Contratto a tempo determinato – Patto di prova – Indicazione Mansioni Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4692 del 13 novembre 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. SILVIA RAVAZZONI
ha pronunciato la seguente contestuale

SENTENZA

nella causa N. 4807/2009 R.G. promossa da:

XXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv. XXXXXXXXXXX e, con elezione di domicilio in XXXXXXXXXXXXXX presso e nello studio dell’ avv. XXXXXXXXXXXXX;

RICORRENTE

CONTRO:

XXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio degli avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO e, con elezione di domicilio in Via Lamarmora, 18 20122 MILANO, presso e nello studio dell’avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO;

RESISTENTE

Oggetto: contratto a tempo determinato, licenziamento in prova

Sulla base delle seguenti motivazioni:

In fatto:

I fatti di causa sono pacifici: la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 primo comma D..Lgs 368/2001 per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, con inquadramento al primo livello CCNL impianti sportivi in qualità di Club Manager, con un patto di prova di sei mesi. Il contratto è stato stipulato con la seguente causale “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che consistono in una espansione dell’attività aziendale“. Con lettera in data 23 febbraio 2009 la ricorrente è stata licenziata per mancato superamento della prova. Lamenta la ricorrente: la nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni o genericità delle stesse, nonché per avere il datore di lavoro comunicato il mancato superamento della prova con lettera in data 23.02.2009 consentendo però la prosecuzione del rapporto fino al 26 febbraio 2009. Ha poi eccepito la nullità del termine in considerazione della genericità delle ragioni giustificative indicate. Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In diritto:

Il ricorso non può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.

  1. Nel caso in esame la società convenuta nel contratto 10.11.2008 ha espressamente dichiarato che l’assunzione veniva effettuata ai sensi dell’art 1 D. Lgs. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che consistono in una espansione dell’attività aziendale “.

    La clausola è formalmente legittima in quanto specifica il motivo dell’assunzione, tuttavia deve rilevarsi che la società convenuta avrebbe dovuto provare l’effettiva ricollegabilità della singola assunzione a termine all’ipotesi prevista. Nel caso in esame invece è la stessa parte convenuta nella memoria di costituzione ad affermare che il motivo dell’assunzione della ricorrente non è da rinvenirsi nell’espansione dell’attività dell’azienda bensì nella conversione della tipologia del centro, da “format di lusso” ad una tipologia “XXXXXXXXX” con target di clientela differente.

    In accoglimento della domanda va pertanto dichiarato nullo il termine apposto al contratto de quo con conseguente qualificazione del contratto come contratto a tempo indeterminato fin dall’origine.

  2. Ritiene il giudicante che il patto di prova apposto al contratto a termine stipulato tra le parti sia valido. Non può considerarsi generica l’indicazione delle mansioni con la dicitura Club Manager in quanto tale indicazione va completata da un lato con il riferimento contenuto nel contratto all’inquadramento nel primo livello impiegati del contratto collettivo di settore, che comprende i lavoratori con “funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate”, dall’altro considerando che la stessa ricorrente nel curriculum presentato alla società ha indicato di avere svolto mansioni di Club Manager presso i precedenti datori di lavoro XXXXXXXX e XXXXXXXX.

    Da tali elementi deve quindi dedursi che certamente la lavoratrice era ben consapevole delle mansioni che le erano state affidate.

    Irrilevante è poi la modalità di cessazione del rapporto. Come è noto il recesso dell’imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale. La società ha comunicato il licenziamento per mancato superamento della prova con lettera 23 febbraio 2009, la legge non prevede nessuna modalità specifica per tale tipo di licenziamento e nulla vieta al datore di lavoro di stabilirne un’efficacia differita di un paio di giorni dalla comunicazione. Nessuna allegazione è poi contenuta nel ricorso sulla sussistenza di un motivo illecito di licenziamento sicché il licenziamento per mancato superamento della prova deve ritenersi legittimo. Devono conseguentemente quindi essere rigettate le altre domande di cui al ricorso, relative alla declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze cui all’articolo 18 l. 300/70, o in via subordinata all’applicazione della stabilità obbligatoria. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in considerazione della parziale reciproca soccombenza

P.Q.M.

il giudice definitivamente pronunciando ha così deciso; dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al primo livello CCNL impianti sportivi nel periodo dal 10 novembre 2008 al 26.02.2009. Rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite. Fissa il termine di 60 giorni per deposito della sentenza

Milano, 13 novembre 2009

il Giudice

Dott. SILVIA RAVAZZONI

N.B. La Giurisprudenza si è piè volta pronunciata sulla questione chiarendo che:

  • “Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’ oggetto, la quale può essere operata anche “per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il patto di prova in relazione alle qualifiche di addetto al magazzino riconducibili al quarto livello del c.c.n.l. commercio)”, Corte di Cassazione civile sez. Lavoro Sentenza del 20 maggio 2009, n. 11722 (Giust. Civ. Mass. 2009, 5, 799);
  • “La specifica indicazione delle mansioni oggetto del patto di prova, può essere operata anche “per relationem” alla qualifica di assunzione, ove questa corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica”, Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 aprile 2008, n. 9249 (banca dati UNICOLAVORO);
  • “Il patto di prova deve contenere la specifica indicazione delle mansioni espletande. Tale onere può essere assolto anche quando la specificazione avvenga per relationem”, Corte d’ Appello civ. Milano Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 24 aprile 2007, n. 372;
  • “Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’ oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alla qualifica di assunzione, ove questa (come nella specie) corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica”, Corte di Cassazione civ. Sezione Lavoro 9 giugno 2006, n. 13455, D&G – Dir. e giust. 2006, 37, 39 (Giust. civ. Mass. 2006, 6)


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