Appalto – Solidarietà – Decadenza (Tribunale di Milano, Sentenza n. 4093 del 15.9.2011 e Sentenza n. 4647 del 7.10.2011)

Il Tribunale di Milano, in merito al rapporto di solidarietà del committente per i crediti dei lavoratori dell’ appaltatore disciplinato dall’ Art. 29 D. Lgs. 276/03, ha affermato che il termine biennale decorrente dalla data di cessazione dell’ appalto (così come previsto dall’ Art. 29 D. Lgs. 276/03) per rivendicare il pagamento delle retribuzioni maturate nel corso dell’ appalto nei confronti del committente da parte dei dipendenti dell’ appaltatore è un termine decadenziale entro cui i dipendenti dell’ appaltatore devono proporre l’ azione (ordinaria o monitoria).

In caso di mancata proposizione della domanda giudiziale entro il termine di due anni, i lavoratori dipendenti dell’ appaltatore non potranno piè rivendicare la solidarietà del committente per il pagamento delle retribuzioni maturate nel corso del rapporto di appalto.

Di seguito le due pronunce:

SENTENZA N. 4093

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

SENTENZA CONTESTUALE

Emessa all’ udienza del 15/09/2011 ex Art. 429 c.p.c. come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in L. 6.5.08 n.133, nella controversia di primo grado iscritta al n. 11099/2011 RGL, promossa

da

A. S.P.A., con il patrocinio dell’ avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 18 20122 MILANO, presso il difensore avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO

RICORRENTE OPPONENTE

contro

R. A., con il patrocinio dell’ avv. C. A. e elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’ avv. C.

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

IN FATTO

Il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano l’ emissione di Decreto Ingiuntivo nei confronti di A. S.p.a., in via solidale con la K.F., sua datrice di lavoro, per il pagamento della retribuzione del mese di maggio 2008 e TFR.

Effettivamente nei mesi di aprile-giugno 2008 la K.F. ha stipulato un contratto di appalto con A. S.p.a. per la pulizia dei graffiti.

L’ appalto è cessato in data 3.6.2008 per l’ esaurimento delle superfici da sottoporre a pulizia (doc. 6 di parte convenuta).

Il ricorso per Decreto Ingiuntivo è stato depositato il 13 giugno 2011, preceduto da un tentativo di conciliazione del 22.9.2009 nei soli confronti della datrice di lavoro. L’ Art. 29 D. Lgs. 276/03 stabilisce che “in caso appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’ appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’ appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti. Tale limite è pacificamente considerato dalla dottrina(non essendo stati rinvenuti significativi precedenti giurisprudenziali) un termine di decadenza.

Poiché, si dice, la solidarietà ricalca lo schema della fideiussione, il legislatore ha inteso, con l’ introduzione del termine decadenziale, evitare che i fideiussori rimangano troppo a lungo in una situazione di incertezza.

Nel caso di specie il ricorrente non si è limitato a chiedere l’ accertamento del suo diritto di percepire il corrispettivo della prestazione, ma invoca la speciale norma che impone la solidarietà passiva all’ appaltante che, come si è detto, si pone quale garante, fideiussore, rispetto al credito del lavoratore.

Essendo pacifico (e documentalmente provato) che l’ appalto è cessato il 3.6.2008, il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposto entro il 3 giugno 2010 con la conseguenza che il ricorso per l’ ottenimento del Decreto Ingiuntivo deve considerarsi tardivo.

Né si può giungere a diversa conclusione per effetto dell’ intervenuta proposizione del tentativo di conciliazione.

Infatti, ai sensi dell’ Art. 410 c.p.c. co. 2 “La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.”

Con la conseguenza che il termine di decadenza avrebbe potuto essere differito sino al 22 agosto 2010. È evidente, dunque, che anche in questo caso il ricorso deve ritenersi tardivo.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l’ opposto alla refusione delle spese di lite che liquida in € 750,00

Milano, 15.9.2011

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

SENTENZA N. 4647


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 7.10.2011

n. 10106 R.g. 2011

Il Giudice

Dott.ssa SILVIA RAVAZZONI quale giudice del lavoro, nella causa pendente tra:

A. S.P.A. con il patrocinio dell’ avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO

E

R.R. con il patrocinio dell’ avv.

ha pronunciato la seguente Sentenza

PQM

Il Giudice pronunziando definitivamente cosi’ decide:

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie l’ opposizione e, per l’ effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1636/11, Ruolo n. 7112/11 ingiunzioni 2011 emesso dal Tribunale di Milano — Sezione Lavoro — il 3/5/2011.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

MOTIVAZIONE

IN FATTO

Con ricorso depositato il 24.6.11, A. S.P.A. ha convenuto in giudizio R.R. proponendo ricorso avverso il decreto ingiuntivo n. 1636/11, Ruolo n. 7172 ingiunzioni 2011 emesso dal Tribunale di Milano — Sezione Lavoro — il 3/5/2011, con il quale le si intimava il pagamento di complessivi € 4.219,82 oltre spese di procedura in favore dell’ opposta, ex Art. 29 D. Lgs. 276/2003.

Il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, veniva notificato unitamente all’ atto di precetto in data 16.5.11.

R.R. ha agito in via monitoria nei confronti di A. S.p.A. in forza del contratto di appalto intercorso tra il proprio datore di lavoro — K.F — e l’ odierna opponente.

L’ opponente eccepiva in via preliminare la decadenza ex Art. 29 D. Lgs. 276/2003 e chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Osservava parte opponente che il rapporto di lavoro del ricorrente era cessato in data 25.5.08 e che comunque il contratto di appalto veniva risolto in data 3.6.08 (doc. 6 opponente), mentre il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato solo in data 3.5.11. Pertanto, stante la natura decadenziale del termine di cui all’ Art. 29 Cit., la richiesta del tentativo di conciliazione avanzata dal ricorrente in data 22.9.09 non aveva efficacia interruttiva, ma solo sospensiva ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 410 bis c.p.c. (oggi abrogato). Dunque, pur computando i giorni sospensione ex Art. 410 bis c.p.c., il termine biennale di cui all’ Art. 29 Cit. era comunque trascorso.

Parte opponente, costituitasi tardivamente all’ udienza del 9.9.11, eccepiva che il termine biennale di cui all’ Art. 29 Cit. doveva qualificarsi come termine prescrizionale e produceva quale atto interruttivo della prescrizione la richiesta di convocazione avanti la D.P.L. (del 22.9.09).

Fallito il tentativo di conciliazione la causa veniva discussa e decisa allo stato degli atti come da dispositivo e motivazione contestuale.

IN DIRITTO

La pretesa azionata da R.R. in via monitoria è infondata e, pertanto, l’ opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ivi impugnato.

Va infatti accolta l’ eccezione di decadenza proposta da A. S.P.A. secondo cui il termine biennale previsto dall’ Art. 29 D. Lgs. 276/2003 deve qualificarsi come decadenza e non come prescrizione.

L’ Art. 29 Cit. al co. 2 così prescrive: “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’ appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il termine di due anni dalla cessazione dell’ appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

La natura decadenziale del termine di cui al citato Art.29 è stata riconosciuta in maniera unanime dalla dottrina e si pone in continuità con la disposizione previgente di cui alla L. 1369/60.

L’ Art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), poneva infatti il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell’ appalto per l’ esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti.

Parte opponente non ha insistito per la condanna dell’ opposto al pagamento delle spese di lite che vengono, pertanto, compensate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex Art. 431 c.p.c.

Milano, 7 ottobre 2011

IL GIUDICE

SILVIA RAVAZZONI

(Conformi a tale orientamento anche le seguenti sentenze rese dal Tribunale di Milano: n. 4091/11, n. 4093/11, n. 4335/11, n. 4389/11, n. 4514/11, n. 4515/11, n. 4616/11, n. 4645/11, n. 4707/11, n. 4708/11, n. 4755/11, n. 5062/11, n. 5063/11, n. 5089/11, n. 5090/11, n. 5149/11, n. 5303/11, n. 5596/11, n. 5597/11, n. 5759/11, n. 6092/11, n. 6296/11)


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