Previdenza – Gestione Commercianti e Gestione Separata – Divieto Doppia Iscrizione – (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010)

La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato un principio già recepito dalla giurisprudenza di merito, come da sentenze sotto riportate per cui: “L’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 prescrive ai soggetti che esercitano varie attività autonome l’iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti prevista per l’attività che svolgono prevalentemente.
La regola vale anche per il socio di S.r.l. che eserciti contemporaneamente attività diretta e di amministratore.
Compete all’Inps determinare la gestione cui iscrivere il soggetto in funzione della sua attività prevalente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro – Dott. Atanasio – all’udienza di discussione del 21/07/08
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

( ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. )

Nella causa iscritta la numero 3288/2006 r.g.l. promossa da

R.L.M.

con il proc. Dom. Avv. Massimo Goffredo

RICORRENTE

CONTRO

I. e S. con il proc. dom. Avv. T.

RESISTENTI

OGGETTO:iscrizione alla gestione separata o alla gestione commercianti del socio lavoratore e amministratore di S.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice:

Rilevato che:

Il ricorrente ha convenuto in giudizio I., la S. ed E. opponendosi alla cartella esattoriale 068 2006 00088058 09 000, notificata il 23.3.2006 avente ad oggetto un credito di €.18.890,48 chiede in via preliminare di sospendere l’ esecuzione del ruolo e nel merito di dichiarare l’incompatibilità della doppia iscrizione, di dichiarare inesistente e non dovuto il credito portato dalla cartella e di annullarla, con vittoria di spese;

L’ I. si è costituito contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese;

È rimasta contumace l’E.;

considerato che:

la cartella è stata emessa sulla base della norma contenuta nell’ Art. 1 co. 203 della L. 662/96 la quale dispone l’ obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale per i soggetti che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

peraltro la ricorrente è già iscritto alla gestione separata di cui all’ Art. 2 comma 26 L. 335/95 in quanto esercita attività di lavoro autonomo percependo compensi derivanti dal rapporto di collaborazione con la società C.;

rilevato che :

la giurisprudenza della Cassazione con sentenza in data 5.10.07 n. 20886 (e successivamente con le sentenze n. 148 dell’ 8gennaio 2008; n. 288 del 10.1.2008; e n. 4676 del 22.2.2008) ha stabilito che “In applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, Art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, Art. 1, comma 203, colui che nell’ ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’ obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l’ attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’ incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’ I.N.P.S. decidere sull’ iscrizione all’ assicurazione corrispondente all’ attività prevalente”.

l’ I. tuttavia nel caso di specie non ha affatto dedotto ed indicate le ragioni per le quali ha ritenuto l’ attività di socio lavoratore prevalente rispetto a quella di socio amministratore ciò che avrebbe giustificato la richiesta di pagamento e l’ emissione della cartella qui opposta;

considerato pertanto che:

va dichiarata l’ Inesistenza del credito penato dalla cartella esattoriale 068 2006 00088058 09 000, notificata il 23;3.2006 avente ad oggetto un credito di €.18.890,48;

le spese devono essere compensate in ragione della novità costituita dei recenti arresti giurisprudenziali .

P.Q.M.

dichiara l’ inesistenza del credito portato dalla cartella esattoriale 068 2006 00088058 09 000, notificata il 23.3.2006 avente ad oggetto un credito di €.18.890,48; spese compensate.

Milano, 21 Luglio 2008

Il Giudice
Dott. Atanasio

Depositata in Cancelleria il 21 Luglio 2008


Nello stesso senso si è pronunciata anche la Cassazione nelle sentenze di seguito specificate, delle quali si riporta la massima “In applicazione del comma 1 dell’art. 29 l. 160/1975, come sostituito dal comma 203 dell’art. 1 l. n. 662/1996, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’Inps decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente” (Cassazione civile , sez. lav., 05 ottobre 2007, n. 20886) “Al fine di evitare la duplicazione di rapporti assicurativi e di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, l’art. 29 l. n. 160 del 1975, come sostituito dall’art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996, prevede un unico rapporto assicurativo con riferimento alla attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente. Ne consegue che colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione competente in relazione all’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza, fermo restando l’onere dell’Inps di decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente, essendo incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto” (Cassazione civile , sez. lav., 17 gennaio 2008, n. 854).

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

In nome del popolo italiano

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all’udienza del 2.2.2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2199/2009+4199/2009+6247/2009+7312/09 R.G. lavoro, e vertente

TRA

G. A., elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 18, presso lo studio dell’avv. Massimo Goffredo che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo

Opponente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Opposto

E

S.C.C.I. S.p.A., Società di cartolarizzazione crediti lnps

Opposto

EQUITALIA ESATRI S.pa

Opposto

FATTO e DIRITTO

Con ricorsi depositati in data 20.3.2009 (proc. n. 2199/2009), 22.5.2009 (proc. n. 4199/2009), 27.7.2009 (proc. n. 6247/2009) e 22.9.2009 (proc. n. 7312/09) parte ricorrente proponeva opposizione avverso le cartelle n. XXXXXXXXX con le quali veniva intimato il pagamento di determinate somme a titolo di contribuzione per l’iscrizione alla Gestione speciale commercianti.

La ricorrente contestava la sussistenza del credito iscritto a ruolo e concludeva, quindi, perché, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà della cartella e, nel merito, fossero annullate le cartelle con vittoria di spese del giudizio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio nei confronti dell’INPS, della S.C.C.I. e dell’ EQUITALIA ESATRI S.pa., si costituiva l’INPS anche per la società S.C.C.I., nonchè la società Equitalia Esatri Spa, ribadendo la legittimità della pretesa e concludendo per il rigetto dell’opposizione con rivalsa delle spese di lite.

Disposta la riunione dei procedimenti n. 4199/2009, n. 6247/2009 e n. 7312/09 al procedimento n. 2199/2009, per connessione oggettiva e soggettiva, non apparendo necessaria alcuna istruttoria, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Ed infatti, la ricorrente è amministratore unico e socio lavoratore della XXXXX srl; la società in questione esercita il commercio all’ingrosso di saponi, detersivi ed altri prodotto per la pulizia, senza occupare personale dipendente. La ricorrente in ragione dell’attività di amministratore unico è iscritta dall’anno 2001 alla gestione separata dell’INPS (lavoratori parasubordinati), di cui all’Art. 2, comma 26, Legge 335/1995, ed ha versato sempre i relativi contributi IVS in ragione del reddito percepito. La ricorrente evidenziava, da un punto di vista squisitamente di diritto, l’incompatibilità della doppia iscrizione. Di contro l’INPS sosteneva la praticabilità della doppia iscrizione, sottolineando la natura confessoria della stessa dichiarazione rilasciata dalla ricorrente nel corso dell’ispezione dalla quale emergeva, unitamente alle risultanze della documentazione aziendale acquista, che la stessa partecipava direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, anche in ragione del fatto che l’azienda non occupava personale dipendente. Orbene, le argomentazioni dell’INPS non convincono ma soprattutto contrastano con il recente ma già consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante sent. deI 5.10.2007 n.20886, del 10.1.2008, n. 288, del 22.5.2008 n. 13215). La Suprema Corte di Cassazione, nell’individuare la normativa che disciplina la materia, ha precisato che:

  • l’Art. 2, comma 26 della legge n. 355/1995, riguarda i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Art. 49, comma 1, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione subordinata e continuativa di cui al Testo Unico, Art. 49, comma 2, lett. a, e gli incaricati di vendita a domicilio..) e per i quali, a decorrere dall’ 1.1.1996, è prevista l’iscrizione presso l’apposita gestione separata e finalizzata all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
  • l’Art. 1, comma 203, legge 23.12.1996, n. 662, che ha sostituito la L. 3.6.1975, n. 160, Art. 29, comma 1, riguarda gli esercenti attività commerciali, e per i quali ha disposto l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22.7.1966, n. 613, e suc. mod. ed int., purchè i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia…; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso… di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli;
  • l’Art. 1, comma 208, legge 23.12.2996, n. 662, riguarda i lavoratori autonomi che esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, e per i quali ha disposto l’iscrizione nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, riservando all’TNPS di decidere sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’ attività prevalente.

È proprio la portata ampia di quest’ultima disposizione che consente di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria in unico rapporto assicurativo, individuato in ragione della prevalenza dell’attività svolta, e ciò al fine di evitare la duplicazione di rapporti assicurativi.

Precisa la Suprema Corte che “ogni attività che rientra nell’ampio spazio delineato dall’Art. 1, comma 208 ( “i soggetti di cui ai precedenti commi”) resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza; un obbligo di iscrizione, previsto dall’Art. 1, comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile. Di conseguenza, colui che chieda l’iscrizione nell’elenco degli esercenti attività commerciale ex L. 23.12.12996, n. 662 (ove, peraltro, si presuppone che l’attività esercitata abbia carattere della “prevalenza”: comma 203), è assoggettato, nello svolgimento di una pluralità di attività al criterio della prevalenza. 11 carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni. Nei confronti dell’iscrizione prevista dalla L. 23.12.1996, n. 662, Art. 1 comma 203, “forma diversa di assicurazione obbligatoria” è anche quella disciplinata dalla “gestione separata” prevista dalla L. n. 335 del 1995, Art. 2, comma 26. Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità” (Cass. 5.10.2007, n. 20886).

In definitiva la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della L. 3.6.1975 n. 160, Art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23.12.1996, n. 662, Art. 1, comma 203, colui che nell’ambito d’una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di Chiede iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile consistenza delle due corrispondenti iscrizioni è onere dell’INPS decidere sull’ iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”. L’onere dell’INPS si giustifica in ragione del fatto che le dichiarazioni contenute nella domanda di jscri.zi01e nell’elenco dei soci lavoratori delle società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale costituiscono adempimento di un obbligo di legge e non hanno valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’istituto previdenziale. Nel caso in esame non ha nemmeno dato indicazioni circa la prevalenza dell’attività svolta dalla ricorrente. Infatti, nel verbale di accertamento del 27.5.2005 si dà solo atto che la stessa ricorrente aveva dichiarato di aver presentato domanda di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS con raccomandata del 22.1.2003 e che si occupava personalmente dell’ attività aziendale. Alcuna indicazione è stata fornita in ordine alla prevalenza dell’ attività di gestione rispetto a quella di amministratore della società.

Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati ovvero di incompatibilità della duplice iscrizione, consegue 1’accoglimento del ricorso. In ragione della soccombenza, l’LNPS va condannato alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in €2.500,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta, con ricorsi depositati in data 20.3.2009, 22.5.2009, 27.7.2009 e 22.9.2009 da G. A. nei confronti dell’INPS, in persona del rapp.te p.t., ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede: accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla le cartelle opposte.

Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 2 febbraio 2010.


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