Recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia: due casi particolari | ADLABOR | ISPER HR Review

Al pari che nel rapporto di lavoro subordinato, anche nel contratto di agenzia, in via generale, per recedere dal rapporto vige l’obbligo, a carico del soggetto recedente, di rispettare un periodo di preavviso, la cui quantificazione è prevista dagli Accordi economici collettivi di settore (o in mancanza dall’articolo 1750 codice civile) e varia in funzione dell’anzianità di servizio dell’agente presso il preponente e dalle provvigioni maturate in un dato periodo prestabilito.

L’art. 1750, comma 2 c.c. disciplina infatti il recesso dal contratto di agenzia prevedendo che “se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito”.

Il termine di preavviso, oltre a scandire sotto il profilo temporale la decorrenza della cessazione del rapporto di agenzia, comporta, qualora non venga rispettato, il sorgere, in capo alla parte recedente, di una obbligazione risarcitoria a favore della parte che subisce il recesso, ma non inficia la validità del recesso.

Per quanto attiene invece al recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia, il codice civile non disciplina espressamente tale istituto che, ex art. 1751 comma 2 c.c., costituisce la principale delle cause che escludono il diritto dell’agente di percepire l’indennità di cessazione del rapporto: “l’indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.

In assenza di una definizione legale, la giurisprudenza, con un orientamento più che consolidato, ha ritenuto applicabile, anche al contratto di agenzia, la disciplina prevista dall’art. 2119 c.c., secondo cui sussiste giusta causa di recesso nella sola ipotesi in cui vi sia stato un inadempimento colpevole del preponente, così grave da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.

In altri termini, l’applicazione analogica dell’art. 2119 c.c. al contratto di agenzia, implica la sussistenza di due requisiti, senza i quali il recesso non può essere per giusta causa: da un lato, l’intollerabilità della condotta della preponente tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea del rapporto e dall’altro, l’immediatezza della reazione.

Il recesso per giusta causa consente di recedere in tronco dal rapporto contrattuale senza l’obbligo di concedere alcun preavviso e dunque, senza obbligo di erogare alcuna indennità sostitutiva.

L’applicazione analogica dell’art. 2119 c.c. al recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia comporta l’applicazione dei principi di immediatezza e di immodificabilità delle circostanze fattuali poste a fondamento della giusta causa di recesso che la giurisprudenza gradua però diversamente a seconda di quando il soggetto recedente è l’agente o il preponente.

In una recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, un agente aveva comunicato alla propria mandante il recesso dal contratto di agenzia con effetto immediato senza però dedurre alcuna motivazione, per non prestare in servizio il periodo di preavviso contrattualmente previsto, limitandosi a dichiarare “Con la presente vi comunico la mia decisione di recedere dal contratto di agenzia con effetto immediato, rinunciando pertanto al periodo di preavviso”.

Di fatto l’agente, non aveva qualificato il suo recesso come dimissioni per giusta causa né aveva addotto, nemmeno genericamente, gli eventuali motivi che avrebbero dovuto essere alla base di un recesso dal rapporto di agenzia senza preavviso.

Tuttavia il tribunale partenopeo, con sentenza n. 2682 dell’11 maggio 2022, richiamando l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che: “Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all’indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso (del lavoratore o dell’agente)” [Cass n. 30063 del 19.11.2019].

In applicazione di tale principio di matrice giurisprudenziale deve pertanto ritenersi legittima la comunicazione di recesso dell’agente senza preavviso pur in mancanza di indicazione dei motivi di recesso.

Detta interpretazione pro-agente comporta però, a nostro modo di vedere, una distorsione logica per cui viene permesso ad un agente che intende recedere senza rispettare il periodo di preavviso per motivi personali ed estranei al rapporto di agenzia, di qualificare il proprio recesso per giusta causa anche ex post, ossia nell’eventualità che la preponente pretenda l’indennizzo del mancato preavviso.

Un’altra recente decisione della giurisprudenza inerente il recesso per (asserita) giusta causa nel rapporto di agenzia è stato affrontato dal Tribunale di Milano in una vertenza dove l‘agente aveva esercitato il recesso dal contratto di agenzia per (asserite) condotte imputabili alla proponente, richiedendo però alla società l’indicazione del periodo di preavviso da prestare in favore della mandante.

Solo in un secondo momento, l’agente aveva receduto con effetto immediato dal rapporto di agenzia.

Nella sentenza n. 872 del 31 maggio 2022 il Giudice del Lavoro di Milano, partendo dal presupposto che la giusta causa di recesso ex art 2119 c.c. deve consistere in un inadempimento della mandante tale da impedire anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di agenzia, ha giudicato il comportamento dell’agente incompatibile con la sussistenza di una giusta causa di recesso.

Secondo il Giudice di Milano infatti l’agente aveva inizialmente manifestato la disponibilità a proseguire il rapporto di collaborazione per il periodo del preavviso contrattualmente stabilito, circostanza questa che escludeva di per sé che i fatti posti a fondamento del recesso fossero di portata tale da giustificare la mancata prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di agenzia, e non integrando quindi alcuna giusta causa che legittimasse un recesso immediato.

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 28 giugno 2022.


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