Cambio d’appalto – Obbligo di assunzione per il subentrante – Tribunale di Torino – Sezione Lavoro nella causa RG n. 6187/10

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori alla discussione.

Il giudice, all’esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

premesso che:

  • la ricorrente chiede l’accertamento del diritto all’assunzione alle dipendenze della spa G.C. dall’ 1.1.2010 con mansioni di addetta mensa, qualifica 6° livello super e part time al 60%, con accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato dalla C. e condanna delle convenute in solido al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra;
  • si costituiscono entrambe le convenute contestando la domanda;

ritenuto che:

  • in linea di fatto è pacifico e documentalmente provato che l’appalto presso il quale lavorava la ricorrente, originariamente attribuito alla C., è cessato con decorrenza 31.12.2009 con subentro nella gestione dell’appalto medesimo della E. spa e della G.C. srl, quest’ultima in particolare operante presso il cantiere Istituto di Riposo per la Vecchiaia;
  • è altresì pacifico che al momento del cambio di appalto la ricorrente era sospesa in malattia;
  • il rapporto di lavoro oggetto di causa è pacificamente disciplinato dal CCNL Turismo applicato da entrambe le convenute;
  • gli artt. 346 e segg. del contratto collettivo disciplinano dettagliatamente la procedura da seguire per i cambi di gestione, disciplina finalizzata a garantire ai dipendenti la continuità e le condizioni di lavoro;
  • l’art. 349 CCNL impone alla gestione subentrante di assumere tutto il personale addetto all’appalto regolarmente iscritto da tre mesi sui libri paga e matricola della gestione uscente; le uniche eccezioni consentite all’obbligo di assunzione sono quelle espressamente previste dal contratto e precisamente il personale con funzioni direttive ed i lavoratori con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale;
  • pacifico essendo che la ricorrente svolgeva funzioni di addetta mensa inquadrata al 6° livello super e dunque non rientra tra i profili esclusi dall’applicazione della disciplina sui cambi di appalto, la stessa è titolare ai sensi del citato art 349 del diritto alla assunzione, diritto azionato con il ricorso introduttivo del giudizio;
  • la difesa della convenuta G. che assume la pregiudizialità della questione relativa all’illegittimità del licenziamento intimato dalla C. non coglie nel segno;
  • se è vero che la perdita dell’appalto non costituisce di per sé giustificato motivo oggettivo di recesso rimanendo la parte datoriale gravata dall’onere di dimostrare l’impossibilità di adempiere al repechage del dipendente è altrettanto innegabile che il diritto all’assunzione alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto è disposizione di miglior favore nei confronti dei dipendenti addetti all’appalto stesso ed è peraltro’diritto destinato a soddisfare un’esigenza ulteriore rispetto a quella del mantenimento del posto di lavoro essendo teso anche a garantire ai dipendenti la continuità e le condizioni di lavoro;
  • la predetta esigenza espressamente indicata dalle parti sociali nell’art. 346 CCNL resterebbe totalmente frustrata ove si volesse seguire la tesi propugnata dalla G. la cui applicazione comporterebbe di fatto uno svuotamento del diritto all’assunzione contrattualmente sancito imponendo al dipendente perdente posto di rivolgersi comunque in prima battuta alla propria parte datoriale;
  • in altri termini il lavoratore in caso di cambio di appalto ha una tutela rafforzata nel senso che, oltre a potere impugnare il licenziamento intimato dal suo datore di lavoro, può azionare il diritto all’assunzione alle dipendenze dell’azienda subentrante nell’appalto, diritto pieno e sottoposto all’unica condizione di essere iscritto a libro paga da almeno tre mesi;
  • la circostanza poi che la ricorrente al momento dell’appalto fosse assente per malattia è del tutto priva di rilievo posto che, come si è detto, il diritto all’assunzione sorge per il solo tatto di essere addetto all’appalto in relazione al quale si verifica il cambio di gestione da almeno tre mesi indipendentemente dall’effettività della prestazione lavorativa;
  • quanto alla domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento deve essere rilevato che la C. ha dimostrato documentalmente il puntuale rispetto della procedura prevista dagli art. 347 e 348 per il cambio di appalto avendo provveduto ad inviare le necessarie comunicazioni tanto alle imprese subentranti nell’appalto quanto alle OO.SS. mentre la G. è rimasta del tutto inerte e non ha partecipato ad alcuno dei numerosi incontri indetti dalle OO.SS.
  • la convenuta G. deve quindi essere condannata al pagamento di tutte le retribuzioni nelle more maturate in favore della ricorrente non avendo adempiuto all’obbligo di assunzione su di lei gravante e non essendo l’inadempimento imputabile alla C. che ha puntualmente rispettato gli onere di comunicazione su di lei gravanti;
  • l’accoglimento della domanda principale di assunzione alla dipendenze della subentrante G. esonera dall’indagine sulla domanda di illegittimità del licenziamento intimato dalla C.;
  • le spese sostenute dalla ricorrente devono essere poste a carico della G. in base al principio di soccombenza mentre le spese della C. devono essere compensate non potendo essere accollate alla ricorrente che ha giustamente impugnato anche il licenziamento nè alla G. non sussistendo contraddittorio tra le due convenute;

P.Q.M.

  • dichiara che la ricorrente ha diritto ad essere assunta alle dipendenze della G.C. dall’1.1.2010 con mansione di addetta mensa, inquadrata come 6° livello super e part time al 60%;
  • condanna la G.C. a pagare alla ricorrente le retribuzioni in suo favore maturate dall’l.1.20l0 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
  • condanna la G.C. a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro l.500,00 oltre Iva e Cpa
  • compensa le spese nei confronti della C.

Il Giudice

Dott.ssa Fierro


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