Impugnazione Licenziamento – Exceptio Iudicati – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4019 del 19 Settembre 2008 )

TRIBUANLE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Lavoro

N. 1051/08 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

UDIENZA DEL 31.7.2008

N.3801/06 R.G.L.

D.ssa Paola Tanara quale giudice del lavoro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

G.C. con I’ Avv.to G. P.

RICORRENTE

CONTRO

A. S.P.A. con I’ Avv.to Massimo Goffredo

RESISTENTE

Oggetto: impugnativa licenziamento disciplinare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell’ Art. 414 C.P.C. depositato in data 09.05.2008 il sig. G. C. dipendente A. con mansioni di conduttore di automezzo di trasporto di materiali di pulizia, chiedeva che il Tribunale adito, dichiarasse l’ illegittimità del licenziamento disciplinare, con le conseguenti declaratorie di legge, intimatogli con raccomandata del 27.9.2007 del seguente tenore:” Con nostra lettera di contestazione del 17.9.2007, da intendersi qui integralmente richiamata, Le avevamo addebitato il fatto che Lei è stato visto ripetutamente e cioè nei gg. 4-8-11 settembre 2007, in orario di lavoro e indossando la divisa aziendale, all’ esterno di un locale pubblico la Pizzeria Di G. Via Santa R. n. 14 mentre sgombrava i tavoli di detto locale.

Le avevamo inoltre addebitato di aver lasciato incustodito il mezzo aziendale a Lei assegnato e di essere al di fuori della zona di sua competenza.

A fronte di tale contestazione ci è pervenuta, datata 21.9.2007 una sua comunicazione in cui Lei si limitava ad affermare di non essere mai stato nel locale < di G.> di via Santa R. n.14.

Tali sue giustificazioni appaiono irrealistiche e reticenti posto che quanto le è stato addebitato era stato rilevato direttamente in loco dai nostri dipendenti. Sia la rilevanza della sua condotta, anche in termini di reiterazione consistente nell’ abbandono dei Suo compiti per dedicarsi ad attività a favore di terzi, per di piè in orario di lavoro e indossando i segni distintivi della nostra società, sia il fatto che ci abbia fornito delle giustificazioni inconsistenti, fermano l’ estrema gravità della Sua condotta e la sua mancanza di qualsiasi ravvedimento.

Ciò fa venir meno altresì l’ elemento fiduciario del rapporto che quindi è da intendersi con la presente con effetto immediato. Distinti saluti“.

Lamentando preliminarmente, invero del tutto genericamente, la violazione dell’ Art. 7 SL., contestava nel merito la veridicità del fatti addebitati ed in ogni caso rilevava la sproporzione del licenziamento.

Si costituiva ritualmente la società la quale, dopo aver rappresentato che il licenziamento di cui al ricorso era già stato impugnato con esito negativo per asseriti vizi formali con sentenza emessa in data 28.4.2008 avverso la quale era stato impugnato con esito negativo per asseriti vizi formale con sentenza emessa in data 28.4.2008 avverso la quale era stato proposto l’ appello, chiedeva in principalità l’ inammissibilità del ricorso per il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile e nel merito il rigetto del ricorso.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e il giudice emetteva sentenza dando lettura del dispositivo conforme a quello trascritto in calce, riservandosi la redazione della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Occorre preliminarmente esaminare la domanda di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente.

Risulta documentalmente che il licenziamento di cui al presente procedimento è già stato fatto oggetto d’ impugnazione sotto il profilo formale con precedente ricorso nel quale, il ricorrente assumendo la violazione dell’ Art. 7 S.L., si doleva che la dovuta specificazione della contestazione era intervenuta successivamente alla lettera di licenziamento con conseguente impossibilità per il ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa.

Il ricorso veniva rigettato con sentenza del 28.4.2008, nella quale il giudice del Lavoro, rilevando l’ inammissibilità di una scissione in tempi distinti dell’ esame della legittimità formale e della legittimità sostanziale del licenziamento e quindi la non necessità per la società di svolgere domanda riconvenzionale affinché il provvedimento impugnato venisse esaminato anche nel merito, esaminava il provvedimento espulsivo alla luce delle censure mosse in ricorso.

Orbene ritiene il Giudice che tale pronuncia impedisca l’ esame dell’ odierno ricorso e ciò in virtè del principio giurisprudenziale secondo il quale il giudicato non investe solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione (“giudicato esplicito”) ma anche quelle che ne costituiscano presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione (“giudicato implicito”).

Pur consapevole dell’ esistenza anche di un diverso orientamento in relazione alle impugnative di licenziamento (cfr. Cass. sez. L. 8217 del 16.6.2000) reputa questo giudicante, che il principio poc’ anzi invocato non possa essere suscettibile di deroghe in ragione delle necessità di economia processuale.

Diversamente infatti, si consentirebbe, così come è avvenuto nel caso di specie, di duplicare inutilmente i procedimenti laddove fin dall’ inizio il ricorrente è in grado di formulare in un unico ricorso ogni possibile domanda consentendogli in tal modo di conoscere nel primo giudizio le eventuali difese di controparte anche in relazione a censure non esplicitate nel primo ricorso; ed è di tutta evidenza che una simile conoscenza da parte del ricorrente altera la tempistica e la dialettica processuale voluta dal legislatore avvantaggiando ingiustificatamente la parte ricorrente.

Si reputa, pertanto, che la statuizione già intervenuta impedisca un nuovo riesame della legittimità del licenziamento ” de quo” . E la legittimità di quella statuizione non può che essere oggetto di vaglio da parte di un giudice di secondo grado.

Per le ragioni esposte, non si è ritenuto di procedere all’ esame della legittimità sostanziale del provvedimento espulsivo impugnato.

In conclusione il ricorso va rigettato in quanto inammissibile.

La qualità delle parti, la natura processuale della questione affrontata, rendono opportuna l’ integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Milano 31. 7.2008

Il Giudice

Dr. Paola Tanara

Depositata in Cancelleria il 19.09.2008


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