Spettacolo – Diritti autorali, di immagine e di replica – Contribuzione

Repubblica Italiana
In nome del Popolo ftaliano
Tribunale di MiLano
Il Giudice Onorario di Milano

d.ssa Sonia Elisabetta Giannelli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1014/13 R.G. promossa da:
I. P. C. srl, con l’avv. Massimo Goffredo domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Lamarmora, 18

– ricorrente

contro

INPS GESTIONE EX ENPALS, in proprio e quale mandatario della S. spa, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Missori n. 8/10, presso gli Ufflci dell’Avvocatura Distrettuale dell’lstituto, con l’avv. M. C.

– resistente

e contro

EQUITALIA NORD spa

– resistente contumace

All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che la presente sentenza è redatta ex art.118, c.1. disp.att. c.p.c. sulla base della condivisibile sentenza resa il 23/09/09 dalla d.ssa B. Pattumelli giudice del lavuro del Tribunale di Milano in causa analoga, R.G.L. 4242/09, n.cron. 3812.

Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., depositato il 25 gennaio 2013, I. P. C. Srl proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito dell’importo totale di euro 5326.87, a tiLolo di contributi dovuti all’lnps Gestione ex Enpals, in relazione alle posizioni di 10 lavoratori dello spettacolo, e relative sanzioni, comprensivo di diritti di riscossione e spese di notifica (doc. 7 ricorrente).

ln particolare, la società ricorrente esponeva che la pretesa di cui all’avviso aveva tratto origine da accertamenti contenuti nel verbale del 28 maggio 2010 (doc. 4 ricorrente) e deduceva la non assoggettabilità all’obbligazione contributiva nei confronti dell’Enpals dei compensi relativi allo sfruttaniento dei diritti di immagine non eccedenti il 40% dell’importo totale dei corrispettivi versati, ai sensi dell’art. 43 l.28902. Deduceva inoltre l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Enpals, secondo la quale si avrebbe cessione di diritti di immagine solo in caso di prestazione da parte del cedente di attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Mentre Equitalia Nord spa rimaneva contumace, l’Inps ex Enpals si costituiva, anche per S. spa, mediante memoria depositata l’1 luglio 20l3, chiedendo il rigetto del ricorso avversario, del quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma dell’atto opposto o comunque la condanna della socictà opponente al pagamento dei relativi importi. ln via subordinata chiedeva la condanna di parte opponente al pagamento di quelle diverse somme ritenute di giustizia a titolo di contribuzione previdenziale, oltre sanzioni civili ed accessori di legge dalla data del dovuto al saldo.

La resistente sosteneva l’applicabilità al caso di specie dell’assoggettabilità a contribuzione del corrispettivo per la cessione dei diritti di immagine, non essendo state previste le attività ulteriori rispetto a quelle pattuite nei contratti, essendo detta cessione necessaria per l’esecuzione stessa delle prestazioni concordate.

All’udienza del 28/10/13 l’Inps rinunciava alla domanda riconvenzionale di cui a pag 6 della memoria. All’udienza del 17 gennaio 2014 veniva sentita la testimone di parte resistente D. ispettore di vigilanza, che confermava ¡l verbale di accertamento da lei redatto (doc. 4 ricorrente). All’udienza del 24 marzo 2014 veniva sentita la testimone di parte ricorrente B., impiegata della società l., che confermava la prassi del settore di assoggettare a contribuzione solo il 60% del totale in caso di prestazione o cessione dei diriiti. La causa veniva discussa all’udienza del 13 giugno 2014, in cui veniva data lettura del dispositivo.

Va innanzitutto rilevata la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nord S.pA. con riferimento alle censure svolte dall’Opponente, infatti, sccondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione: “nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, legittimi contraddittori sono soltanto soltanto l’opponente e l’ente impositore, giacchè solo quest’ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, il quale i nquanto soggetto destinatario solo del pagamento, non è contitolare del diritto di credito, la cui esistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento” (Cass. 21/12/04, n. 23701; nello stesso senso Cass. 17/04/07 n. 9113; Cass. 14/02/07 n. 3338).

Ciò premesso, l’opposizione proposta da l. nei confronti dell’Inps ex Enpals è fondata e meritevole di accoglimento.

l’Ente resistente ha ritenuto non qualifcabili come corrispettivi per la Cessione dei diritti di immagine e, pertanto, integralmente assoggettabili a contribuzione, gli importi corrisposti in assenza di prestazioni aggiuntive rispetto all’attività pattuita contrattualmente con il singolo collaboratore. La tesi sostenuta non può essere condivisa.

Giova al riguardo ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale e normativa a in tcma di assoggettabilità a contribuzione Enpals dei diritti d’autore, di immagine e di replica.

Le divergenze interpretative sorte in giurisprudenza hanno riguardato l’assoggettabilità a contribuzione dei corrispettivi per la cessione dei diritti d immagine o comunque connessi al diritto d’autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive realizzate senza la presenza del pubblico.

ln particolare, secondo un orientamento, tali corrispettivi noni costituiscono compensi differiti per l’attività di spettacolo-identificata esclusivamente con quetta svolta in presenza di un pubblico-bensì compensi per la cessione dei diritti assoluti riconosciuti dagli articoli 10 e 2579 c.c. e disciplinati dagli articoli 73, 80-85 e 96 l. 633/1941 e successive modificazioni (v. ad es. Cass.28/01/04 n.1585) e non sono quindi assoggettabili a contribuzione, mentre secondo una diversa interprazione-prevalsa nella giurisprudenza di legittimità-l’obbligo contributivo relativo ai compensi percepiti dai soggetti appartenenti alle categorie cui all’art.3 DLCPS 708/47, ratificato con l.29/11/52 n.2388 e successivi DM, deve considerarsi vigente anche per le attività esplicate in assenza di pubblico dal vivo e volti alla realizzazione di un supporto registrato o un prodotto destinato alla commercializzazione (v.ad es. Cass.03/09/02 n. 12824; Cass. 12/09/05, n. 18074; Cass.02/05/06, n.10114).

L’ art. 43 l. 27/12/02 n.289 ha stabilito, al c.3, che “al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, primo comma, numeri da 1 al 14 del D.Lgs CPS 16/07/47 n. 708 e successive modificazioni a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, di immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge”.

La Corte di Cassazione ha ravvisato nell’introduzione della disposizione normativa sopra citata una conferma dell’orientamento interpretativo favorevole all’assoggettamento a contribuzione dei corrispettivi relativi ad attività svolte in assenza di pubblico, così statuendo: “in tema di tutela previdenziale e correlativo obbligo contributivo dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti a contribuzione in favore dell’Enpals, anche compensi corrisposti – ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14 del D.Lgs CPS 16/07/47 n. 708 e successive modificazioni – per le prestazioni dirette a realizzare, senza la rpesenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche, come nella specie, o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo. La disposizione sopravvenuta, introdotta con l’art. 43 della l. 289/02 allo scopo dichiarato di ridurre il contenzioso e concernente, direttamente, il compenso imponibile conferma tale interpretazione, presupponendo l’assoggettamento all’obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, di immagine e di replica” (Cass. 02/05/06 n 10114).
Com’è evidente, nè la norma citata nè la giurisprudenza formatasi sul tema prevedono che i corrispettivi in questione-quelli cioè relativi ai diritti di immagine ora esentati dalla contribuzione nella citata percentuale-abbiano ad oggetto attività ulteriori rispetto le prestazioni artistiche oggetto del contratto. In assenza di un’espressa previsione normativa non è quindi possibile limitare l’esclusione prevista dal citato art. 43 alle sole attività ulteriori e distinte rispetto alla prestazione artistica in sè considerata.
Tanto piè che costituisce fatto notorio e pacifico in causa quello per cui gli spot pubblicitari, quali quelli oggetto dell’attività svolta dalla società ricorrente, sono destinati ad essere riprodotti e trasmessi al pubblico degli ascoltatori radiofonici o televisivi, degli utenti intrnet eccetera.
Tali forme di diffusione possono ritenersi parte integrante delle potenzialità di sfruttamento economico delle prestazioni artistiche, di modo che risulta del tutto naturale il cumulo del compenso per la loro materiale realizzazione con quello relativo a tali modalità di diversa e piè diffusa fruizione.
Retribuzione, quest’ultima in odine alla quale il piè recente intervento legislativo ha sancito l’esenzione da contribuzione entro la menzionata quota del 40%, senza però richiedere che la stessa riguardi un’attività ulteriore o distinta rispetto alla prestazione artistica strettamente intesa.
In virtè di tutto quanto sopra esposto, l’atto opposto va revocato.

Tutte le altre questioni risultano assorbite, in quanto il rigetto nel merito ne consente il superamento, in applicazione del principio della cd “ragione piè liquida” (Cass.civ. 16/05/06 n. 11356, Cass.civ.sez.3, sent.25/01/10).
La peculiarità delle questioni trattate e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi rendono equa l’integrale compensazione delle spese processuali.
Il grado di complessità della controversia giustifica la fissazione di termine di giorni 60 per il deposito della sentenza ex art. 429, c.1, c.p.c.

P.Q.M

Il Tribunale di MIlano, definitivamente pronunciando,
-in accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza della somma portata dall’avviso di addebito opposto dell’INPS, gestione EX ENPALS, n. XXX del XX, già sospeso;
-dichiara integralmente compensate le spese e competenze del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 13 giugno 2014.

Il Giudice Onorario
Sonia Elisabetta Giannelli


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