Agenzia – Revoca incarico coordinamento – Indennità mancato preavviso – Insussistenza – (Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, Sentenza n. 197 del 14 Maggio 2007)

TRIBUNALE DI MODENA

Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II giudice del lavoro, dott.ssa Carla Ponterio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 548/04, decisa all’ udienza di discussione del 20.3.07, promossa da:

S. L., elettivamente domiciliato in Modena, , presso lo studio dell’ avv. P.M. che lo rappresenta e difende come da procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;

Ricorrente

contro:

F. F. B. spa, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modena, presso lo studio dell’ avv. E. G. che la rappresenta e difende, unitamente all’ avv. M. G del foro di Milano, come da procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

convenuta

Conclusioni di parte ricorrente: condannare parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.412,66 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Conclusioni di parte convenuta: preliminarmente, dichiarare la nullità del ricorso; nel merito, respingere le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14,7,04 parte attrice premesso:

  • di aver svolto attività di agente di commercio per conto di F. F. B. spa dal 9.9.97 al 5.10.03;
  • che il rapporto si è interrotto il 5.10.03 su iniziativa della preponente;
  • di aver ricevuto in data 9.9.97 l’ incarico di coordinare i promotori finanziari indicati dalla preponente con corresponsione di un compenso provvisionale aggiuntivo;
  • che con lettera del 31.10.02 la preponente gli ha revocato tale incarico a decorrere dall’ 1.11.02 senza preavviso;

ha convenuto in giudizio la F.F. B. spa rassegnando le conclusioni sopra trascritte.

La parte convenuta, costituitasi tempestivamente, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo sul rilievo che non è dato comprendere se l’ indennità di mancato preavviso sia richiesta a seguito della cessazione del rapporto o a causa della revoca dell’ incarico di coordinamento; inoltre, ove la domanda debba intendersi riferita alla seconda ipotesi, per mancata esposizione delle ragioni, anche in diritto, a fondamento della stessa ed omessa allegazione dei conteggi.

Ha poi chiesto, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in ragione della previsione, nel contratto di agenzia e nella lettera di incarico, della libera modificabilità e revocabilità degli incarichi accessori.

La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, è stata discussa e decisa all’ udienza del 20.3.07 come da dispositivo di cui si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può trovare accoglimento l’ eccezione di parte convenuta di nullità del ricorso introduttivo del giudizio.

Come è noto, nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell’ oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, qualora non ne sia possibile l’ individuazione neanche attraverso l’ esame complessivo dell’ atto ed anche alla luce della documentazione allegata.

Tale indeterminatezza, ai fini del giudizio di nullità, deve essere tale da rendere impossibile l’ esatta comprensione della pretesa attorea e da impedire al convenuto di apprestare una idonea difesa (Cfr.. Cass.., 16855/03; Cass.., 16930/04; Cass.., 5794/04 ; Cass.., 11149/96).

Nel caso di specie, l’ esame complessivo dell’ atto, che pure appare formulato in maniera assai stringata, consente di individuare l’ oggetto della domanda e le ragioni poste a base della stessa nonché i criteri di calcolo della pretesa indennità di mancato preavviso per la revoca dell’ incarico di coordinamento.

Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.

L’ Art. 21 del contratto di agenzia prevedeva; “la promozione e collocamento di prodotti e servizi finanziari potrà essere dall’ agente previo conferimento di incarichi accessori, revocabili e rinunciabili, tra cui il coordinamento e la supervisione dell’ attività di altri promotori finanziari”.

Nella stessa lettera del 9.9.97 di conferimento dell’ incarico di coordinamento era precisato: “la società ai riserva il diritto di modificare in ogni tempo e senza preavviso l’ attività sopra indicata e pertanto il numero del promotori coordinati”.

Parte convenuta non contesta la legittimità della revoca da parte preponente dell’ incarico di coordinamento dei promotori finanziari ma ritiene che il legittimo esercizio di tale facoltà sia subordinato al rispetto di un termine di preavviso e, in mancanza, al pagamento della relativa indennità.

E’ pacifico che l’ attività dì coordinatore e supervisore non sia insita nel rapporto di agenzia ma costituisca un incarico aggiuntivo del tutto discrezionale che, come tale, può essere liberamente conferito e revocato.

Ciò a maggior ragione nella fattispecie in esame in cui la libera revocabilità era stata contrattualmente prevista.

Deve escludersi che, in base all’ ordinamento vigente ed alla luce delle previsioni contrattuali, esistesse per parte convenuta uno specifico obbligo di preavviso in caso di revoca dell’ incarico aggiuntivo.

Come si legge in Cass.., 14436/00, “relativamente al promotore finanziario che sia vincolato da contratto dì agenzia e che abbia anche stipulato un patto accessorio, liberamente revocabile dal committente, senza preavviso, per il conferimento di incarichi manageriali di coordinamento e supervisione di altri promotori finanziari, non è dovuto il preavviso in caso di revoca del patto medesimo da parte della società committente, né la revoca comporta alcun effetto sul contratto base di agenzia”.

In particolare, la sentenza citata ha escluso l’ esistenza nel nostro ordinamento di una regola generale che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imporrebbe la concessione di un periodo di preavviso (o la corresponsione dell’ indennità sostitutiva) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo deroga convenzionale.

La sentenza ha argomentato; “…proprio la circostanza che la legge, nell’ attribuire a una o a entrambe le parti del rapporto il potere di recesso in alcune figure tipiche di contratti di durata privi del termine finale, espressamente subordini la validità dell’ esercizio di tale diritto potestativo alla concessione all’ altra parte di un periodo di preavviso, induce ad affermare che regola di carattere generale sia quella opposta, nel senso che non sussista una correlazione necessaria tra recesso e preavviso e che là dove il preavviso non è positivamente contemplato, debba escludersi che sussista per il recedente l’ obbligo di concederlo”.

In relazione all’ incarico di coordinamento dei promotori, deve ritenersi che la società convenuta abbia esercitato un proprio diritto di recesso, contrattualmente previsto e non subordinato ad alcun obbligo di preavviso.

Tali considerazioni inducono a respingere la domanda proposta.

Le spese dì lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l’ Art. 429 C.P.C.,

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, respinge la domanda.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00, di cui € 50,00 per spese, € 450,00 per diritti ed e 700,00 per onorari ,oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.

Modena, 20.03.2007

Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carla Ponterio

Depositata in Cancelleria il 14.05.2007


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