Erogazioni ai dipendenti: assoggettabilità a ritenute fiscali e contributive | ADLABOR

In base all’art. 51 del DPR 917/1986 (TUIR):

  • Sono considerate reddito da lavoro dipendente, e come tali assoggettate integralmente a ritenute fiscali e contributive, tutte le somme erogate ai dipendenti a titolo di:

– erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta ad euro 258,23 (lire 500.000);

– i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;

– i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura;

– erogazioni pecuniarie corrisposte a dipendenti che hanno subito danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive;

  • Non sono considerati reddito da lavoro dipendente, e quindi sono esenti da ritenute fiscali e contributive, tutte le somme o il controvalore dei servizi e/o prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di:

– frequenza degli asili nido e di colonie climatiche (in particolare, la norma riguarda evidentemente ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati);

– borse di studio a favore di ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

– spese sanitarie (se ciò è previsto espressamente da contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali)

  • Non è considerato reddito da lavoro dipendente, ma solo entro il controvalore di Euro 258,23 (lire 500.000), e quindi è esente da ritenute fiscali e contributive entro tale limite, il controvalore dei servizi e/o prestazioni erogati dal datore di lavoro a titolo di:

generi in natura prodotti dall’azienda (il valore è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista);

servizi prestati dall’azienda.

Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

  • Non è considerato reddito da lavoro dipendente la differenza tra il prezzo normalmente praticato e quello di favore riconosciuto ai lavoratori di un’impresa da parte di un terzo erogatore di beni o servizi, nel caso in cui vi sia una convenzione tra l’impresa ed il terzo, a condizione che:

– il pagamento del bene o del servizio sia effettuato dal lavoratore;

– non vi sia alcun tipo di erogazione o compensazione economica, né diretta né indiretta, da parte del datore di lavoro al terzo erogatore di beni o servizi, in riferimento al prezzo di favore praticato ai lavoratori.


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