Licenziamento per superamento del periodo di comporto: onere informativo del datore e aspettativa non retribuita

Licenziamento per superamento del periodo di comporto: l’aspettativa non retribuita, eventualmente prevista dal CCNL al termine del periodo di comporto, va richiesta dal lavoratore e non sussiste per il datore di lavoro alcun onere di informare il dipendente dell’imminente superamento del periodo di comporto.

Il Tribunale di Cagliari, con decreto n. 8158 del 06.06.2017, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore volto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto  ed ha affermato che il datore di lavoro  non ha alcun onere di informare il dipendente dell’imminente superamento del periodo di comporto. Inoltre, il Tribunale ha anche confermato il principio che il periodo di aspettativa non retribuita, eventualmente previsto dal CCNL applicabile al termine del periodo di comporto, va  espressamente richiesto al datore di lavoro da parte del lavoratore prima del superamento del periodo di comporto.

Visualizza il decreto in formato pdf.:  Tribunale di Cagliari- Decreto n. 8158-2017


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