Scatti di Anzianità – Computo

Con alcune recenti pronunzie, la Corte di Cassazione (per la prima volta con sentenza n. 11206/2009 e piè recentemente con sentenza n. 21103/2009, di cui si riporta la massima) ha mutato il proprio orientamento, ritenendo legittime le clausole dei contratti collettivi che escludono il periodo di formazione e lavoro ai fini degli scatti di anzianità o dell’automatico superiore inquadramento.

Tuttavia, una successiva sentenza della Corte di Appello di Torino ha aderito al tradizionale orientamento secondo cui tale clausole devono ritenersi nulle.

Cassazione civile sezione lavoro 2 ottobre 2009 n. 21103

Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al comma 5 dell’Art. 3 D.L. 726/1984, conv. dalla l. 863/1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – il contratto collettivo che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione e lavoro, posto che la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro.

Corte Appello Torino sezione lavoro 24 luglio 2009, est. Sanlorenzo

Il tenore letterale dell’Art. 3 comma 5 del D.L. 726/1984, conv. dalla l. 863/1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – pare veramente insuperabile e non può essere in alcun modo derogata dalla contrattazione collettiva. La distinzione tra effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge ed effetti derivanti dalla contrattazione collettiva non trova fondamento nel testo normativo, ove si richiama tout court l’anzianità di servizio. Pertanto, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato ad ogni fine, senza eccezioni (quindi anche ai fini retributivi) nell’anzianità di servizio.

Brevi note

Secondo Cassazione 21103/2009 la previsione dell’Art. 3, comma 5, D.L. 726/84, convertito nella L 863/84, secondo cui “il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto … a tempo indeterminato”, si riferirebbe solamente agli effetti legali dell’anzianità, ma non impedirebbe all’autonomia collettiva di escluderne gli effetti contrattuali della stessa (e, dunque di inserire nei contratti collettivi clausole che escludono il periodo formativo ai fini dell’inquadramento automatico nel livello superiore o degli scatti di anzianità).

Il principale argomento utilizzato nelle motivazioni fa leva su un’interpretazione sistematica dell’Art. 3, comma 5, D.L. 726/84, che andrebbe letto nel quadro complessivo delle disposizioni legali e contrattuali in tema di anzianità di servizio.

In altri termini, la legge non si è mai occupata degli aumenti periodici dell’anzianità di servizio, istituto che trova la sua regolamentazione, differenziata in base al settore, esclusivamente nella contrattazione collettiva; la legge, semmai, si occupa solo di alcuni peculiari effetti che discendono dall’anzianità di servizio (es. per la maturazione del tfr, ai fini della precedenza nell’ambito delle procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni).

Pertanto, la materia degli scatti di anzianità è propria dell’autonomia collettiva, sicché negare la facoltà di escludere il periodo di formazione e lavoro dal computo per gli aumenti retributivi periodici sarebbe – secondo la Corte – non solo un’operazione interpretativa irragionevole, ma addirittura una lesione del principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione.

Infatti, “al legislatore è consentito di condizionare il libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti sindacali nei limiti della necessità di tutela di altri interessi costituzionalmente piè rilevanti”, cosa che non può dirsi con riferimento agli scatti di anzianità.

Di diverso avviso, invece, la Corte d’Appello di Torino, che rifacendosi al tradizionale orientamento della Cassazione (ex plurimis, Cass. sez. lav. 18.8.2000, n. 10961), ha valorizzato sia l’argomento di carattere letterale (cioè il fatto che la norma richiami l’anzianità di servizio tout court, senza distinzioni di sorta), sia quello teleologico, affermando che la ratio dell’Art. 3, comma 5 del D.L. 726/84 è quella di evitare trattamenti discriminatori per coloro che sono stati assunti con cfl.

Pur prendendo atto del mutato orientamento della Cassazione, la Corte torinese osserva che la distinzione tra effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge ed effetti derivanti dalla contrattazione collettiva “non trova fondamento nel testo normativo, ove si richiama tout court l’anzianità di servizio, senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti”.

Resta, quindi, dubbia la legittimità delle clausole che escludono il periodo formativo dal computo degli scatti di anzianità, atteso che il dato normativo dell’art. 3 comma 5 del D.L. 726/84 rappresenta un ostacolo difficilmente superabile, nonostante la recente tendenza interpretativa della Suprema Corte.

Resta il fatto che se il principio enunciato dalla Cassazione venisse confermato, sarebbe destinato a dispiegare i suoi effetti oltre l’ormai ristretto ambito applicativo del contratto di formazione e lavoro, trovando applicazione in relazione a tutti i contratti formativi.

Maggiori approfondimenti sul punto in A. Premoli, “Gli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro, tra norme imperative e contrattazione collettiva: il nuovo orientamento della Suprema Corte” (nota a Cass. Civ. Sez. Lav. 2.10.2009 n. 21103 e Corte App. Torino 24/7/09), in corso di pubblicazione su D&L Riv. Crit. Dir. Lav. 2010, fascicolo 1.


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