Esclusione della Reintegrazione

La Giurisprudenza, analizzando la legislazione in materia di cooperative, ha dichiarato inapplicabile l’istituto della reintegrazione per i soci della cooperativa, anche lavoratori subordinati, che vengano esclusi:

  • “Ai sensi dell’ Art. 5, comma 2, L. 3 aprile 2001 n. 142, il rapporto di lavoro del socio lavoratore è regolato, nella sua fase estintiva, non dalle norme sue proprie – né sul piano formale, né su quello della giustificazione – ma da quelle del rapporto associativo, la cui estinzione comporta automaticamente l’ estinzione del rapporto di lavoro. Ne segue che, quand’ anche l’ attore abbia qualificato la sua domanda come impugnazione di licenziamento, il giudice adito dovrà limitarsi a verificare la legittimità dell’ esclusione alla stregua dell’ Art. 2533 c.c. e delle previsioni statutarie” (Tribunale di Ravenna 29 aprile 2009 in D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 2, 566);
  • “Qualora il socio lavoratore venga contestualmente escluso e licenziato ….. il Giudice del lavoro adito per l’ impugnazione del licenziamento non può limitarsi a prendere atto della decisione arbitrale confermativa dell’ esclusione, che attiene unicamente al recesso dal rapporto associativo, ma deve comunque vagliare la legittimità del licenziamento alla stregua delle norme sul rapporto di lavoro; ove poi lo ritenga illegittimo (nella specie, per genericità della contestazione) può comminare la sanzione risarcitoria di cui all’ Art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604, che è compatibile con la estinzione del rapporto di lavoro, essendo invece esclusa dall’ Art. 2 L. 142 del 2001 l’ applicabilità della sanzione reintegratoria” (Tribunale Milano 29 dicembre 2006 in D.L. Riv. critica dir. lav. 2006, 4, 1272);
  • “In caso di illegittimo licenziamento del socio lavoratore, qualora la cooperativa abbia contestualmente disposto anche l’ esclusione dello stesso dalla compagine sociale, il Giudice, non potendo fare applicazione dell’ Art. 18 st. lav. (stante l’ espressa esclusione di cui all’ Art. 2 L. 3 aprile 2001 n. 142) deve applicare le sanzioni proprie del regime di stabilità obbligatoria di cui all’ Art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604″ (Tribunale di Milano, 19 aprile 2005, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2005, 276).
  • “Ai fini della configurazione del rapporto tra una cooperativa di produzione e lavoro ed il socio d’ opera, lo scopo mutualistico di assicurare ai singoli soci una continuità di lavoro e piè favorevoli condizioni di guadagno e la previsione di remunerazioni predeterminate a favore dei soci lavoratori, non consentono di individuare gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro dipendente, nè di effettuare una equiparazione della peculiare disciplina associativa a tale rapporto. (Nella specie, la S.C., inquadrato il rapporto in questione come esclusivamente associativo, non ha ritenuto assimilabile la esclusione abusiva del socio al licenziamento illegittimo, nè ha ritenuto applicabile, in via analogica, l’ Art. 18 della legge n. 300 del 1970)” (Cass. Civile, Sez. Lav., 18 agosto 2004, n.16072, in Giust. Civ. Mass. 2004, 7-8).
  • “L’ applicabilità dell’ Art. 2 L. 3 aprile 2001 n. 142 non è subordinata all’ approvazione del regolamento di cui all’ Art. 6 L. cit. che non è abilitato a intervenire in materia di risoluzione del rapporto; in applicazione di detto Art. 2 il Giudice non può fare applicazione dell’ Art. 18 st. lav. per essere stato il licenziamento adottato insieme all’ esclusione…..” (Tribunale Genova 12 novembre 2002 in D.L. Riv. critica dir. lav. 2003, 467);
  • “Poiché la società cooperativa di produzione e lavoro ha scopo mutualistico, non ha fini di lucro e non assume la posizione di datore di lavoro, la prestazione da parte dei soci di attività lavorativa non determina il sorgere di un rapporto di lavoro subordinato, così che l’ esclusione non comporta l’ applicabilità delle tutele dell’ Art. 18 St. lav.; infatti, l’ Art. 4; comma 1 e l’ Art. 8 comma 2 L. n. 236 del 1993 e l’ Art. 1 comma 7 L. n. 451 del 1994, che estendono al rapporto del socio istituti propri del rapporto di lavoro subordinato (in tema di intervento straordinario di integrazione salariale e di licenziamenti collettivi), non innovano la natura della relazione fra il socio e l’ impresa cooperativa e non determinano una generale assimilazione con il rapporto di lavoro, al di là delle ipotesi previste in modo specifico dal legislatore, nella sua discrezionalità” (Cassazione civile,  sez. lav., 24 dicembre 1997, n. 13030,  Riv. it. dir. lav. 1998, II, 837).

Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, Sentenza n. 351 del 30 ottobre 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.577/2009 del registro generale contenzioso promossa da

***********

rappresentato e difeso dall’Avv. *********** e dall’Avv.************** di Milano, nonché dall’Avv. ********* di Gallarate, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in****************, giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

*****************

in persona del suo Presidente **************

rappresentata e difeso dall’Avv. ************di Busto Arsizio e dall’Avv. Massimo Goffredo di Milano. ed elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, *********** presso lo studio dell’Avv.**********, giusta procura in calce alta copia notificata del ricorso

convenuta

Oggetto: impugnazione delibera e licenziamento.

Motivi della decisione

Il ricorrente era socio della cooperativa convenuta in virtè dell’accoglimento della domanda di adesione inoltrata dal ricorrente stesso in data 30.11.2007 (doc.3 ric.) e lavoratore a tempo indeterminato alle dipendenze della cooperativa a decorrere dall’1.12.2007 come addetto al servizio di avvolgimento bagagli.

Il rapporto di lavoro intercorso fra le parti in causa ha una sua specifica disciplina, diversa per alcuni profili da quella ordinaria.

In particolare, alla fattispecie in esame non si applica l’Art.18 L300/70 invocato dal ricorrente.

Ai sensi dell’Art. 9 della L. 30/2003 il rapporto di lavoro del socio di cooperative si estingue oggi, ex lege, automaticamente, con il venir meno del rapporto sociale, a seguito della delibera di esclusione. Il legislatore del 2003, modificando, con l’Art. 9 della legge n.30, l’Art.5 della legge 142/2001 ha stabilito infatti che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità agli Art. 2526 e 2527 c.c.” (recte 2532 e 2533 c.c.).

Non essendo richiesto un licenziamento per estinguere il rapporto di lavoro, la delibera di esclusione produce effetti estintivi di entrambi i rapporti (associativo e lavoristico) insiti nella complessa posizione giuridica attribuita dalla legge 142/01 al socio lavoratore; ma ciò non autorizza a qualificare come licenziamento un atto ontologicamente differente quale è la delibera di esclusione dalla cooperativa.

La soluzione adottata dalla novella del 2003 appare coerente con le previsioni generali in materia mutualistica, dettate ora dall’Art. 2533 c.c. (come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), il quale prevede che: “lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti” (sempre che l’atto costitutivo non preveda diversamente).

Quindi oggi lo scioglimento dei vincolo sociale determina automaticamente ope legis l’estinzione del rapporto lavorativo, quale che sia la natura di quest’ultimo (subordinata, parasubordinata, autonoma) e non richiede alcun ulteriore atto risolutivo; nel caso di rapporto di lavoro a carattere subordinato non è necessaria l’intimazione di un licenziamento. Si può dunque affermare che, ai fini dell’estinzione del rapporto di lavoro del socio, non dovranno applicarsi le norme sui licenziamenti, mancando (per previsione di legge) un atto definibile come tale.

Il rinvio dell’Art. 5, 2° c. l. 142/2001 alle ipotesi di esclusione previste dall’Art. 2533 c.c. ha comportato un vero e proprio assorbimento di disciplina: il rapporto di lavoro del socio lavoratore, nella fase estintiva (quando viene meno il rapporto associativo) è regolato non dalle norme sue proprie – né sul piano formale né su quello della giustificazione – ma da quelle del rapporto associativo e la legittimità del recesso da quest’ultimo rapporto costituisce l’unico parametro di riferimento.

In altre parole, il giudizio di legittimità dovrà riguardare esclusivamente la delibera di esclusione.

In ordine alle causali, è sufficiente che sussistano le cause di esclusione di cui all’Art. 2533 c.c.

Va peraltro tenuto in conto che l’Art. 2533 c.c. (a seguito della novella del d.lgs. n. 6/2003) enumera ora quali cause di esclusione della cooperativa (in precedenza disciplinate dall’Art. 2527 cc.) non solo “le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, ma anche le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano “dal regolamento o dal rapporto mutualistico“.

La legge ricomprende così esplicitamente anche la violazione delle obbligazioni nascenti dal rapporto di scambio sottostante, quindi di lavoro, tra le causali dell’esclusione dal rapporto sociale (tra le fonti della responsabilità negoziale che consegue dall’adesione al patto associativo). Di piè vi è che gli inadempimenti del rapporto mutualistico (contratto di scambio e di lavoro) rilevanti ai fini dell’estinzione del rapporto associativo potrebbero essere ulteriormente ampliati dall’autonomia negoziale; perché l’Art. 2533 n. 1 c.c. (come già l’Art. 2527 c.c.) prevede che l’esclusione da socio possa aver luogo in tutti “i casi previsti dall’atto costitutivo”.

Sul piano sostanziale ciò significa che è possibile riconoscere come cause di esclusione anche fatti esclusivamente rilevanti sul piano del rapporto di lavoro (e non riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo).

Dal momento che l’estinzione automatica è comminata proprio dalla legge, non può nemmeno essere invocata l’inderogabilità delle norme di lavoro in materia di licenziamento: la qualificazione della causale è operata dal legislatore come idonea a determinare l’estinzione ipso iure del rapporto di lavoro.

Si tratta di verificare se nel caso in esame il comportamento contestato al ricorrente rientra fra le inadempienze stabilite dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dal rapporto mutualistico o se rientra nei casi di esclusione previsti dall’atto costitutivo.

Per quanto concerne la competenza a decidere della controversia rimane ferma quella funzionale del giudice del lavoro: l’impugnazione del provvedimento di esclusione includa sempre e comunque una questione (o causa o domanda) di lavoro, perché l’esclusione estingue anche il rapporto di lavoro; sussiste pertanto sempre connessione tra due domande ed in caso di connessione continua a prevalere il rito di lavoro.

Sul piano sostanziale va invece ribadito che, ai fini del giudizio, rilevano soltanto i requisiti di validità formale, procedurale e sostanziale della delibera di esclusione la cui caducazione consentirebbe comunque, per converso, la reviviscenza ex tunc (ed in via automatica) del rapporto di lavoro; non può trovare l’applicazione dell’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori (domandata in ricorso) essendovi anche su questo punto puntuale previsione normativa ostativa: la legge 142 ha stabilito — e continua a stabilire — all’Art. 2, 1° comma che “ogni volta che venga a cessare col rapporto di lavoro anche il rapporto associativo” non si applica al licenziamento l’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori sulla reintegra nel posto di lavoro.

Nel caso in esame la cooperativa ha escluso il socio adottando una delibera di esclusione: e come già detto, secondo l’Art. 5, 2° comma L. 142/200, novellato dall’Art. 9 della 130/2003, “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberato sul rispetto delle previsioni statutarie e in conformità agli articoli 2526 e 2527 del codice civile“.

L’Art.8 del regolamento di ************** (doc.2 conv.) prevede che il lavoratore “ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro” e che “l’inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni contenute nel regolamento può dar luogo, a seconda della gravità delle infrazioni, all’applicazione dei seguenti provvedimenti: a) richiamo verbale: b) ammonizione scritta; c) multa…; d) sospensione dal lavoro e dallo retribuzione…; e) provvedimento di esclusione“.

Nel caso in esame, secondo la delibera impugnata in giudizio, il ricorrente si sarebbe reso responsabile di una serie di ritardi che legittimavano la esclusione dalla cooperativa perché gravemente lesivi degli obblighi fondamentali del rapporto sociale per come previsto dal regolamenti.

Dalle lettura degli atti di causa è emerso che il ricorrente è giunto in ritardo al lavoro a partire dal mese di gennaio 2008 ogniqualvolta doveva iniziare il turno alle ore 5.00. Mentre inizialmente il ritardo è stato “tollerato”, nel senso che furono rivolti al lavoratore solo dei richiami verbali, all’inizio del 2009 il ritardo è stato contestato con tre lettere consecutive, seguite dalla delibera di esclusione. Non si può condividere la tesi di parte ricorrente secondo la quale, non essendo giunte al lavoratore contestazioni formali del ritardo sin dai primi mesi del 2008, si sarebbe consolidata una modifica dell’orario per fatti concludenti. In realtà il lavoratore, anche prima delle contestazioni scritte, aveva ricevuto dei richiami verbali e la cooperativa gli aveva offerto il trasferimento della sede di lavoro per venire incontro alla sue difficoltà logistiche. Queste ultime, infine, non possono ricadere sul datore di il lavoro, col quale fin dall’inizio del rapporto, era stato concordato un preciso orario di lavoro, che il ricorrente si era obbligato a rispettare (doc. 11 conv).

Si deve tener conto, inoltre. del danno che il ritardo provocava alla convenuta, costretta a rimpiazzare il lavoratore assente con altro dipendente per non lasciare scoperta la postazione di lavoro.

Tutto ciò è sufficiente, a parere della scrivente, per sostenere la legittimità dell’atto adottato dalla Cooperativa alla stregua del regolamento ed in conformità alla legge.

Il ricorso deve essere quindi respinto: le spese possono compensarsi per la qualità delle parti e la natura della controversia.

P.Q. M.

  • Respinge il ricorso.
  • Compensa le spese.

Busto Arsizio,30.10.2009

Giudice del Lavoro

Dott.ssa Franca Molinari


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