Recupero Contributi Derivanti Da Sgravi Per CFL – Accoglimento Opposizione A Cartella Esattoriale – ( Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 567 del 10 Febbraio 2009 )

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

Da

M. D. INC.

Avv.to Goffredo

contro:

INPS .SCCI S.p.A.

Avv.to M.

EQUITALIA ESATRI S.p.A.

Avv.to V.

OGGETTO: opposizione alla cartella esattoriale nr. 068 2007 02210297 64 000

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha avanzato opposizione alla cartella esattoriale nr 068 2007 02210297 64 000 notificata il 30.8.07 per la riscossione della somma di € 1.300.878,04 iscritta a ruolo a titolo di recupero dei contributi derivanti dagli sgravi fruiti per contratti formazione lavoro con riferimento agli anni 1997 – 2001; recupero disposto a seguito della decisione della Commissione Europea 11.5.99 nr. 128 e della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7.3.2002 con riferimento agli anni 1997-2001.
Devono preliminarmente essere rigettate le questioni relative ai vizi formali della cartella per genericità e difetto di specificazione in quanto le stesse, essendo inerenti a situazioni relative alle modalità di recupero, devono essere fatte valere nelle forme e con le modalità temporali previste dall’ Art. 617 c.p.c. per l’ opposizione agli atti esecutivi, forme e modalità che non risultano invece osservate nel presente giudizio. Basti rilevare il mancato rispetto dei termini stabiliti per legge a fronte di un’ opposizione depositata l’ 8.10.2007 per una cartella notificata il 30.8.07. Per quanto attiene l’ eccepita decadenza per tardività dell’ iscrizione a ruolo operata dall’ ente, si rileva che la stessa era effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie succedutesi negli anni e che hanno posticipato il termine di decadenza per l’ iscrizione a ruolo di contributi previdenziali.
Si osserva infatti che l’ Art. 36 co. 6 del D. Lgs. 46/99 prevede che le disposizione contenute nell’ Art. 25 ( relativo ai termini di decadenza per l’ iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali ) si applichino ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alfa data di entrata di vigore dello stesso decreto avvenuta il 1.7.1999. Tale termine tuttavia era prorogato prima al 1.1.2001 dal D.L. 346/2000 e quindi al 1.1.2004 dall’ Art. 38 co. 6 L. 289/2002 con la conseguenza che i contributi dovuti per periodi anteriori a tale data non sono soggetti al termine di decadenza previsto dal suddetto Art. 25 applicabile solo ai contributi relativi ai periodi successivi.
Per quanto attiene la inidoneità delle riduzioni contributive fruite dall’ opponente ad incidere sugli scambi tra gli stati membri non trattandosi di impresa che effettua esportazioni, si osserva che la sentenza della Corte di Giustizia Europea non ha preso in considerazione solo il rapporto tra imprese che effettuano scambi commerciali tra un paese membro e l’ altro e che per tale ragione si trovano ad operare in condizioni di maggior vantaggio allorché possono usufruire di aiuti da parte del proprio stato ma ha preso in considerazione anche il caso in cui tali aiuti interessino imprese che operano nei settori dei servizi e della distribuzione. Anche in questo caso, se gli aiuti non sono determinati da ragioni eccezionali e nel rispetto di criteri specifici, gli aiuti forniti sono idonei a viziare in maniera ingiustificata il mercato. Osserva invero la Corte “… Parimenti quando uno Sfato membro concede aiuti a imprese che operano nei settori dei servizi e della distribuzione non è necessario che le imprese beneficiarie esercitino esse stesse le loro attività al di fuori del detto Stato Membro affinché gli aiuti influenzino gli scambi comunitari, in particolare qualora di tratti di imprese installate presso le frontiere tra due Stati membri…
Ne consegue pertanto che certamente anche l’ odierna opponente è tenuta ad adeguarsi a quanto affermato dalla Corte Europea.
Nel merito si rileva che in corso di causa, per effetto di una serie di accertamenti eseguiti in collaborazione tra la società e INPS, l’ Istituto ha proceduto allo sgravio della cartella esattoriale relativamente alla posizione di 496 lavoratori che, assunti nel corso del periodo in esame con contratti di formazione lavoro, sono risultati di età inferiore ai 25 anni e come tali in possesso dei requisiti per giustificare il minor versamento di contributi previdenziali ( cfr. dichiarazione INPS 31.10.08 e 9.1.09 ).
A questi vanno certamente aggiunte le ulteriori posizioni di 25 lavoratori per i quali lo stesso Istituto nella comunicazione del 31.10.08 dichiarava di aver accertato che si trattava di 4 disoccupati, 1 laureato e 20 assunti a tempo indeterminato alla scadenza con contratto; tutte figure in possesso dei requisiti di cui alla sentenza della Corte di Giustizia per poter fruire degli sgravi. Peraltro del tutto incomprensibile è la successiva dichiarazione di INPS che ha negato tale primo accertamento in quanto priva di valida e concreta motivazione soprattutto se si considera che l’ esito sopra indicato era il risultato di un confronto incrociato dei dati in possesso di INPS e della società, come riferito dallo stesso istituto.
Per quanto attiene la quota rimanente ritiene questo Giudice che l’ onere di provare la mancanza dei requisiti per godere dei benefici sia a carico dell’ INPS, onere che tuttavia non è stato ottemperato.
Invero la opponente, in applicazione della normativa nazionale vigente all’ epoca, beneficiava della riduzione degli oneri sociali nei termini consentiti.
La Commissione Europea con la sua decisione 2000/128/CE, poi ribadita dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2002, stabiliva che gli aiuti concessi dall’ Italia per l’ assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro erano compatibili con il mercato comune a condizione che comportassero la creazione di nuovi posti di lavoro nell’ impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non avevano ancora trovato un impiego o che avevano perso l’ impiego precedente ovvero che interessassero lavoratori che incontravano difficoltà specifiche ad inserirsi nel mercato del lavoro intendendosi come tali i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati da almeno un anno.
Conseguentemente la Commissione disponeva che l’ Italia desse attuazione ai provvedimenti necessari per il recupero presso i beneficiari degli aiuti illegittimamente concessi.
Ma, sulla base dei principi generali di ripartizione dell’ onere della prova ( Art. 1697 c.c. ) i fatti costitutivi dell’ indebito contributivo devono essere provati da INPS che ha agito, con l’ iscrizione a ruolo, per la ripetizione di un pagamento che ritiene non dovuto per effetto della decisione comunitaria.
Al contrario l’ opponente, che è il convenuto sostanziale, ha il mero onere di contestare i fatti allegati dall’ Istituto creditore a fondamento della sua pretesa.
E’ vero che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che in caso di accertamento e di adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza ed assistenza l’ onere probatorio è a carico dell’ imprenditore; ma è altresì vero che ciò è riferito sempre ai casi in cui queste prestazioni costituiscano l’ oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge.
In questo caso la pretesa di INPS si base sulla decisione comunitaria rispetto alla quale è suo onere dimostrare l’ assenza delle condizioni ( oggettive e soggettive ) che secondo la Commissione e la Corte di Giustizia giustificano le agevolazioni concesse alla società.
A tale onere tuttavia INPS non ha ottemperato posto che non è stato eseguito alcun accertamento preventivo, cosa che certamente l’ ente avrebbe potuto fare tramite il suo servizio ispettivo, ed avendo invece preferito procedere al recupero dì un importo calcolato in maniera indistinta su tutte le assunzioni con contratto di formazione lavoro effettuate dalla società nel periodo in considerazione sulla base della normativa in vigore e prima della ridefinizione dei criteri da parte della Comunità Europea con presunzione di un’ illegittimità complessiva che è rimasta tale non essendo stata supportata da istanze istruttorie adeguate.
Invero quelle prospettate dall’ opposta sul punto sono in parte irrilevanti ( “sentire a chiarimenti il responsabile del processo della sede INPS” ) ed in parte inammissibili quale l’ istanza di ordine di esibizione stante la sua assoluta genericità ( “ordinare alla società l’ esibizione dei libri di legge e dei modelli DM/2 e DM/IO relativi agli anni di causa” ).
Né è configurabile alcuna CTU atteso che questa non è un mezzo di prova ma uno strumento a disposizione del Giudice per acquisire informazioni o chiarimenti tecnici sulla base di quanto già accertato, in istruttoria.
Le circostanze ora esposte pertanto non possono che condurre all’annullamento della cartella ed al rigetto delle ulteriori domande avanzate da INPS.
Stante la novità e complessità della questione e le contrastanti decisioni di merito su questioni del tutto analoghe, si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:
Annulla la cartella esattoriale opposta;

Spese compensate.

MILANO 27 Gennaio 2009

Il Giudice
Carla Bianchini

Depositato in Cancelleria il 10 Febbraio 2009


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