Storno di collaboratori: quando costituisce un illecito

Quali sono i rimedi per il datore di lavoro quando subisce uno storno di dipendenti?

Accade spesso che un dipendente oppure un agente risolvano il loro rapporto di lavoro, rispettivamente con il proprio datore di lavoro o preponente, in modo non sereno.Talvolta, in particolare nel settore commerciale, accade anche che il lavoratore, in un arco di tempo piuttosto breve, riesca a convincere alcuni suoi ex colleghi ed ex collaboratori a risolvere anch’essi il rapporto di lavoro per instaurarne un altro presso il nuovo datore di lavoro o preponente presso il quale è andato a lavorare il primo.E’ di tutta evidenza che tale “esodo” può comportare per un datore di lavoro non solo la perdita di know-how, ma anche un grave danno sotto il profilo commerciale, con la perdita di competitività o di clientela.Il comportamento del lavoratore è stato legittimo?Il comportamento del nuovo datore di lavoro o del nuovo preponente che hanno instaurato rapporti di lavoro con i lavoratori che hanno abbandonato il precedente è stato legittimo?Quali mezzi ha eventualmente a disposizione il datore di lavoro o il preponente che sono stati abbandonati da quei lavoratori?Con le note che seguono cercheremo di rispondere a queste domande, evidenziando però subito che, in linea di principio, la sottrazione di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro (o di suoi collaboratori non dipendenti) da parte di altro soggetto, se effettuata con mezzi non subdoli, sleali o scorretti, non costituisce di per sé attività di concorrenza sleale, ma legittima espressione del principio di libera circolazione del lavoro.

Inquadramento normativo

Sull’argomento vi sono varie norme di riferimento, alcune, di ordine costituzionale, necessariamente generiche. Così, ad esempio, gli articoli  4 e 36 della Costituzione che, riconoscendo il diritto al lavoro di tutti i cittadini, affermando che lo Stato promuove  le condizioni che rendano effettivo questo diritto e precisando che ogni lavoratore  ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, consentono di poter affermare che ogni lavoratore ha il diritto di cercare, trovare e cambiare il lavoro che più gli aggrada. Il successivo articolo 41, riferito per quel che ci riguarda, ai datori di lavoro ed ai preponenti nei rapporti di agenzia, se da un lato precisa che l’iniziativa economica privata è libera, dall’altro ne indica però i limiti, che consistono nel non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (ivi compresi i diritti degli altri operatori economici).Decisamente meno generiche le norme del Codice Civile sulla concorrenza sleale, norme sempre prese a riferimento dalla giurisprudenza quando affronta il problema dello storno di dipendenti o dello storno di agenti. In particolare, se l’art. 2598[1] fornisce indicazioni su cosa si intenda per atti di concorrenza sleale (con un terzo comma che può essere applicato all’argomento di cui ci stiamo occupando), i successivi articoli indicano gli strumenti per eliminare gli effetti della accertata concorrenza sleale (art. 2599[2]), la possibilità di ottenere un risarcimento del danno, con l’importante precisazione che, ove siano stati accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa dell’autore è presunta  (art. 2600[3]) ed, infine, la possibilità di una sorta di class action mediante riconoscimento della legittimazione ad agire anche alle associazioni professionali (art. 2601[4]).In relazione proprio all’art. 2599 Cod. civ. ed alle conseguenti procedure tese a garantire la difesa inibitoria, vanno citati inoltre gli articoli 669 duodecies[5] e 700[6] del Codice di procedura civile, che precisano rispettivamente le modalità per obbligare colui che ha posto in essere gli atti di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti a cessare da tale illegittimo comportamento e quelle per richiedere un provvedimento d’urgenza.Sotto il profilo civilistico vanno inoltre senz’altro tenuti presenti gli articoli 2596[7], 2125[8] e 1751-bis[9] del Codice Civile, che disciplinano rispettivamente il patto di non concorrenza tra imprese, quello dei lavoratori dipendenti ed infine quello degli agenti e rappresentanti.Sotto quello penale, segnaliamo, oltre l’articolo 513-bis[10] del Codice penale, che prevede lo specifico reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, gli articoli 622 e 623 del Codice penale[11] che sanzionano rispettivamente la rivelazione a terzi di segreti professionali o di segreti scientifici o industriali.

Soggetti interessati

Quando si parla di storno di lavoratori, i soggetti interessati sono tre, il datore di lavoro o preponente da cui sono andati via i lavoratori e che si ritiene danneggiato, il datore di lavoro o preponente che li ha acquisiti con lo storno e, naturalmente, i lavoratori stessi.Il datore di lavoro o preponente danneggiato: può essere un qualsiasi imprenditore o non imprenditore, senza che vi siano limiti dimensionali o di appartenenza ad un particolare settore merceologico. Sarà ovviamente lui a lamentare di aver subito, con lo storno di suoi dipendenti, un atto di concorrenza sleale o illecita ed eventuali danni e sarà a suo carico l’onere della prova non soltanto di aver subito un danno ma anche che l’atto di concorrenza sleale è stato doloso.Il datore di lavoro o preponente autore dello storno: anche in questo caso può essere un qualsiasi imprenditore o non imprenditore, senza che vi siano limiti dimensionali o di appartenenza ad un particolare settore merceologico. Come vedremo, potrà essere ritenuto responsabile di concorrenza sleale od illecita, ma soltanto se sarà provata la sua volontà di danneggiare, con lo storno di lavoratori, l’altro datore di lavoro o preponente. Va anche rilevato che, affinchè sussista la concorrenza sleale, non è necessario che l’imprenditore “stornante” agisca direttamente, ben potendo lo storno essere effettuato tramite altro soggetto a lui collegato: “Anche un soggetto c.d. terzo (cioè un soggetto che non è esso stesso concorrente dell’imprenditore danneggiato) può compiere un illecito concorrenziale quando agisce per conto in collegamento con l’impresa concorrente dell’impresa danneggiata.[12]I lavoratori: qui occorre fare una doppia distinzione, tra quei lavoratori che, una volta risolto il rapporto con il loro datore di lavoro, si sono attivati per organizzare o favorire lo storno di loro colleghi o collaboratori e questi ultimi e tra chi era vincolato da un patto di non concorrenza e chi, invece, no.a)   lavoratori che, una volta risolto il rapporto di lavoro, si sono attivati per organizzare o favorire lo storno di loro colleghi o collaboratori: per tali lavoratori si può configurare una specifica responsabilità individuale (che si potrebbe aggiungere a quella derivante dalla violazione di un valido patto di non concorrenza) per il danno arrecato al datore di lavoro o preponente che abbiano subìto la perdita di risorse umane;b)  lavoratori che, dopo aver risolto il loro rapporto di lavoro, sono andati a lavorare presso un datore di lavoro o preponente: in linea di massima è esclusa qualsiasi loro responsabilità, salvo il caso in cui abbiano violato un valido patto di non concorrenza;c)   lavoratori vincolati da un patto di non concorrenza: se hanno violato il patto (che, ricordiamo, deve essere valido e rispettoso dei limiti indicati dall’art. 2125 Cod. civ.), saranno soggetti ad un’azione giudiziaria con richiesta di inibitoria alla collaborazione con il nuovo datore di lavoro o preponente ed al risarcimento del danno, calcolato quest’ultimo in base alla clausola penale, eventualmente inserita nel patto stesso, oppure in base al danno subito dal datore di lavoro o dal preponente, che questi dovranno però provare.d)  lavoratori non vincolati da un patto di non concorrenza: difficile poter pensare ad una loro responsabilità.Per tutti i lavoratori, comunque, valgono le norme del codice penale in materia di divulgazione di segreti professionali, scientifici od industrialiVa opportunamente segnalato un orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell’eventuale sussistenza della concorrenza sleale, ritiene che i lavoratori oggetto dello storno debbano essere qualificati: “Ai fini della sussistenza di uno storno di dipendenti in danno di una società concorrente è necessaria una particolare qualificazione del personale acquisito.[13]

Condizioni per la sussistenza della concorrenza sleale

Affinchè lo storno di lavoratori possa configurarsi come atto di concorrenza sleale, va detto che la dottrina si  è  divisa  in  due correnti di pensiero:  la prima,  tendente  a valutare l’illiceità dell’atto sulla scorta di una indagine basata esclusivamente sui fatti; la seconda, che, ritenendo invece insufficiente il solo aspetto oggettivo degli eventi, richiede anche la sussistenza dell’intenzione del soggetto che ha posto in essere lo storno di danneggiare l’altro concorrente  e,  dunque, la prova del c.d. “animus nocendi”. Salvo rari casi, la giurisprudenza ha adottato la seconda linea di pensiero, indicando come necessaria la sussistenza di una serie di condizioni, quali ad esempio:-       lo specifico scopo di danneggiare l’altrui azienda (“animus nocendi”): premesso che è evidente come la prova di tale volontà non sia per nulla facile: “Affinché l’attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ipotesi della concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con la preminente finalità di danneggiare l’altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa.”[14], laddove l’”animus nocendi” non sussista o non venga dimostrato,  ne consegue che lo storno di dipendenti o di collaboratori di un concorrente, non è in sé illecito poiché occorre valutare congruamente il diritto di ogni lavoratore a migliorare la propria prestazione professionale, come una normale espressione delle libertà di iniziativa economica ex art. 41, Cost. e come principio della libera circolazione del lavoro ex art. 4, Cost.[15]. Al tempo stesso, però, il semplice fatto oggettivo che un’impresa abbia acquisito da un concorrente un intero staff di lavoratori operanti con le stesse competenze (ad esempio, di tipo tecnico-commerciale di vendita di beni o di servizi) in una specifica area geografica costituisce una sorta di presunzione dell’esistenza di detto “animus nocendi”: “Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest’ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del “modus operandi” dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell’immagine in sé di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale “animus nocendi”, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell’ambito operativo dell’impresa concorrente, nessun rilievo assume l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella”[16]. E’ stato anche rilevato che la volontà di danneggiare un concorrente può essere desunta dal fatto che la stipula di contratti di lavoro con altrui dipendenti o collaboratori ha concretizzato di fatto l’impossibilità per il concorrente a continuare a svolgere la sua attività, quantomeno in uno specifico campo o in uno specifico territorio: “Costituisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, n. 3, c.c. l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con “animus nocendi”, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.[17]–       il numero dei lavoratori stornati: l’illecito storno di lavoratori sussiste soltanto se questi sono più di uno o, comunque, in numero significativo in funzione del tipo di attività e di estensione geografica del territorio in cui operare: “Per quanto concerne i collaboratori non lavoratori dipendenti, lo storno illecito è condizionato al concorso di elementi di particolare pericolosità, tra cui si annovera il dato quantitativo ed il fatto che i collaboratori non operino con una propria clientela formata in modo autonomo”.[18] Il numero di lavoratori stornati è considerato pertanto contrario al principi della correttezza professionale e determinante al fine di accertare l’”animus nocendi”, nel senso che il reclutamento di personale dipendente o collaboratore dell’imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà ogni qualvolta venga attuato con modalità abnormi per il rilevante numero di lavoratori stornati.-       la loro particolare qualificazione: l’orientamento giurisprudenziale di gran lunga maggioritario ritiene che, affinchè lo storno di lavoratori possa configurarsi con atto di concorrenza sleale, i lavoratori debbano essere in possesso di particolari e specifiche competenze e cioè: “…siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell’impresa concorrente, in relazione all’impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l’altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest’ultimo l’ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche.”[19] La particolare qualificazione dei dipendenti stornati va comunque intesa in senso relativo, ossia in rapporto al concreto impiego dei dipendenti nell’impresa concorrente.-       la loro particolare utilità per l’impresa concorrente danneggiata: è il caso, ad esempio, dell’impresa che, non volendo fare cospicui investimenti nella ricerca per l’immissione su mercato di particolari prodotti, acquisisce lavoratori di un’impresa concorrente che abbiano specifiche competenze nel settore: “Costituisce concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598, n. 3, cod. civ., l’acquisizione, tramite storno di dipendenti, di notizie riservate di pertinenza di un’impresa concorrente, così da risparmiare sul costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza ed alterando significativamente la correttezza della competizione, e ciò a prescindere dall’accertamento dell’eventuale presenza sul mercato di prodotti ottenuti sfruttando tali notizie.[20] Riteniamo però che, in casi simili, debba sussistere contemporaneamente anche lo specifico intento di danneggiare il concorrente, altrimenti si violerebbe il principio costituzionale della libera concorrenza, sancito dall’art. 41 della Costituzione. Se quanto appena detto vale per l’impresa che ha attuato lo storno, non vanno però dimenticate le possibili responsabilità del lavoratore sul piano contrattuale, ove egli fosse vincolato da un patto di non concorrenza, e, soprattutto, sul piano penale ex artt. 622 e 623 del Codice penale, se le informazioni in suo possesso da lui trasmesse alla nuova impresa possano essere ritenute segrete. Come detto a proposito di qualificazione dei lavoratori stornati, anche la loro utilità va intesa in senso relativo: compito del giudice sarà quindi quello di verificare in concreto quale fosse l’impiego dei lavoratori nell’impresa che ha subìto lo storno e quale sia stato nell’impresa che lo ha posto in essere[21].-       la brevità del lasso di tempo in cui si sia realizzato lo storno: altro elemento preso in considerazione dalla giurisprudenza per verificare se lo storno costituisce atto di concorrenza sleale è il periodo di tempo durante il quale lo storno stesso è stato effettuato: laddove tale periodo sia stato breve, ciò è stato ritenuto ulteriore indicatore della illiceità del comportamento del soggetto autore dello storno: “Non può configurarsi un atto di concorrenza sleale per storno di dipendenti allorché un imprenditore tenda ad ottenere per sé le prestazioni di lavoro di un dipendente del concorrente, se non abbia lo specifico scopo di danneggiare l’altrui azienda, oltre i limiti in cui quell’azienda può subire un danno per il fatto stesso che un suo dipendente abbia scelto di dimettersi per andare a lavorare da un’altra parte. Tale specifico “animus nocendi” deve inoltre tradursi in elementi obiettivi, quali il numero dei dipendenti stornati, la loro particolare qualificazione ed utilità per l’impresa concorrente danneggiata, la denigrazione del datore di lavoro, la brevità del lasso di tempo in cui si sia realizzato lo storno e in generale l’uso di mezzi comunque subdoli o scorretti.[22]–       l’uso di mezzi comunque subdoli o scorretti: l’”animus nocendi” può essere anche dedotto dall’uso di mezzi particolarmente scorretti, quali ad esempio la diffusione di notizie denigratorie sull’impresa (anche se veritiere, come ad esempio quelle relative a dati negativi sulle vendite o su aspetti finanziari): “Lo sviamento della clientela operato da un concorrente assume connotati di illiceità, integrando l’ipotesi di cui all’art. 2598 c.c., solo qualora venga provato che tale risultato sia stato conseguito mediante l’uso di mezzi scorretti e sleali, quale, ad esempio, un’attività di denigrazione”.[23] oppure con la finalità non di acquisire i lavoratori per la loro capacità di lavoro, bensì ma per l’utilizzazione delle conoscenze tecniche acquisite ed usate presso l’altra azienda, e non in possesso del concorrente.[24] Ove non venga riscontrato il ricorso a detti mezzi è di conseguenza esclusa la sussistenza della concorrenza sleale, come nel caso in cui il mero passaggio dei lavoratori dall’una all’altra azienda sia l’effetto di contatti rientranti nella normale attività di ricerca e selezione di risorse umane, effettuata anche ricorrendo ai c.d. “head hunters”, in cui l’azienda acquisitrice prometta miglioramenti economici e di carriera,[25] o come nel caso in cui la ricerca del personale sia stata effettuata in modo pubblico, mediante inserzione sulla stampa: “Il fatto che l’assunzione del personale sia avvenuta sulla base di una inserzione pubblicitaria, data la pubblicità e la trasparenza della modalità, può far escludere l’illiceità della condotta[26].

Storno di lavoratori e reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Nel codice penale italiano esiste, come accennato, l’articolo 513-bis che prevede lo specifico reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza. Non è facile affermare con esattezza in cosa esattamente consista questa fattispecie di reato. Possiamo ragionevolmente sostenere che esso si concretizza in forme di intimidazione (tipiche quasi sempre della criminalità organizzata) con cui, con metodi violenti e mafiosi, un soggetto tende a controllare -o a condizionane lo svolgimento- le attività commerciali, industriali, produttive di un terzo.[27] L’orientamento pressoché costante della giurisprudenza di legittimità, ammette teoricamente che lo storno di lavoratori può integrare il delitto di cui all’art. 513-bis citato, costituendo quindi un atto di effettiva illecita concorrenza, ma deve esserci anche una specifica condotta intimidatrice posta in essere al fine di contrastare o scoraggiare l’altrui libera concorrenza. In assenza della prova di un nesso causale tra le minacce o le violenze, da un lato, e l’effettiva illecita concorrenza realizzata con storno di lavoratori, i giudici hanno preferito fare riferimento anziché all’art. 513-bis ad altri reati, consumati o tentati, previsti del Codice penale, tra i quali, in particolare, l’estorsione, le minacce, la violenza privata:” Il delitto di cui all’art. 513-bis c.p. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l’altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell’attività concorrenziale, ferma restando l’ eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.[28]

Gli interventi atti a sanzionare l’illecito storno di lavoratori

Connesso allo storno di lavoratori quale possibile atto di concorrenza sleale o addirittura reato, quali sono gli strumenti a disposizione del soggetto che ha subìto (o pensa di aver subìto) tali atti illeciti di impedire giuridicamente, attraverso una pronuncia di inibitoria, che l’imprenditore che abbia indotto a trasferirsi presso di sé i prestatori di lavoro di un concorrente – possa utilizzare le prestazioni del o dei lavoratori stornati? In linea di massima, gli interventi sono successivi all’avvenuto storno e possono essere diretti:a)                 nei confronti del soggetto che ha operato lo storno: essendoci prevedibilmente motivi d’urgenza il soggetto danneggiato potrà adire il giudice civile ex art. 700 Cod. procedura civile[29], chiedendo, ex art. 2599 Cod. civile, che il concorrente sleale cessi di utilizzare i lavoratori stornati per le mansioni ed attività oggetto della concorrenza sleale: “Costituisce un atto di concorrenza sleale, avverso il quale è ottenibile in via d’urgenza un provvedimento di inibitoria, lo storno dei dipendenti di un concorrente finalizzato a sfruttare le conoscenze acquisite dagli stessi; l’induzione dei dipendenti della concorrente affinché promuovano la vendita congiunta anche dei propri prodotti; l’inserimento e lo sfruttamento della rete di vendita del concorrente”.[30] Va però precisato che, come sostiene buona parte della dottrina e della giurisprudenza, l’eventuale pronunzia favorevole non si traduce automaticamente in titolo esecutivo, per cui è probabile che si dovrà poi procedere con un ulteriore eventuale secondo giudizio (di cognizione), in cui il giudicato del primo potrà essere adeguatamente tenuto in considerazione ai fini dell’esecuzione forzata.[31] In effetti, l’azione inibitoria ha la finalità tendenziale di impedire che gli atti di concorrenza sleale abbiano a ripetersi in futuro, mentre l’esecuzione specifica di obblighi di non fare sancisce l’obbligo di ripristinare la situazione di fatto antecedente al compimento di atti che debbono essere già stati realizzati ed accertati come illeciti. In materia di atti di concorrenza sleale compiuti tramite storno di lavoratori, va quindi tenuto presente che, se provati, tali atti costituiscono un danno risarcibile, ma usualmente, come detto, soltanto dopo un preventivo provvedimento inibitorio a contenuto specifico.[32]Circa i rapporti di lavoro instaurati dal soggetto stornante con i lavoratori stornati, riteniamo che, non essendovi strumenti normativi o giudiziari che possano portare alla loro risoluzione ope judicis, il massimo che possa chiedere il soggetto che ha subito lo storno sia quello di ottenere un provvedimento idoneo ad evitare il perpetuarsi del pregiudizio subìto, limitatamente però allo svolgimento delle medesime mansioni svolte in precedenza presso di lui, e, in caso di mancata ottemperanza al provvedimento del giudice, proporre ulteriore azione per ottenere il risarcimento del danno[33]b)                nei confronti dei lavoratori stornati: come già accennato, non è facile per il soggetto danneggiato agire nei confronti dei propri ex-dipendenti o ex-collaboratori. Ferma restando la possibilità di un’azione inibitoria anche nei confronti dei lavoratori, è anche possibile proporre azione giudiziaria per richiedere il risarcimento del danno nei seguenti casi:- quando i lavoratori, vincolati da un legittimo patto di non concorrenza, lo abbiano violato;- quando i lavoratori abbiano rivelato al soggetto stornante (o comunque utilizzato nella nuova attività) dati od informazioni acquisiti durante il rapporto di lavoro con il soggetto che ha subìto lo storno e coperti da segreto professionale. Rammentiamo che tale comportamento configura uno specifico reato, previsto dall’art. 622 Cod. pen. e dallo stesso sanzionato con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro : “Risponde del reato di rivelazione di segreto professionale di cui all’art. 622 c.p. il dipendente che, dimessosi, utilizza files riservati acquisiti dalla precedente società in favore di una nuova società concorrente, traendone vantaggio.”[34]– quando i lavoratori abbiano rivelato al soggetto stornante (o comunque utilizzato nella nuova attività) dati od informazioni acquisiti durante il rapporto di lavoro con il soggetto che ha subìto lo storno e coperti da segreto scientifico od industriale. Tali dati od informazioni oggetto del segreto sono in genere scoperte, invenzioni scientifiche od applicazioni industriali anche se non rivestono i caratteri della novità e della originalità, o se non sono brevettabili o coperti da brevetto. Perché possa configurarsi il reato, è sufficiente che essi vengano ritenuti dal giudice la base vitale dell’impresa sul piano della concorrenza (nel senso che la loro conoscenza può essere idonea a rafforzare la posizione di altre ditte svolgenti la loro attività nello stesso campo o a pregiudicare la l’attività della prima).[35] Anche in questa ipotesi il comportamento configura uno specifico reato, previsto dall’art. 623 Cod. pen. e dallo stesso sanzionato con la reclusione fino a due anni.Dicevamo in precedenza che gli interventi volti a sanzionare la concorrenza sleale realizzata mediante storno di lavoratori sono, in linea di massima, successivi all’avvenuto storno. Ebbene, va annotato che sono possibili anche interventi in prevenzione, come quelli adottati da talune imprese che, cercando di annullare o, quantomeno, ridurre il rischio che loro dipendenti[36] od ex-dipendenti o altre imprese con cui hanno rapporti contrattuali di varia natura, ma che presuppongono contatti e conoscenza con propri dipendenti e/o collaboratori, possano in futuro effettuare storno di loro dipendenti o collaboratori, inseriscono nei contratti stessi o nel patto di non concorrenza apposite clausole di espresso divieto di storno[37]. Il legislatore ha ritenuto però di escludere la legittimità di tali clausole nei contratti di somministrazione di lavoro, laddove ha precisato che “E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione”.[38]

Avv. Vincenzo Meleca

[1] Codice civile, art. 2598 – Atti di concorrenza sleale “ [I]. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto , compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

[2] Codice civile, art. 2599 – Sanzioni: “[I]. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

[3] Codice civile art. 2600 – Risarcimento del danno: “[I]. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. [II]. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. [III]. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.”

[4] Codice civile art. 2601 – Azione delle associazioni professionali: “[I]. Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.”

[5] Codice di procedura civile, art. 669 duodecies – Attuazione: “[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare  avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni [610, 613], dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

[6] Codice di procedura civile, art.700 – Condizioni per la concessione: “[I]. Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

[7] Codice civile art. 2596 – Limiti contrattuali della concorrenza: “ [I]. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. [II]. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

[8] Codice civile, art. 2125 – Patto di non concorrenza: “ [I]. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. [II]. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.”

[9] Codice civile, art. 1751 bis – Patto di non concorrenza: “ [I]. Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto. [II]. L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente; 4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.”

[10] Codice di procedura penale, art. 513-bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza; “ [I]. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. [II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

[11] Codice penale, art. 622 – Rivelazione di segreto professionale: “[I]. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro. [II]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.” Art.623 – Rivelazione di segreti scientifici o industriali: “[I]. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. [II]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

[12] Trib. Torino,  16 marzo 2012 (conformi: Cass. 23 maggio 2008 n. 13424 in Riv. dir. ind. 2008, 6, II, 584 e Trib. Bologna 6 luglio 2010, in Giur. ann. dir. ind., 2010, 1, 736.; difforme: Trib. Roma 17 febbraio 2004, in Sez. spec. P.I., 2004, 1, 234.)

[13] Cass. 20 febbraio 2012 n. 2439, in Resp. civ. e prev. 2012, 6, 1930. Conformi Trib. Milano, 7 gennaio 2011, Cass. 23 maggio 2008, n. 13424, Cass. 20 giugno 1996, n. 5718 e Cass.  18 novembre 1988, n. 6238;

[14] Trib. Milano  Sez. spec. Impresa 26 febbraio 2015 n. 2611

[15] Trib. Arezzo  8 agosto 2012

[16] Cass. 4 settembre 2013 n. 20228, in Mass.  Giust. Civ. 2013 e Corte appello  Venezia  13 settembre 2011 n. 2027.

[17] Cass. 8 giugno 2012 n. 9386, in Giust. civ. Mass. 2012, 6, 767. Nel caso in esame, la Suprema corte ha però confermato la sentenza impugnata, rilevando che le conoscenze acquisite dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non avevano carattere di esclusività, né rendevano detti dipendenti assolutamente essenziali, e che questi risultavano avere avuto convenienza a mutare la propria sede di lavoro

[18] Trib.  Torino  21 dicembre 2012

[19] Cass.23 maggio 2008, n. 13424, cit.

[20] Cass. 20 gennaio 2014 n. 1100, in Foro it. 2014, 4, I, 1170

[21] Cass. 20 giugno 1996 n. 5718, in  Dir. Ind., 1996, 932

[22] Trib. Milano 7 gennaio 2011

[23] Trib. Milano 21 dicembre 1995, in Riv. Dir. Ind. 1997, II, 86

[24] Cass. 13 marzo 1989 n. 1263, in Mass. Giust. civ. 1989, fasc. 3

[25] Pretura  Latina  10 dicembre 1979, in Giur. merito 1981, 638.

[26] Cass. 20 febbraio 2012 n. 2439, cit.

[27] Cass. pen. 15 marzo 2005 n. 13691, in Cass. pen. 2006, 9, 2849

[28] Cass. Pen. 27 maggio 2014 n. 29009, in Riv. pen. 2014, 9, 781. (Conformi: Cass. pen., 2 febbraio 2012 n. 6541, Cass. pen. 3 febbraio 2010 n. 9750, Cass. pen. 27 giugno 2007 n. 35611, Cass. pen. 3 novembre 2005 n. 46756. Difformi: Cass. pen. 22 ottobre 2008 n. 44169, Cass. pen. 15 febbraio 1995 n. 450.)

[29] Trib.  Napoli 10 febbraio 2000, in Dir. Ind. 2000, 348: “L’imprenditore che si reputi danneggiato da atti di concorrenza sleale, qualora ritenga il suo diritto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria ed abbia pertanto interesse a conseguire in via anticipatoria e cautelare alcuni effetti della sentenza prevista nell’art. 2599 c.c., in particolare gli effetti inibitori, può esperire il rimedio atipico e residuale dell’art. 700 c.p.c.”

[30] Trib. Roma 11 dicembre 1995, Gius 1996, 1140. In tema di concorrenza sleale, il carattere essenziale e tipico dell’azione inibitoria ex art. 2599 cod. civ. è quello di apprestare una tutela giurisdizionale preventiva rivolta verso il futuro. Ne consegue che la pronuncia di inibitoria implica non solo l’ordine di cessare una attività in atto, ma anche quello di astenersi in futuro dal compiere una certa attività, pur se nel frattempo cessata (Cass. 13 marzo 2013 n. 6226, in Mass. Giust. civ. 2013). Qualora la concorrenza sleale sia stata posta in essere nell’ambito dell’intero territorio nazionale, la competenza territoriale è del giudice avente sede in uno qualsiasi dei luoghi dove risultano compiuti fatti potenzialmente pregiudizievoli per il concorrente. (Trib. Roma 29 novembre 2006, in Foro it. 2007, 3, I, 980)

[31] Cass. 21 maggio 2008 n. 13067, in Riv. dir. ind. 2008, 6, II, 583 (conforme: Cass. 25 luglio 1995 n. 8080)

[32] Trib.  Milano 4 novembre 2005, in Giur. it. 2006, 7, 1436

[33] Trib. Verona 15 ottobre 1996, in  Riv. dir. ind. 1998, II, 225: “Costituisce condotta concorrenziale illecita il sottrarre ed acquisire un complesso di dipendenti occupanti posti chiave nell’organizzazione aziendale di un concorrente, e difficilmente sostituibili, poiché la particolare importanza del personale sottratto consente di evidenziare oggettivamente la sussistenza di una manovra diretta a disorganizzare l’attività del concorrente. La illiceità dello storno dei dipendenti appare derivare anche dall’intendimento di venire a conoscenza, tramite gli ex dipendenti della concorrenza, di informazioni sulla clientela, sulle condizioni contrattuali, su progetti di macchinari, da ritenersi riservate, per sfruttarle a proprio vantaggio. È da ritenere provvedimento idoneo ad evitare il perpetuarsi del pregiudizio derivante per la ricorrente dall’illecita concorrenza nei suoi confronti l’inibitoria alla convenuta di utilizzare le prestazioni lavorative del personale stornato, limitatamente allo svolgimento delle medesime mansioni svolte alle dipendenze del precedente datore di lavoro.

[34]    Cass. penale sez. IV 26 ottobre 2010 n. 44840, in  DL Riv. critica dir. lav. 2011, 1, 237

[35] Trib.  Monza 25 gennaio 2005

[36] Si veda, ad esempio il caso dell’ex Amministratore delegato di Luxottica, citato su http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2014/09/22/news/il_patto_di_non_concorrenza_quanto_costa_liberarsi_del_manager-96368251/?refresh_ce

[37] Una formulazione di tali clausole, che dovrebbero essere sottoscritte dal soggetto potenzialmente interessato allo storno, potrebbe essere simile a questa seguente: “DIVIETO DI STORNO – Ci  impegniamo  a  non  conferire  alcun  incarico  di  consulenza  professionale  (ivi  inclusi,  in  via esemplificativa, contratti per prestazioni professionali, contratti di lavoro autonomo, contratti di agenzia  e  contratti  di  procacciamento  d’affari),  e  a  non  assumere,  a  non  fare  assumere  e/o compiere atti diretti ad assumere, presso di noi e/o presso società del nostro Gruppo e/o persone a noi collegate a noi, nostri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o persone  che  svolgono  in  modo  continuativo  la  loro  attività  presso di noi.” 

[38] Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276, art. 23, comma 8


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