La proroga del contratto di apprendistato in caso di malattia, infortunio ed altre cause di sospensione involontaria del lavoro | ADLABOR

Il datore di lavoro, anche in assenza di una specifica disposizione del contratto collettivo applicato, può prorogare il termine dell’apprendistato nel caso di interruzioni del rapporto lavorativo superiori a trenta giorni, dandone avviso al lavoratore.

Il contratto di apprendistato, oggi disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015 (Jobs Act), è espressamente qualificato dalla legge come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

La disciplina legislativa dell’apprendistato mira complessivamente a garantire che il percorso di apprendimento professionale risulti effettivo e non meramente formale.

In particolare, l’art. 42, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2015 nel disporre che la disciplina del contratto di apprendistato sia rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stabilisce che essa debba uniformarsi ad una serie di principi tra cui quello che prevede la “possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni”.

Posto dunque che i contratti collettivi possono prevedere espressamente la proroga dell’apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro superiore ai trenta giorni, preme in questa sede individuare quale disciplina sia invece applicabile nel caso in cui non vi siano specifiche disposizioni al riguardo derivanti dalla contrattazione collettiva.

Sul punto, giova innanzitutto ricordare come la giurisprudenza antecedente alla riforma abbia già avuto modo di precisare che l’apprendistato è governato dal “principio di effettività” e che ciò comporta rilevanti conseguenze in ordine alla durata del periodo contrattuale. Infatti, secondo la Suprema Corte, “non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione” (Cass. civ., sez. lav., 28/09/2010, n. 20357). In questo senso, sono state ritenute irrilevanti sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali; al contrario, sono state ritenute incidenti sul percorso formativo sospensioni della prestazione non preventivabili, come ad esempio la malattia. Per i giudici di legittimità ne consegue dunque che il datore di lavoro, in presenza di sospensioni dell’attività lavorativa incidenti sul percorso di formazione, può prorogare il termine finale del contratto di apprendistato. In questo caso, tuttavia, il datore ha l’obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, il differimento, spiegandone le ragioni e indicando la nuova scadenza (in questi termini, Cass. n. 20357/2010, cit.).

Analogamente, il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 34/2010 in ordine alle modalità di computo del periodo di sospensione del lavoratore apprendista, ha altresì precisato che, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre fare riferimento al principio di effettività secondo cui le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.

Per quanto riguarda, invece, i periodi di assenza uguali o superiori al mese, da calcolarsi anche come sommatoria di brevi periodi, il rapporto sarà da considerarsi prorogato, per i medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo applicato dalla singola impresa.

In assenza di una specifica previsione contrattuale, l’impresa dovrà necessariamente procedere ad una valutazione caso per caso in forza del richiamato principio di effettività.

Pertanto, alla luce dei principi sinora esposti, è legittimo ritenere che il datore di lavoro, anche in assenza di una specifica disposizione del contratto collettivo applicato, possa prorogare il termine dell’apprendistato nel caso di interruzioni del rapporto lavorativo superiori al mese, avendo in ogni caso cura di darne avviso al lavoratore.

A cura di Fabio Martinel


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