Licenziamento collettivo e mobilità

Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 n. 223/91, la comunicazione di cui all’art. 4, comma nove, che fa obbligo di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare (nella specie, questo controllo non era stato reso possibile a causa della mancata indicazione da parte del datore di lavoro dei criteri di valutazione comparativa applicati in concreto e, pertanto, la Corte ha confermato la illegittimità del licenziamento del lavoratore).

(Cass. 16 febbraio 2010 n. 3603, in Diritto & Giustizia 2010)

In tema di licenziamenti collettivi, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ed è onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il piè ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata. Cosicché, non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (nella specie, la Corte ha confermato l’illegittimità di un licenziamento per riduzione del personale perché non erano stati rispettati i criteri di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità; la società aveva effettuato la comparazione tra i lavoratori non con riferimento all’intero complesso aziendale, ma separatamente per le due sedi senza comprovare le ragioni specifiche della comparazione separata).

(Cass.2 dicembre 2009 n. 25353, in Diritto & Giustizia 2009)


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