Recapito raccomandate | ADLABOR

Il recapito delle raccomandate, in caso di rifiuto alla ricezione, si realizza con la procedura di compiuta giacenza secondo i termini del Codice Postale

Il combinato disposto del Codice Postale (D.P.R.156/1973) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 655/1982) regolano l’intera disciplina in materia di recapito delle corrispondenze. Ciò che interessa è il recapito delle raccomandate.

L’Art. 38 del D.P.R. 655/1982 prescrive che le corrispondenze ordinarie possono essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove i destinatari dimorino o lasciate nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi siano addetti. Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere al destinatario ovvero a persone di famiglia dei destinatari coi medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, uffici, o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti (fatta eccezione per la corrispondenza raccomandata sulle quali sia stata aggiunta l’indicazione “a lui solo”).

Se il destinatario rifiuta la corrispondenza a lui indirizzata (ma in tal caso non può aprirla, né prendere notizia del suo contenuto), se la corrispondenza non viene recapitata per qualsiasi ragione (assenza destinatario o persona abilitata a riceverla), o non viene recapitata con le norme, cautele o termini indicati dal mittente, la corrispondenza è rispedita al mittente, se noto (Art. 40 DP.R. 655/1982).

Deve essere dato avviso della giacenza delle corrispondenze raccomandate od assicurate, che non abbiano potuto essere distribuite, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili (Art. 40, comma 4, D.P.R. 655/1982).

Le corrispondenze che non abbiano potuto essere distribuite e non siano state chieste in restituzione dai mittenti, infatti, sono tenute per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di 30 giorni (Art. 40, comma 3, D.P.R. 655/1982).

Invece, nel caso in cui si tratta di corrispondenza spedita a mezzo Raccomandata 1, l’Art. 8 comma 3 delle condizioni generali che disciplinano il servizio di Raccomandata 1 di Poste Italiane S.p.A.(approvato con delibera n. 385/2013/CONS pubblicato in G.U. n. 165 del 16 luglio del 2013) stabilisce che: “Il destinatario ha la facoltà, entro i 3 giorni solari successivi alla tentata consegna, di contattare telefonicamente l’ufficio di recapito per concordare un secondo tentativo di recapito ovvero per comunicare che provvederà, dal giorno lavorativo successivo a partire dalle ore 10.30, al ritiro dell’invio presso l’ufficio postale. Il secondo tentativo di recapito sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta telefonica dal lunedì al venerdì. Trascorsi i 3 giorni, senza alcuna comunicazione da parte del destinatario, l’invio è trasmesso presso l’ufficio postale di giacenza dove viene custodito per 15 giorni solari”. Pertanto in caso di utilizzo della raccomandata 1 il termine di giacenza è di 15 giorni.

Relativamente alla questione della giacenza delle corrispondenze presso l’ufficio postale, la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ … la prova dell’ arrivo a destinazione del documento … viene data mediante l’ avviso di ricevimento della raccomandata o con l’ attestazione del periodo di giacenza di questa presso l’ ufficio postale, o deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza” (Cass. Civ. n. 3195/2003), e che “… qualora la contestazione degli addebiti e la comunicazione del provvedimento di licenziamento vengano effettuate al dipendente mediante lettere raccomandate spedite al suo domicilio, esse, a norma dell’ Art. 1335 Cod. Civ., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ ufficio postale” (Cass. Civ. n.6527/2003).

La Corte di Appello di Torino ha ulteriormente precisato, in materia di licenziamento, che “La raccomandata con la quale viene comunicato al lavoratore il provvedimento di licenziamento – indipendentemente dalla eventuale impossibilità oggettiva per il lavoratore destinatario di averne conoscenza, o in assenza di una qualsiasi allegazione in tal senso – comunque si può ritenere giunta a destinazione e pertanto conosciuta dalla data della compiuta giacenza”(Corte App. Torino del 14 giugno 2000) e, pertanto, da tale data decorre necessariamente il termine per l’impugnazione.

Inoltre la Cassazione ha stabilito che una comunicazione “inviata a mezzo lettera raccomandata, si perfeziona, nel caso di assenza del destinatario, con il rilascio dell’avviso postale di giacenza e non con il ritiro del piego depositato presso l’ufficio postale” (Cass. Civ. n. 8399/1996).

La questione del corretto recapito delle raccomandate si pone in particolar modo per quelle comunicazioni aziendali che i destinatari, usualmente i lavoratori, si rifiutano di ricevere. In tal caso occorre coordinare le tempistiche delle giacenze con i termini cui sono spesso sottoposte le comunicazioni aziendali.

Secondo una recente pronuncia della Cassazione infatti “(…) ai sensi dell’articolo 1335 c.c. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario, dovendosi intendere per tale il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio ordinario (dimora o domicilio), o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un’attività lavorativa), o per preventiva comunicazione o pattuizione dell’interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o di controllo del destinatario (…) trattasi di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, sicché ne consegue che, ove l’invio avvenga con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui al suddetto indirizzo è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale”. (Cass. civ. sez. lav. 20519/2019)

Allo stesso modo, proprio in riferimento ad una comunicazione di licenziamento, si è espressa altresì la suprema corte “Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto – ai sensi dell’art. 1335 c.c. – nel momento in cui è recapitato all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, restando invece irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario”. (Cass. civ. sez. lav. 23589/2018)

 

 


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