Patto di Conglobamento

Cassazione civile sezione lavoro 7 aprile 2010 n. 8255

Il patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria dei compensi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro per legge o per contratto può essere ammesso solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo, poiché solo in tal caso si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisone del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di un patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, con conseguente impossibilità di considerare automaticamente il c.d. superminimo quale compenso per le ore di lavoro straordinario).

Brevi note

La Suprema Corte ha dovuto verificare se fosse legittimo considerare il trattamento retributivo percepito dal lavoratore oltre i minimi contrattuali (c.d. superminimo) quale compenso per lavoro straordinario, in virtù di una sorta di conglobamento automatico di quanto dovuto per gli straordinari nella retribuzione ordinaria.

La Corte ha però precisato, aderendo ad un consolidato orientamento, che il conglobamento può operare solo in presenza di uno specifico patto intervenuto tra le parti, che non deve comunque – a pena di nullità – compromettere i diritti del lavoratore inderogabilmente previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In assenza di una pattuizione dalla quale emergano i titoli cui si riferisce la retribuzione – ha detto la Corte – opera la presunzione per cui il compenso convenuto relativo alla sola prestazione ordinaria.

Conseguentemente, anche se trattamento retributivo oltre i minimi contrattuali, la società è tenuta al pagamento degli straordinari, mancando un patto di conglobamento tra le parti; non si può, infatti, invocare il suddetto conglobamento automatico dei compensi straordinari nella retribuzione, né tanto meno si può arbitrariamente qualificare il superminimo come un patto di forfetizzazione degli straordinari.

Maggiori approfondimenti sulla questione e in generale sull’istituto in A. Premoli, Il «patto di conglobamento»: requisiti di validità e onere della prova” (nota a Cass. Civ. Sez. Lav. 7.4.2010 n. 8255), prossimamente su D&L Riv. Crit. Dir. Lav. 2010, 2.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 12 novembre 2008, n. 27027

Ai fini della validità del patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, occorre risultino riconosciuti i diritti inderogabili dei lavoratori e che sia determinato quale sia il compenso per il lavoro ordinario e quale l’ammontare del compenso per lavoro straordinario, in modo da consentire al giudice il controllo circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge o in virtù della contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha osservato che correttamente quest’ultima aveva escluso che il conglobamento dello straordinario nel cosiddetto superminimo violasse il diritto inderogabile di un responsabile di filiale di una società di trasporti e spedizioni alla retribuzione del lavoro straordinario secondo le tariffe fissate dalla contrattazione collettiva).

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 19 novembre 2007, n. 23911

Il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva mensile, per essere valido, deve enunciare gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria ed è possibile il controllo giudiziale circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 04 giugno 2002, n. 8097

Il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Sentenza del 20 ottobre 1998, n. 10395

È invalido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi per tredici mensilità, senza che sia enunciato l’importo da erogare per ciascuna voce retributiva. (Nel caso di specie talune voci venivano indicate con i corrispondenti importi, mentre altre venivano genericamente raggruppate nella dizione “etc.”).

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro Civile Sentenza del 21 agosto 1996, n. 7696

Il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro subordinato per legge o per contratto (quali, come in ipotesi nella specie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il compenso per le ferie, il compenso per le festività non godute, e i ratei di trattamento di fine rapporto) può considerarsi valido se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria ed è possibile il controllo giudiziale circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto.


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