ASSUNZIONI – AGEVOLAZIONI PER IL 2019: GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE | ADLABOR

Anche per l’anno 2019 sono previste una serie di agevolazioni in caso di assunzioni di particolari categorie di lavoratori, alcune delle quali strutturali, altre prorogate ovvero introdotte per il 2019.

  • LAVORATORI PERCETTORI DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore deve essere beneficiario di un trattamento di disoccupazione. L’assunzione deve essere con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Quindi se sussistono tali condizioni, l’ incentivo, riconosciuto solo ai  datori di lavoro privati, è pari al 20% del trattamento di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore.

Per approfondire la NASPI, clicca qui: http://www.adlabor.it/schemi/disoccupazione/naspi/

  • LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il lavoratore deve essere beneficiario di un trattamento di disoccupazione. L’assunzione deve avvenire con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età. La contribuzione è quella ordinaria prevista per l’apprendistato professionalizzante.

Art. 47 comma 4, D.lgs 81/15. La legge n. 145/2018 art. 1 comma 290 ha ridotto la dotazione finanziaria a 5 milioni di euro.

Per un approfondimento sull’apprendistato, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/apprendistato/rapporto-lavoro-apprendistato-post-decreto-legislativo-812015-vigore-dal-25-giugno-2015/

  • BONUS DONNE

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (D.I. 28.11.2018).

Pertanto se l’assunzione è con contratto a tempo determinato: l’incentivo, per i datori di lavoro privati, è la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi con possibilità di proroga al 18° mese in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Se invece l’assunzione è con contratto a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi.

Art. 4, commi 8-11, Legge 92/2012. Art. 4, commi 8; Circolare INPS n. 111/2013;Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n.6319/2014 (ripristino incentivo). Beneficio strutturale.

  • OVER 50

Debbono risultare disoccupati da oltre dodici mesi al Centro per l’Impiego competente per territorio, come previsto dall’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015.

Se l’assunzione è con contratto a tempo determinato: l’incentivo per i datori di lavoro privati è la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi con possibilità di proroga al 18° mese in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Se l’assunzione è con contratto a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi.

Art 4 commi 8-11 L. 92/12. . Beneficio strutturale.

  • LAVORATORI IN CIGS

  • Destinato ai lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi , dipendenti di aziende che beneficiano della CIGS da almeno 6 mesi.

In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato la contribuzione dovuta dal datore è il 10% per 12 mesi (al pari di quella versata per gli apprendisti. La quota a carico del lavoratore è quella ordinaria.

Inoltre è previsto un contributo economico mensile per le imprese pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per i seguenti periodi:

  • lavoratori fino a 50 anni di età: 9 mesi;
  • lavoratori con più di 50 anni: 21 mesi;
  • lavoratori con più di 50 anni e residenti nel mezzogiorno o in aree con alto tasso di disoccupazione: 33 mesi.

Art. 4 comma 3 L. 236/93 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993; Art. 8, c. 4, della L. n. 223/1991; Circolare INPS n. 137/2012. Beneficio strutturale.

Per un approfondimento sulla CIGS, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/cassa-int-guadagni-straordinaria/cassa-integrazione-guadagni-straordinaria/

  • LAVORATORI CHE USUFRUISCONO DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Il datore che procede all’assunzione di un lavoratore che beneficia dell’assegno di ricollocazione ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi nel limite massimo annuo di € 4.030 per un periodo massimo di:

  • 18 mesi in presenza di un contratto a tempo indeterminato
  • 12 mesi in presenza di un contratto a tempo determinato, spettante per altri 6 mesi nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato nel corso del rapporto di lavoro.

Art 1, comma 136 L. n. 205/17 che ha modificato l’art 24 bis del D. lgs  n. 148/2015. Beneficio   strutturale.

  • LAVORATORI ASSUNTI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSUNTI IN CONGEDO MATERNITÀ/PATERNITÀ

Riguarda quei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che sostituiscano un lavoratore stabile assente per congedo obbligatorio di maternità o congedo parentale.

Per i soli datori di lavoro con meno di 20 dipendenti è prevista una riduzione del 50% dei contributi Inps a carico datore di lavoro e dei premi Inail per un massimo di 12 mesi.

Art. 4 D.Lgs. 151/2001. Beneficio strutturale.

Per la lettura del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/maternita-e-paternita/testo-unico-sostegno-della-maternita-paternita/

  • LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Debbono essere  nuove assunzioni e i lavoratori non debbono aver compiuto il trentesimo anno di età e non debbono mai essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il beneficio consiste in un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, per una durata massima di 36 mesi.

Art. 1-bis, comma 1, del D.L. 87/2018, n. 87, convertito in legge 96/2018. Beneficio per gli anni 2019 e 2020.

  • BONUS SUD

Proroga per gli anni 2019 e 2020 dello sgravio per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I lavoratori devono possedere:

  • un’età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età,
  • aver dichiarato lo stato di disoccupazione presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente,
  • ovvero essere lavoratori over 35 anni disoccupati, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro. Si tratta cioè di un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di € 8.060 su base annua, fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Art. 1, comma. 247, legge n.145/2018. Beneficio prorogato per gli anni 2019 e 2020.

  • BONUS GIOVANI NEET (Not in Education, Employment or Training)

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di lavoro subordinato di socio lavoratore di cooperativa o per trasformazione di un contratto da tempo parziale a tempo pieno è prevista l’esenzione totale dalla contribuzione previdenziale, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di € 8.060 annui.

I giovani devono avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, non devono essere impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo e devono essere aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. I giovani al disotto della maggiore età devono aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Beneficio prorogato da decreto direttoriale Anpal n. 581 del 28.12.2018. Beneficio prorogato per il 2019.

  • UNDER 30

Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di giovani neodiplomati e neolaureati entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio , è previsto , per un periodo massimo di trentasei mesi , l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL , nel limite massimo di importo pari a € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I giovani non debbono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero contributivo si applica anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione,abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Art. 1, commi 100-108 della L. 205/2017. Beneficio strutturale.

  • BONUS GIOVANI ECCELLENZE

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini :

  • con laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • dottorato di ricerca ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

E’ riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.000 per ogni assunzione effettuata.

L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale (purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto) e per trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione di personale in possesso della laurea magistrale o di un dottorato di ricerca e ai rapporti di lavoro domestico.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

Art. 1, commi 706-710, della Legge 145/2018. Beneficio per il 2019.

  • ASSUNZIONE DISABILI

    Sono previste degli incentivi economici per il datore che assume un disabile nella misura del:

  • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi per disabilità superiore al 79% per la quale è richiesto un contratto a tempo indeterminato.
  • 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi per disabilità compresa tra il 67% e il 79% per la quale è richiesto un contratto a tempo indeterminato.
  • 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili intellettivi e psichici con disabilità superiore al 45% per la quale è richiesto un contratto a tempo indeterminato ovvero un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi.

L’incentivo e’ corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

Art 13 L. n. 68/99 come modificata dal D.lgs n. 151/15. Beneficio strutturale.

Per un approfondimento sui disabili e relativi permessi ex L.104/1992, clicca qui:   https://www.adlabor.it/schemi/permessi/persone-handicappate-permessi-per-i-lavoratori-l-104-92/

Per  l’elenco degli incentivi di livello nazionale e regionale Anpal clicca qui: http://www.anpal.gov.it/Aziende/Incentivi%20e%20repertorio%20incentivi/Pagine/Repertorio-nazionale-degli-incentivi.aspx

 

 


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