizi successivi a quello in corso». 
    Dopo l'articolo 45 e' inserito il seguente: 
    «Art 45-bis. (Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio
nelle aerostazioni) - 1. Al fine  di  semplificare,  nonche'  di  far
fronte   all'impatto   delle   misure   di   contenimento   correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto  aereo,
limitatamente  alle  aerostazioni  che  si  siano  gia'  adeguate  ai
requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17  luglio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio  2014,
il termine temporale di cui alla lettera b) del  citato  articolo  6,
comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui
alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, e' prorogato  al  7
ottobre 2023. 
    2. La disposizione di cui al presente articolo non  ha  efficacia
retroattiva e non sana eventuali  inadempimenti  rispetto  a  termini
gia' scaduti». 
    All'articolo 46: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera  d),  le
parole: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano  di
Sviluppo Strategico»; 
        alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies),  le  parole:
«piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo
Strategico» e le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
    All'articolo 47: 
      al  comma  1,  lettera  c),   capoverso   1-bis,   la   parola:
«interessate» e' sostituita dalla seguente: «interessati». 
    All'articolo 48: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'alinea, le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere disposti"; 
      b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) siano  riscontrati  dai  competenti  organi  di  controllo,
giurisdizionali  o  amministrativi,  l'omesso   esercizio   o   gravi
irregolarita' nell'espletamento delle  funzioni  e  delle  competenze
previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3,  e  9,  comma  5,
tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'". 
    1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Per le operazioni di  dragaggio  nelle  aree  portuali  e
marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non  posti  in
siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalita' e le migliori
tecnologie  disponibili  finalizzate   a   mitigare   i   rischi   di
propagazione di contaminanti, ove presenti"»; 
      al comma 2,  le  parole:  «data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «data  di
entrata in vigore del presente decreto»; 
      al comma 5, le parole: «il  Ministero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il Ministro»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti  della  pandemia  e  allo
scopo  di  semplificare  l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  al  medesimo
articolo 199, comma 8, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Con uno  o  piu'  decreti"  e  la  parola:  "adottato"  e'
sostituita dalla seguente: "adottati"»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis.  Al  fine  di  semplificare  le   componenti   tariffarie
dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold
ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Alle  stesse
forniture non si applicano gli oneri generali  di  sistema,  data  la
natura  addizionale  dei  suddetti  prelievi".  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. L'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente  provvede,  ove  necessario,  ai  conseguenti  aggiornamenti
compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica»; 
      alla  rubrica,  le  parole:  «e  delle  Autorita'  di   sistema
portuale» sono soppresse e dopo le parole: «della logistica portuale»
sono inserite le seguenti: «, di cold ironing». 
    Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 48-bis. (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)  -  1.
Alla legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 4: 
        1)  alla  lettera  c),  la  parola:   "radiotelegrafica"   e'
sostituita dalla  seguente:  "radioelettrica"  e  le  parole:  "1.600
tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate"; 
        2) la lettera d) e' abrogata; 
      b) all'articolo 6: 
        1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse; 
        2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
        "La durata dei certificati  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)
dell'articolo 4 e'  fissata  in  cinque  anni,  soggetta  a  collaudi
intermedi da effettuare annualmente entro i  tre  mesi  precedenti  o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi.  La
durata  del  certificato  di  idoneita'  di  cui  alla   lettera   f)
dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due  anni,  ad  eccezione
delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni". 
    Art.   48-ter.   (Modifica   al   codice   delle    comunicazioni
elettroniche) - 1.  All'articolo  178,  comma  1,  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo  176"
sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari". 
    Art. 48-quater. (Tracciabilita' telematica  delle  movimentazioni
delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine  per  la  stipula
delle convenzioni di arruolamento  ai  sensi  dell'articolo  329  del
codice della navigazione) - 1. Al fine di rafforzare  gli  interventi
per la tracciabilita' delle movimentazioni delle  unita'  navali  nei
porti, con particolare riguardo  alle  attivita'  dell'Agenzia  delle
dogane, all'articolo 14-bis, comma  1,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 196, dopo le parole:  "agenti  raccomandatari,"  sono
inserite le seguenti: "avvisatori marittimi,". 
    2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: "fino alla data del 31 agosto  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2020". 
    Art.   48-quinquies.   (Zona   logistica   semplificata)   -   1.
All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Qualora  in  una  regione
ricadano piu' Autorita' di sistema portuale  di  cui  alla  legge  28
gennaio 1994, n. 84, e  nell'ambito  di  una  delle  dette  Autorita'
rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata
ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il  cui  ambito
ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali  relative
all'Autorita'  di  sistema  portuale  che  abbia  scali  in   regioni
differenti". 
    2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nelle  Zone  logistiche
semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62  non
trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma  2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017"». 
    All'articolo 49: 
      al comma 5: 
        all'alinea, le parole: «decreto legislativo  del  30  aprile»
sono sostituite dalle seguenti:  «codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile»; 
      al capoverso 1-ter, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis) nel caso  di  attraversamento  tra  strade  di  tipo  B
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di  concessione  di  cui  al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15  gennaio  1992,
n. 21, le parole: "che abbiano la proprieta' o la  disponibilita'  in
leasing" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprieta' o
la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine". 
    5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2: 
        1) al comma 2, dopo la lettera E e' inserita la seguente: 
        "E-bis - Strade urbane ciclabili"; 
        2) al comma 3, dopo la lettera E e' inserita la seguente: 
        "E-bis - Strada urbana  ciclabile:  strada  urbana  ad  unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi,  con  limite  di
velocita' non superiore a 30 km/h, definita da  apposita  segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi"; 
      b) all'articolo 3, comma 1: 
        1) il numero 12-bis) e' sostituito dai seguenti: 
      "12-bis)   Corsia   ciclabile:   parte   longitudinale    della
carreggiata,  posta  di  norma  a  destra,  delimitata  mediante  una
striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla  circolazione
sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli  altri
veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  corsia
ciclabile puo' essere impegnata, per brevi tratti, da  altri  veicoli
se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso  esclusivo
ai velocipedi; in tal caso essa e' parte  della  corsia  veicolare  e
deve essere delimitata da  strisce  bianche  discontinue.  La  corsia
ciclabile puo' essere impegnata da altri veicoli  anche  quando  sono
presenti  fermate  del  trasporto  pubblico  collettivo   e   risulta
sovrapposta  alle  strisce  di  delimitazione  di  fermata   di   cui
all'articolo 151 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.  La  corsia  ciclabile  si
intende  valicabile,  limitatamente  allo   spazio   necessario   per
consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta
o la fermata nei casi  in  cui  vi  sia  fascia  di  sosta  veicolare
laterale, con qualsiasi giacitura; 
      12-ter) Corsia ciclabile  per  doppio  senso  ciclabile:  parte
longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta
a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,  delimitata  mediante  una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea  a
permettere la circolazione sulle  strade  urbane  dei  velocipedi  in
senso  contrario  a  quello  di  marcia   degli   altri   veicoli   e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La  corsia  ciclabile  e'
parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli"; 
        2) dopo il numero 58) e' aggiunto il seguente: 
      "58-bis) Zona scolastica:  zona  urbana  in  prossimita'  della
quale si trovano  edifici  adibiti  ad  uso  scolastico,  in  cui  e'
garantita una particolare  protezione  dei  pedoni  e  dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine"; 
      c) all'articolo 7: 
        1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
      "i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E,  E-bis,
F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o  uguale
a 30 km/h ovvero  su  parte  di  una  zona  a  traffico  limitato,  i
velocipedi possano circolare anche in senso opposto  all'unico  senso
di marcia prescritto per tutti gli altri  veicoli,  lungo  la  corsia
ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla larghezza della
carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree  per  la  sosta
veicolare e dalla massa dei veicoli  autorizzati  al  transito.  Tale
modalita' di circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio  senso
ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica; 
      i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi  sulle  strade
di cui alla lettera i), purche' non siano presenti binari tramviari a
raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo  delle
strade non sia inferiore a 4,30 m."; 
        2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    "11-bis. Nelle zone scolastiche urbane  puo'  essere  limitata  o
esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o  di  alcune
categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza
del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non  si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al  trasporto  degli
alunni frequentanti  istituti  scolastici,  nonche'  ai  titolari  di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti  previsti  al
presente comma e' soggetto alla sanzione  amministrativa  di  cui  al
comma 13-bis"; 
      d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 12-bis. (Prevenzione ed accertamento  delle  violazioni  in
materia di sosta e  fermata)  -  1.  Con  provvedimento  del  sindaco
possono essere conferite funzioni di prevenzione  e  accertamento  di
tutte le violazioni  in  materia  di  sosta  nell'ambito  delle  aree
oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata  o  a  pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa' private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento
o dei parcheggi. Con  provvedimento  del  sindaco  possono,  inoltre,
essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti  delle  aziende
municipalizzate o delle imprese addette  alla  raccolta  dei  rifiuti
urbani  e  alla  pulizia  delle  strade  funzioni  di  prevenzione  e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di  fermata
connesse all'espletamento delle predette attivita'. 
    2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni  in
materia  di  sosta  e  di  fermata   sono   svolte   dal   personale,
nominativamente designato in tale funzione con il  provvedimento  del
sindaco di cui  al  comma  1,  previo  accertamento  dell'assenza  di
precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e  il  superamento
di un'adeguata formazione. Tale  personale,  durante  lo  svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. 
    3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere  conferite  anche
al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto  pubblico
di persone. A tale personale sono inoltre conferite,  con  le  stesse
modalita'  di  cui  al  comma  1,  le  funzioni  di   prevenzione   e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie
e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. 
    4. Al personale di cui  al  presente  articolo  e'  conferito  il
potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7,  157
e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1  e
2,  nonche'  di  disporre  la  rimozione   dei   veicoli   ai   sensi
dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto  di  affidamento
di cui al presente articolo. Al suddetto personale  e'  conferito  il
potere di contestazione nonche' di  redazione  e  sottoscrizione  del
verbale di accertamento delle violazioni di  propria  competenza.  Al
personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 e',
altresi', conferito il potere di compiere accertamenti di  violazioni
in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a  quelle  oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di  propria  competenza
che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli  spazi  per
la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o  delle
strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente  dalle
societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo  periodo,
ha possibilita' di accertare violazioni relative alla  sosta  o  alla
fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle  aree  oggetto
dell'affidamento solo quando queste costituiscono  lo  spazio  minimo
indispensabile per compiere le  manovre  necessarie  a  garantire  la
concreta  fruizione  dello  spazio  di  sosta  regolamentata  o   del
parcheggio oggetto dell'affidamento. 
    5.  L'attivita'  sanzionatoria  di  cui  al  presente   articolo,
successiva all'emissione  del  verbale  da  parte  del  personale,  e
l'organizzazione   del   relativo   servizio   sono   di   competenza
dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici  o  i  comandi  a
cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa  e
di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di
cui ai commi 1, 2 e 3 la  facolta'  di  esercitare  tutte  le  azioni
necessarie al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei  mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi  e  le
penali. Le modalita' operative  e  gli  importi  di  tali  azioni  di
recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto  concedente  ed
il concessionario. 
    6. Ai fini  dell'accertamento  nonche'  per  la  redazione  della
documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente  articolo
e'  possibile  ricorrere  all'uso  della  tecnologia  digitale  e   a
strumenti elettronici e fotografici. 
    7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
      e) all'articolo 37, il comma 3 e' abrogato; 
      f) all'articolo 75, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  individua,
con proprio decreto,  i  veicoli  di  tipo  omologato  da  adibire  a
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone  di  cui
all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86,  o  a
servizio di linea per trasporto di persone di  cui  all'articolo  87,
che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2"; 
      g) all'articolo  78,  comma  1,  dopo  il  primo  periodo  sono
inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  sono  individuate  le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali,
anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le  persone  con
disabilita', per le quali la visita e prova di cui al  primo  periodo
non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi',
le modalita' e le procedure per gli  accertamenti  e  l'aggiornamento
della carta di circolazione"; 
      h) all'articolo 94: 
        1) al comma 2, le parole:  "procede  all'aggiornamento  della
carta di  circolazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei  veicoli  di  cui  agli
articoli 225 e 226"; 
        2)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "l'aggiornamento"  sono
inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale  dei
veicoli"; 
      i) all'articolo 126: 
        1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      "8-bis. Al titolare di  patente  di  guida  che  si  sottopone,
presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4,
agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti  di
idoneita' psicofisica richiesti per il  rinnovo  di  validita'  della
patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale  della
procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio  di  guida
e' subordinato alla  verifica  dell'insussistenza  di  condizioni  di
ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida  non
e' rilasciato ai titolari di patente di guida che  devono  sottoporsi
agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,  comma
6"; 
        2) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Chi  ha  rinnovato  la  patente   di   guida   presso   un'autorita'
diplomatico-consolare  italiana  in  uno   Stato   non   appartenente
all'Unione europea o allo  Spazio  economico  europeo  ha  l'obbligo,
entro sei mesi dalla riacquisizione della  residenza  in  Italia,  di
rinnovare la patente stessa secondo la procedura  ordinaria  prevista
al comma 8"; 
        3) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      "10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo  119,
comma 4, che, a seguito di accertamento  dell'idoneita'  psicofisica,
valuta che il  conducente  debba  procedere  al  declassamento  della
patente  di  guida,  trasmette,  per  via  informatica,  i  dati  del
conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e
alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti  e  modalita'
di trasmissione dei dati della commissione medica locale  all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale  sono  fissati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
      l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di  dare
la precedenza  ai  velocipedi  che  transitano  sulle  strade  urbane
ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto  a  pubblico
passaggio. 
    4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti  degli  altri  veicoli
hanno l'obbligo di dare la precedenza  ai  velocipedi  che  circolano
sulle corsie ciclabili"; 
      m) all'articolo 148, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    "9-bis. Lungo le strade urbane  ciclabili  il  conducente  di  un
autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede  e'  tenuto  ad
usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza
laterale di sicurezza in considerazione  della  minore  stabilita'  e
della  probabilita'  di  ondeggiamenti  e  deviazioni  da  parte  del
velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un  velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta  l'esistenza  delle  condizioni
predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i
veicoli, riducendo  particolarmente  la  velocita',  ove  necessario,
affinche'  la  manovra  di  sorpasso  sia  compiuta  a   ridottissima
velocita' qualora le circostanze lo  richiedano.  Chiunque  viola  le
disposizioni  del  presente   comma   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative di cui al comma 16, primo periodo"; 
      n) all'articolo 150, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis.  Lungo  le  strade  urbane  a  senso  unico,  in  cui  e'
consentita  la  circolazione  a  doppio  senso   ciclabile   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non  agevole
l'incrocio,  i  conducenti  degli  altri  veicoli  devono   dare   la
precedenza ai velocipedi che circolano  sulla  corsia  ciclabile  per
doppio senso ciclabile"; 
      o) all'articolo 175, comma 2, lettera  b),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata
non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo
un passeggero oltre al conducente"; 
      p) all'articolo 180, comma 4, dopo le  parole:  "e  per  quelli
adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le  seguenti:  ",
ovvero con facolta' di acquisto in leasing,"; 
      q) all'articolo 182: 
        1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  alla
circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili"; 
      2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    "9. I velocipedi devono transitare  sulle  piste  loro  riservate
ovvero sulle corsie ciclabili o sulle  corsie  ciclabili  per  doppio
senso ciclabile, quando esistono, salvo il  divieto  per  particolari
categorie di essi, con le modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Le
norme previste  dal  regolamento  per  la  circolazione  sulle  piste
ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili
e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile"; 
        3)  al  comma  9-ter,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'area delimitata e' accessibile attraverso una  corsia  o
da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a  5  metri,  situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione"; 
      r) all'articolo  201,  comma  1-bis,  lettera  g),  le  parole:
"attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,  comma  133-bis,
della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite  dalle  seguenti:
"o con accesso o transito vietato, attraverso  dispositivi  omologati
ai sensi di apposito regolamento emanato  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.  Con  il  medesimo  regolamento
sono definite le condizioni per  l'installazione  e  l'esercizio  dei
dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione  delle
violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso,  all'interno  ed
in uscita nelle corsie,  strade,  aree  e  zone  di  cui  al  periodo
precedente,  nonche'  il  controllo  della   durata   di   permanenza
all'interno delle medesime zone". 
    5-quater. L'articolo 74 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato. 
    5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e'
abrogato. 
    5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo  201,  comma  1-bis,
lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
    5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale  di  cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29
luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31  ottobre  2020
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle  attivita'  di
visita e prova di cui agli articoli 75  e  78  o  alle  attivita'  di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione  fino
al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai  medesimi  controlli
entro il 30  settembre  2020  nonche'  la  circolazione  fino  al  28
febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi  controlli  entro
il 31 dicembre 2020"; 
      b) dopo il comma 4-sexies e' aggiunto il seguente: 
    "4-septies.  Al  fine   di   mitigare   gli   effetti   derivanti
dall'attuazione   delle   misure   di   contenimento   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  di   ridurre   i   tempi   di
espletamento delle attivita'  di  cui  all'articolo  80  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  fino  al  31  marzo  2021  gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere  svolti
anche  dagli  ispettori  di  cui  al  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  19  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai  predetti  ispettori
e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita',  un  compenso,  a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della  legge  1°
dicembre 1986, n. 870". 
    5-octies. All'articolo 1, comma  104,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo periodo,  le  parole:  "Allo  scopo  di  finanziare
interventi finalizzati alla progettazione  di  ciclovie  interurbane,
come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  della
legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per
l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario  ciclo-turistico
appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia,
in Sicilia"; 
      b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
il 30 novembre 2020, sono definite le modalita' di  erogazione  delle
risorse del predetto Fondo". 
    5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98, le  parole:  "entro  il  31  ottobre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021". 
    5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si   provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
nuovo codice della strada, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
    5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20  giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto
2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo  2,  comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero  su  singoli
tratti di esse, individuati con  apposito  decreto  del  prefetto  ai
sensi del comma 2" sono sostituite dalle  seguenti:  "sulle  restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti  di  esse,  individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2". 
    5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.  127,
i commi 132 e 133 sono abrogati. 
    5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
e' abrogato». 
    Nel capo I del titolo IV,  dopo  l'articolo  49  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del  documento
unico di circolazione) - 1. Per tutte le operazioni  gestite  con  le
procedure  attualmente  vigenti  che  danno  luogo  al  rilascio  del
documento unico di circolazione e di proprieta'  di  cui  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017,  n.  98,  l'intestatario  di  un  veicolo
diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere la
restituzione  del  documento  di   circolazione   originale,   previa
apposizione di un segno di annullamento. 
    2. La restituzione del documento  di  circolazione  originale  e'
subordinata al pagamento di un contributo, in sede  di  presentazione
dell'istanza, secondo ammontare, criteri  e  modalita'  definiti  con
apposito decreto dirigenziale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
    3. Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente». 
    All'articolo 50: 
      al comma 1: 
      alla lettera c), numero 1): 
        all'alinea,  le  parole:  «e'  inserito  il  seguente»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
      al capoverso 2-bis, le parole: «trenta giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni», dopo le parole:  «tenendo  conto
delle   caratteristiche   del   territorio,   sociali,   industriali,
urbanistiche,  paesaggistiche  e  morfologiche»  sono   inserite   le
seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare  caratterizzate  dalla
presenza  di  siti  di  interesse  nazionale  da  bonificare   ovvero
limitrofe» e le parole: «verifica di assoggettabilita' o a VIA»  sono
sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilita' a VIA  o  a
VIA»; 
      dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
    «2-ter. L'individuazione delle aree di cui al  comma  2-bis  deve
avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti  climatici,  nonche'  delle  esigenze   di   tutela   del
patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e  del  suolo,
tenuto conto  dei  suoli  degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 
    2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma  2-bis
occorre privilegiare,  ove  possibile,  l'utilizzo  di  superfici  di
strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»; 
      alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo  periodo,
le parole: «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«I componenti nominati nella Commissione Tecnica  PNIEC  non  possono
far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo»; 
      alla lettera e), numero 2), capoverso  4-bis,  le  parole:  «e'
indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.".» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sono  indicati  l'autorita'   cui   e'
possibile ricorrere e il relativo termine";»; 
      alla lettera f), capoverso Articolo 19: 
      al comma  2,  le  parole:  «i  chiarimenti  e  le  integrazioni
richieste» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  chiarimenti  e  le
integrazioni richiesti,»; 
      al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «delle  integrazioni
richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti  e  delle
integrazioni richiesti» e il secondo periodo e' soppresso; 
      al comma 4, le parole: «Entro  trenta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»; 
      al comma 5, dopo le parole: «se il progetto  ha  possibili»  e'
inserita la seguente: «ulteriori»; 
      al comma 6, ultimo  periodo,  le  parole:  «sul  sito  internet
istituzionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  sito  internet
istituzionale dell'autorita' competente»; 
      alla lettera i), numero 3), le parole: «dopo il  primo  periodo
e' inserito il  seguente:  "In  alternativa,  la  pubblicazione  puo'
avvenire a cura del proponente,  secondo  le  modalita'  tecniche  di
accesso al  sito  internet  istituzionale  dell'autorita'  competente
tempestivamente indicate da quest'ultima.", e» sono soppresse; 
      alla lettera l): 
        al numero 2), le parole: «ulteriori  venti  giorni"  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti  giorni"  e,  al  secondo
periodo,»; 
        al numero 3), il capoverso 3.2 e' soppresso; 
      alla lettera n): 
        al numero 2), il quarto periodo e'  soppresso  e,  al  quinto
periodo,  la  parola:  «trenta»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«sessanta»; 
        al numero 3), capoverso 7, il quinto periodo e' soppresso; 
        al numero 4), capoverso 8, al primo periodo, dopo le  parole:
«di cui al» sono inserite le seguenti:  «primo  periodo  del»  e,  al
secondo  periodo,  le  parole:  «e  dei  titoli   abilitativi»   sono
sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi»; 
      alla lettera o), il numero 2) e' sostituito dai seguenti: 
        «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; 
        2-bis) al comma 7,  terzo  periodo,  le  parole:  "centoventi
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"»; 
      dopo la lettera p) sono inserite le seguenti: 
      «p-bis) all'articolo  28,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
seguente: 
    "7-bis. Il proponente, entro i termini di validita' disposti  dal
provvedimento di verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  o  di  VIA,
trasmette all'autorita' competente la documentazione  riguardante  il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni  circa  la  conformita'
delle  opere  rispetto  al  progetto  depositato  e  alle  condizioni
ambientali    prescritte.    La    documentazione    e'    pubblicata
tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente"; 
      p-ter) all'articolo  102,  comma  1,  la  parola:  "ovvero"  e'
sostituita dalle seguenti: "o, in alternativa"»; 
      la lettera q) e' sostituita dalla seguente: 
      «q) al numero  8)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda,  le
parole:  "di  petrolio,  prodotti  chimici,  prodotti  petroliferi  e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore  a  40.000
m³" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  petrolio  con  capacita'
complessiva superiore a 40.000  m³;  di  prodotti  chimici,  prodotti
petroliferi  e  prodotti  petrolchimici  con  capacita'   complessiva
superiore a 200.000 tonnellate"»; 
      alla lettera r), numero  2),  capoverso  5-quater,  la  parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo e con  il  Ministero  della  salute,  sono
recepite le norme tecniche per la redazione degli  studi  di  impatto
ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente, finalizzata  allo  svolgimento  della  valutazione  di
impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti  degli  studi
di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  L'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale, per  il  tramite  della  Scuola  di  specializzazione  in
discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa
con l'autorita' competente, il supporto scientifico e  la  formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con particolare riferimento a  quello  operante
presso la direzione generale competente in materia di  valutazioni  e
autorizzazioni ambientali. A tal  fine,  nonche'  per  assicurare  il
funzionamento della suddetta Scuola,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  riconosce  all'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  un  contributo
pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro  700.000  a  decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro
300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3  della  legge  1°
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
    Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
    «Art 50-bis. (Accelerazione dei processi  amministrativi  per  le
attivita' infrastrutturali) -  1.  All'articolo  119,  comma  1,  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n.  104,  dopo  la  lettera  m-sexies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      "m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli  52-bis
e seguenti del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  per  le  infrastrutture  lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti  e  le
reti di trasporto di  fluidi  termici,  ivi  inclusi  le  opere,  gli
impianti e i servizi accessori connessi  o  funzionali  all'esercizio
degli  stessi,  i  gasdotti  e  gli  oleodotti   necessari   per   la
coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli
atti  riferiti  a  tali  infrastrutture  inerenti  alla   valutazione
ambientale strategica, alla  verifica  di  assoggettabilita'  e  alla
valutazione di impatto ambientale  e  a  tutti  i  provvedimenti,  di
competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che  definiscono
l'intesa Stato-regione"». 
    All'articolo 52: 
      al comma 1, capoverso Art. 242-ter,comma 4: 
        alla lettera a),  dopo  le  parole:  «mediante  un  Piano  di
indagini preliminari» e' inserito il seguente segno di interpunzione:
«.»; 
        alla  lettera  c),  le  parole:   «gestione   rifiuti»   sono
sostituite dalle seguenti: «gestione dei rifiuti»; 
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) ove l'indagine  preliminare  di  cui  alla  lettera  a)
accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per  i  siti
di  interesse  nazionale  il  procedimento  si  conclude  secondo  le
modalita' previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli  altri
siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242». 
    Dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente: 
    «Art. 52-bis. (Misure a sostegno  della  razionalizzazione  della
rete di distribuzione dei carburanti) - 1. Al comma 115 dell'articolo
1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "tre anni dalla  data
di entrata in vigore della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2023"». 
    All'articolo 53: 
      al comma 1: 
        al capoverso  4-bis,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «In  caso  di  mancata  pronuncia  nei  termini  da  parte
dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il
Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia  entro  e
non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente
o dell'autorita' competente» e le parole da: «da avviare»  fino  alla
fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da concludere nel
termine   di   novanta   giorni   dalla    data    di    acquisizione
dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di  verifica
si considera definitivamente concluso»; 
        il capoverso 4-quater e' sostituito dal seguente: 
      «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati  per  la  bonifica
del  suolo,  sottosuolo  e  materiali  di  riporto  siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario  effettuare  un'analisi  di
rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un
rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali  secondo  le
specifiche destinazioni d'uso. Le  garanzie  finanziarie  di  cui  al
comma  7  dell'articolo  242  sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 3, dopo le parole: "Ai  fini  della  perimetrazione
del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso nelle diverse  matrici
ambientali  compresi  i  corpi  idrici  superficiali  e  i   relativi
sedimenti,"; 
      b) al comma 4, le parole: "puo' avvalersi  anche  dell'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (APAT),  delle
Agenzie regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni
interessate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "si   avvale   per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente (SNPA)". 
    2-ter. All'articolo 253,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole: "ai  sensi  dell'articolo  250"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252,  comma
5" e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite  le
seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici  dell'Agenzia
del territorio". 
    2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole:  "Salvo  che
la transazione avvenga in sede giudiziale a norma  dell'articolo  185
del codice di  procedura  civile,"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "in sede amministrativa"»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
    "9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi
della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla   presenza   di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel  sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvede alla perimetrazione della predetta area. 
    9-ter. In caso di compravendita  di  aree  ubicate  nei  siti  di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  su  istanza  congiunta  degli  interessati,
autorizza  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  la
volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi  4  e
6"». 
    All'articolo 54: 
      al comma 2, le  parole:  «delle  regioni  interessate  e  delle
province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle  regioni  e
delle province autonome interessate»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 66, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "sono sottoposti" sono  inserite
le seguenti: "alla verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione
ambientale  strategica  (VAS),  di  cui  all'articolo   12,   qualora
definiscano  il  quadro  di  riferimento  per  la  realizzazione  dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda  del
presente decreto, oppure  possano  comportare  un  qualsiasi  impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli  classificati  come
siti di  importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica"»; 
      al comma 3: 
        al capoverso 4-bis, le parole: «Nelle more dell'adozione  dei
piani ai sensi dell'articolo  67,  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci,
di  cui  agli  articoli  65  e  67,  comma   1,   ovvero   dei   loro
aggiornamenti», dopo le  parole:  «realizzazione  di  interventi»  e'
inserita la seguente: «collaudati» e le  parole:  «con  proprio  atto
dall'Autorita'  di  bacino  distrettuale»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorita' di
bacino distrettuale»; 
        al  capoverso  4-ter,  le  parole:  «l'Autorita'  di   bacino
distrettuale puo'  adottare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale   puo'
adottare»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis.  Per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per   le   eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di competenza dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto idrogeologico, una volta emesso il  decreto  di  occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si  provvede  alla
redazione dello stato di consistenza e del  verbale  d'immissione  in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di  due  rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati». 
    All'articolo 55: 
      al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite  le
seguenti:  «il  primo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   "Il
Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  i  presidenti  delle
regioni nel cui territorio ricade in  tutto  o  in  parte  il  parco,
nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso  di  comprovata  esperienza  in  campo  ambientale  nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta  giorni  dalla  ricezione
della proposta, i  presidenti  delle  regioni  interessate  esprimono
l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il  suddetto  termine
senza che sia raggiunta  l'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare,  sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia, che si pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,
provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i  nomi  compresi
nella  terna"  e»  e  dopo  le  parole:  «nonche'   dell'ente   parco
interessato» sono inserite le  seguenti:  «,  sessanta  giorni  prima
della scadenza del Presidente in carica»; 
        dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
        «1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis.  Nella  composizione  degli  organismi  di  gestione  e
direzione delle aree naturali  protette  deve  essere  rispettato  il
criterio della parita' di genere"»; 
      alla lettera e): 
        al capoverso 1-bis, le parole:  «se  richiesta  dello  stesso
ente parco. "L'ente  parco"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «se
richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione
della durata della concessione ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13
settembre 2005, n. 296. L'Ente parco» e le  parole:  «a  legislazione
vigente"» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»; 
        al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso  a  terzi
dietro  il  pagamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i   beni
demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»; 
      al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12  dicembre  2019,
n. 141," sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  nelle  aree  marine
protette," e le parole: "alle micro, piccole e  medie  imprese"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese"; 
      b) al comma 3, le parole: "avere sede legale  e  operativa  nei
comuni aventi  almeno  il  45  per  cento  della  propria  superficie
compreso all'interno di una  ZEA"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno
di un'area marina protetta". 
    3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, le parole: "micro, piccole e  medie  imprese  con  sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "micro  e  piccole  imprese  con   sede   operativa
all'interno di una ZEA"». 
    Nel capo II del titolo IV, dopo  l'articolo  55  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art.  55-bis.  (Semplificazioni  per  interventi   su   impianti
sportivi) - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Al fine di prevenire il consumo di  suolo  e  di  rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere
competizioni agonistiche di livello  professionistico,  nonche'  allo
scopo di garantire  l'adeguamento  di  tali  impianti  agli  standard
internazionali di  sicurezza,  salute  e  incolumita'  pubbliche,  il
soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo'
procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13,  136  e  140  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di
interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto  dei  soli
specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di  cui  sia
strettamente necessaria a fini testimoniali  la  conservazione  o  la
riproduzione  anche  in  forme  e  dimensioni   diverse   da   quella
originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora  presenti,  e'
rimessa al Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche
distaccata  dal  nuovo  impianto  sportivo,  mediante  interventi  di
ristrutturazione  o  sostituzione  edilizia   volti   alla   migliore
fruibilita'  dell'impianto  medesimo.  Il  provvedimento  di  cui  al
periodo precedente e' adottato entro il  termine  di  novanta  giorni
dalla richiesta del proprietario o del  concessionario  dell'impianto
sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta  giorni  per
l'acquisizione di documenti che non  siano  gia'  in  possesso  della
sovrintendenza territorialmente  competente  e  che  siano  necessari
all'istruttoria. Decorso tale termine senza che  il  Ministero  abbia
completato la verifica, il vincolo di  tutela  artistica,  storica  e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e  cessano  gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia'
adottate. 
    1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  tiene
conto  che  l'esigenza   di   preservare   il   valore   testimoniale
dell'impianto e' recessiva  rispetto  all'esigenza  di  garantire  la
funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della  sicurezza,  della
salute e della incolumita' pubbliche, nonche'  dell'adeguamento  agli
standard internazionali e della sostenibilita'  economico-finanziaria
dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche  ai  fini
delle  valutazioni  di  impatto  ambientale   e   di   compatibilita'
paesaggistica dell'intervento"». 
    All'articolo 56: 
      al comma 1: 
        alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono  sostituite
dalle seguenti: «fermi restando»; 
        alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis: 
      al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali  e
di edifici a uso produttivo», sono sostituite dalle seguenti:  «sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici  a  uso  produttivo  e  di
edifici residenziali»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «mediante  mezzo   cartaceo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  formato  cartaceo»  e  la  parola:
«igienicosanitarie»      e'      sostituita      dalla      seguente:
«igienico-sanitarie»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative  e  di
usufruire di una  disciplina  piu'  favorevole  alla  loro  effettiva
diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi  ad  impianti
di produzione di  energia  elettrica  sono  classificati  come  opere
connesse  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387»; 
      al  comma  3,  dopo  le  parole:  «titolari  di  impianti   che
beneficiano» sono inserite le seguenti: «o che hanno beneficiato», le
parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite  dalle  seguenti:
«decreto-legge 23 dicembre 2013» e le parole: «. Il  GSE  predispone,
per  tali  impianti,  separate  graduatorie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, nonche' ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti  a
carico  dei   prezzi   o   delle   tariffe   dell'energia   elettrica
successivamente approvati, anche in esecuzione  del  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima»; 
      al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio  2014,  n.
9, possono partecipare» sono inserite le seguenti: «, con progetti di
intervento sullo stesso sito,»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
    "i-bis)  deve  essere  assicurata  prioritaria  possibilita'   di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici  a
seguito  di  rimozione  dell'amianto,  con  agevolazioni  premiali  e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
      1)  non  e'  necessario  che  l'area  dove   e'   avvenuta   la
sostituzione dell'amianto coincida con quella dove  viene  installato
l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o
in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita'  dello
stesso soggetto; 
      2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare  una  superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito,  fermo  restando  che  in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo  forfettario  i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto; 
    i-ter) qualora nel corso delle procedure  di  assegnazione  degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il  decreto  di  cui  al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per  impianti  di  potenza  diversa  dove  vi  sia
eccesso di domanda"»; 
      al comma 7: 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore  elettrico
e termico" sono sostituite dalle  seguenti:  "incentivi  nei  settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica"»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  "al  fine  di
salvaguardare la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  degli
impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine  di  salvaguardare
la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,
degli impianti"»; 
      alla lettera  b),  alle  parole:  «Nei  casi»  e'  premessa  la
seguente numerazione: «3-bis.»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis.  Il  comma  1  non  si  applica  agli   impianti   solari
fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di  interesse
nazionale purche' siano stati autorizzati ai sensi  dell'articolo  4,
comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni  caso
l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni. 
    1-ter. Il comma 1 non si applica altresi'  agli  impianti  solari
fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica  chiusi
e ripristinati, cave o lotti di cave non  suscettibili  di  ulteriore
sfruttamento  per  le  quali  l'autorita'  competente   al   rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato  l'avvenuto  completamento  delle
attivita' di recupero e ripristino  ambientale  previste  nel  titolo
autorizzatorio  nel   rispetto   delle   norme   regionali   vigenti,
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   2,   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  e  in  ogni  caso  l'accesso  agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni". 
    8-ter. La scadenza per la presentazione  della  comunicazione  di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, e' differita al 31 dicembre 2020». 
    All'articolo 57: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la  ricarica
del veicolo elettrico, in analogia con quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da
considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  la  lettera  h-bis)  e'
sostituita dalla seguente: 
      "h-bis) negli spazi riservati alla fermata  e  alla  sosta  dei
veicoli elettrici. In caso di sosta a  seguito  di  completamento  di
ricarica, possono essere  applicate  tariffe  di  ricarica  mirate  a
disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo  massimo  di
un'ora dal termine della ricarica. Tale limite  temporale  non  trova
applicazione dalle ore 23 alle ore  7,  ad  eccezione  dei  punti  di
ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257"»; 
      al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'installazione, la realizzazione»; 
      al comma 8, le parole:  «un'area  o  insieme»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un'area o un insieme»; 
      al comma 10, le parole: «per l'intero periodo  agevolato»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'intero periodo per cui  e'  stata
concessa l'agevolazione,»; 
      dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
    «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  "ad  esclusiva   trazione
elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida  con
l'installazione di motori elettrici,"»; 
      al comma 15, le parole: «del Ministero e delle  infrastrutture»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture». 
    All'articolo 58: 
      al comma 1, capoverso Art. 35, comma 1, dopo le parole:  «Stati
membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»; 
      al comma 3, le parole: «dall'Autorita' per l'energia  elettrica
e  il  gas»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)». 
    All'articolo 59: 
      il comma 1 e' soppresso. 
    All'articolo 60: 
      al  comma  2,  le  parole:  «del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»; 
      al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «1° giugno»; 
      al comma 4: 
        la lettera a) e' soppressa; 
      alla lettera c): 
        al capoverso 2-bis,  al  primo  periodo,  le  parole:  «o  in
concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista» sono
soppresse e le parole: «di cui al citato articolo 25, comma  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 25, comma 9»  e
l'ultimo periodo e' soppresso; 
        al capoverso 2-ter, l'ultimo periodo e' soppresso. 
      al comma 5: 
        all'alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle
seguenti: «sono apportate»; 
        la lettera a) e' soppressa; 
      al comma 7, dopo le parole: «personale docente» e' inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. Al decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; 
      b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di  cui
agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al  sistema  nazionale
del gas il servizio di interrompibilita'  a  favore  della  sicurezza
stabilito nei piani  di  emergenza  del  sistema  nazionale  del  gas
naturale  sono  esonerati  dalla  corresponsione  dei   corrispettivi
tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio  strategico  e  il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio"; 
      c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: 
    "11-bis.  Al  fine  di  semplificare  e  favorire   il   transito
attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri
dell'Unione europea o  da  Paesi  terzi,  lo  stoccaggio  strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico  per  fronteggiare  situazioni  di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto  a  carico
dei  clienti  connessi  ai  punti  di  riconsegna   della   rete   di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza"». 
    Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: 
    «Art. 60-bis. (Semplificazioni per  lo  stoccaggio  geologico  di
biossido  di  carbonio)  -  1.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  di
iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di  carbonio
(CO2 ) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a)  all'articolo  7,  comma  1,  dopo  le  parole:  "Conferenza
Stato-regioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "per   la   parte   in
terraferma"; 
      b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma  1,
eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni  allo  stoccaggio
sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli  articoli  8,
11, 12 e 16 del presente decreto.  Sono  comunque  considerati  quali
siti idonei i giacimenti di idrocarburi  esauriti  situati  nel  mare
territoriale e nell'ambito della zona  economica  esclusiva  e  della
piattaforma continentale, per i quali  il  Ministero  dello  sviluppo
economico puo' autorizzare i titolari delle relative  concessioni  di
coltivazione  a  svolgere  programmi   sperimentali   di   stoccaggio
geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli  8,
comma  7,  e  14,  comma  1,  in  quanto  applicabili.  I   programmi
sperimentali che interessano  un  volume  complessivo  di  stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a
valutazione ambientale"; 
      c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. I progetti  sperimentali  di  esplorazione  e  stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
    2. Le  modalita'  e  i  tempi  di  esecuzione  di  programmi  che
comprendono la cattura di flussi di CO2  in  impianti  esistenti,  la
realizzazione delle infrastrutture per  il  trasporto  di  CO2  e  il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di  CO2  possono  essere
definiti con appositi contratti  di  programma  da  stipulare  tra  i
soggetti proponenti e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate». 
    All'articolo 62: 
      al comma 1: 
        al  capoverso  2-ter,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «o
modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e  parti  di
impianto o di demolizione di  strutture  civili  qualora  relativi  a
singole sezioni di centrali termoelettriche per  le  quali  sia  gia'
intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»; 
        al capoverso 2-quater: 
        alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola:  «300MW»
e' sostituita  dalle  seguenti:  «300  MW»  e  dopo  le  parole:  «in
servizio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  presente
articolo»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) gli impianti di  accumulo  elettrochimico  da  esercire  in
combinato o meno con impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono considerati  opere  connesse  ai
predetti  impianti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   e   sono
autorizzati mediante: 
        1) autorizzazione unica  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
province delegate o, per  impianti  con  potenza  termica  installata
superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello  sviluppo  economico,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare; 
        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma  3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia
gia' realizzato e  l'impianto  di  accumulo  elettrochimico  comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente; 
        3)  procedura  abilitativa  semplificata  comunale   di   cui
all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  se
l'impianto di produzione di energia  elettrica  alimentato  da  fonti
rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico
non comporta occupazione di nuove aree»; 
      alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge
esistenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsioni  di  legge
vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» e' inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «dal  parte  del
gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore». 
    Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 62-bis. (Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge
8 luglio 1950, n. 640) -  1.  Al  fine  di  favorire  l'utilizzo  del
biometano nel settore dei  trasporti  e  in  coerenza  con  il  Piano
nazionale integrato per l'energia e  il  clima,  sono  attribuite  ad
Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950,
n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche,  conseguenti  o  comunque
correlate alle precedenti. 
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come  modificate  ai  sensi
del presente  articolo,  al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti
connessi allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto  cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8  luglio
1950, n. 640, e 7  giugno  1990,  n.  145,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. 
    3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi  e
passivi del soggetto di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro  delle  finanze,  del  5  gennaio  1998.  Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a.
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al  decreto  richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione  che  sara'  determinato
mediante una perizia giurata di stima  che  quantifichi  il  capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di  cui
al presente articolo sono coperti  mediante  il  contributo  posto  a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno  1990,
n. 145. 
    4. Le modalita' con cui Acquirente  unico  S.p.a.  acquisisce  le
attivita' di  cui  al  comma  1  sono  determinate  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sulla  base  delle  proposte  di  Acquirente  unico  S.p.a..
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in  caso
di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima. 
    5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi  per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base  del  piano
predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro
la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di  gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950,  n.  640.
Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni  di
cui al presente articolo  prevedendo  l'obbligo  della  tenuta  della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita'  da
esso svolte. 
    6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente
unico Spa ai sensi  del  comma  5,  cessano  di  avere  efficacia  le
seguenti disposizioni: 
      a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640; 
      b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 
      c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950,  n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145,  qualora  incompatibile  con  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
    Art. 62-ter. (Introduzione di una soglia per i canoni  annui  per
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) - 1.
All'articolo 11-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    "9-bis. Al fine di garantire la  prosecuzione  in  condizioni  di
economicita' della gestione  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone  di  superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al  singolo  concessionario
non  puo'  superare  il  3  per  cento  della  valorizzazione   della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente". 
    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 63: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto  un  programma  straordinario  di  manutenzione  del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli  obiettivi  dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea  per  la  biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco  ed  una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e
restauro di superfici forestali degradate o  frammentate,  di  tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,
da attuare da parte di imprese agricole e  forestali,  su  iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome,  sentiti  gli  Enti  parco  nazionali  e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno  della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali  almeno
decennali, che consentano di  individuare  le  vocazioni  delle  aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo»; 
      al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite  dalle
seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, privilegiando  soluzioni  di  rinaturazione  e  ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la  riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone  vegetali,  e  la  tutela
della biodiversita'»; 
      al comma  3,  le  parole:  «e'  adottato  previa  intesa»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' adottato di concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
parere dell'Autorita' di  bacino  distrettuale  competente  e  previa
intesa»; 
      al comma 6, al primo periodo, le  parole:  «e  50  milioni  per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di  euro
per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate
al Ministero delle politiche agricole  forestali  nel  riparto»  sono
sostituite dalle seguenti:  «risorse  assegnate  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto». 
    Dopo l'articolo 63 e' inserito il seguente: 
    «Art.  63-bis.  (Semplificazione  per  la  gestione  dei  rifiuti
sanitari) - 1. All'articolo 30-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n.  40,  le  parole:  "fino  a  trenta  giorni  dopo  la
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono
soppresse». 
    All'articolo 64: 
      al comma 1, lettera a), le  parole:  «cicli  industriali»  sono
sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»; 
      al  comma  2,  alinea, le  parole:  «nel  limite   di   impegni
assumibile  fissato  annualmente  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti  di
impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e  le
parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai
termini e alle condizioni»; 
      al comma 5, le parole: «con il decreto di cui  all'articolo  1,
comma 88, terzo periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  il
decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole:
«con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite
le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento  di  universita'  e
organismi privati di ricerca"». 
    Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e  di
semplificazione)  -  1.  Al  fine  di  far   fronte   alle   esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione  del  COVID-19  ed
alle problematiche connesse all'incremento  di  domanda  dei  servizi
erogati dalle pubbliche  amministrazioni  o  dai  soggetti  abilitati
successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via  transitoria
e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal  regolamento
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre
2004, n.  329,  i  proprietari  dei  serbatoi  di  GPL  di  qualsiasi
capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
dati delle attrezzature ancora da sottoporre a  verifica  tramite  la
tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla  data  della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre  centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 
    2. Al fine di garantire la pronta effettuazione  delle  procedure
di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto  dei
Ministri delle attivita' produttive, della  salute  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto  direttoriale  dei
medesimi  Ministeri  17  gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  30  del  7  febbraio  2005,  si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m³. 
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INAIL  definisce  la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il  sistema  di  controllo  basato
sulla tecnica delle emissioni  acustiche,  nonche'  i  requisiti  dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute  un'apposita  relazione  tecnica
relativa  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   ai   commi
precedenti. 
    Art. 64-ter. (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni  del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

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