Iscrizione a ruolo | ADLABOR

 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. N. 78/2010

Il D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, ha apportato due significative modifiche alla disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 46/1999 in materia di iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli Enti di previdenza ed assistenza.

La prima riguarda l’ abolizione della facoltà dell’ Ente di sospendere i ruoli esattoriali in pendenza di ricorso amministrativo.

L’ Art. 30 del D.L. n. 787/2010 ha abrogato il secondo comma dell’ Art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 che riconosceva all’ Ente la facoltà, anche successivamente all’ iscrizione a ruolo e in pendenza di un ricorso amministrativo, di sospendere la riscossione coattiva da parte dll’ ente concessionario del credito.

In seguito alla modifica legislativa, dunque, l’ Ente non ha piè alcun potere di sospendere, in pendenza di gravame amministrativo, la riscossione del credito .

Rimane fermo che nell’ ipotesi in cui il credito risulta da un accertamento dell’ Ufficio e contro quest’ ultimo è stato proposto ricorso amministrativo, l’ Art. 24 , quarto comma, del D. Lgs. n. 46/1999, prevede che l’ iscrizione a ruolo può avvenire solo dopo la decisione sul ricorso, una volta che l’ accertamento è divenuto definitivo.

La seconda novità attiene invece ai termini di decadenza per l’ iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti e non versati.

L’ Art. 38 del D.L. 78/2010 stabilisce che, limitatamente al periodo compreso tra l’ 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, le disposizioni di cui all’ Art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 (che fissano il termine di decadenza per l’ iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’ anno successivo) non si applicano ai contributi non versati o agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Ciò significa che per tutti i crediti maturati e non versati o gli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004 non opera il termine di decadenza per l’ iscrizione a ruolo del 31 dicembre dell’ anno successivo e tale “inefficacia della decadenza” ha valore solo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

In materia di spettacolo l’ Enpals ha emanato la circolare sotto riportata.

Circolare Enpals Allegato

 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 – CAP 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
 

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza

Ufficio Normativa e Circolari

Consulenza Legale

CIRCOLARE n. 10 DEL 6/09/2010

– A tutte le Imprese dello spettacolo

– Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo

– A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti

– Alla Direzione Generale della SIAE

– Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali

– Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali
della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., – Al Sig. Presidente

– Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Modifiche all’ Art. 25 del Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999.

Sommario: Con la presente circolare si illustrano le modifiche legislative apportare dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, all’ Art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, consistenti in:

  • introduzione di un periodo di sospensione dei termini di decadenza per l’ iscrizione al ruolo dei crediti degli Enti di previdenza;
  • abolizione della facoltà dell’ Ente di sospendere i ruoli esattoriali in presenza di ricorsi amministrativi.
    1. Premessa

Come noto, con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, sono state introdotte rilevanti misure volte alla stabilizzazione della finanza pubblica e all’ incentivazione della competitività economica.

Tra le suddette misure, si inserisce l’ importante modifica che il Legislatore ha inteso operare sull’ Art. 25 ( 1 ) del Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, che stabilisce i termini di decadenza entro i quali gli enti di previdenza ed assistenza devono provvedere all’ iscrizione a ruolo dei contributi o premi ai medesimi dovuti.

    1. Modifiche all’ Art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 46/1999.

L’ Art. 30, comma 10, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato il comma 2 del menzionato Art. 25, a norma del quale era prevista, successivamente all’ iscrizione a ruolo del credito dell’ ente previdenziale ed in pendenza di ricorso amministrativo, la facoltà per lo stesso disospendere la riscossione coattiva da parte del concessionario, con provvedimento motivato.

Ne consegue che l’ Ente non ha piè tale facoltà ed, in pendenza di gravame amministrativo, la riscossione dei crediti iscritti a ruolo deve proseguire.

Restano salve le ipotesi di sospensione dei ruoli esattoriali disposte per altre causali

(es: sospensione disposta dall’ organo giurisdizionale; debiti oggetto di rateazione).

Si rammenta, inoltre, che l’ Art. 24, comma 4 ( 2 ) del D. Lgs. n. 46/1999, prevede che, nell’ ipotesi di ricorso amministrativo proposto avverso l’ accertamento d’ ufficio, l’ iscrizione a ruolo del credito dell’ ente previdenziale deve avvenire dopo la decisione dell’ organo amministrativo competente e nel rispetto dei termini di decadenza previsti dal citato Art.

25, ovvero entro il 31 dicembre dell’ anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo.

Dalla lettura sistematica dell’ Art. 24, comma 4 e del novellato Art. 25, deriva che l’ iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, l’ accertamento dei quali sia stato oggetto di ricorso amministrativo, dovrà avvenire solo dopo la decisione del ricorso espressa nei termini di legge e nel rispetto dei termini di decadenza, attesa la preclusione per l’ Ente di operare qualsiasi sospensione del ruolo in pendenza di gravame.

Ciò al fine di evitare la prosecuzione di azioni esecutive a carico del debitore che potrebbero rivelarsi infondate nel caso di esito positivo del ricorso.

Da quanto innanzi esposto deriva la necessità che i ricorsi amministrativi siano decisi con il massimo della tempestività e tenendo nella debita considerazione l’ obbligatorio rispetto dei termini di decadenza per l’ iscrizione a ruolo dei crediti che derivino dalla pronuncia sui medesimi, onde consentire agli uffici competenti la formazione dei relativi ruoli esattoriali in tempo utile. A tal fine, tenuto conto dell’ attuale sistema di scambio dei flussi informativi tra l’ Ente e i Concessionari per la riscossione, la formazione dei ruoli, comprese le relative attività propedeutiche, dovrà concludersi entro il 10 ottobre dell’ anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo.

    1. Modifiche ai termini di decadenza per l’ iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali

L’ Art. 38, comma 12 del D.L. n. 78/2010 citato ha stabilito che “Le disposizioni contenute nell’ Art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’ 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall’ Ente creditore.

Pertanto, per i contributi non versati, scadenti successivamente al 1° gennaio 2004 e per i contributi dovuti in virtè di accertamenti d’ ufficio notificati successivamente al 1° gennaio 2004, non si applica il termine di decadenza dall’ iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’ anno successivo, rispettivamente, al termine fissato per il versamento deicontributi o a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo.

Si fa presente che l’ inapplicabilità dei termini di decadenza per l’ iscrizione dei crediti previdenziali scadenti o il cui accertamento sia stato notificato successivamente al 1° gennaio 2004 opera solo per il periodo temporale che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

In tale arco temporale, pertanto, potranno essere iscritti a ruolo i crediti per i quali era

maturata la decadenza secondo il regime previgente all’ innovazione introdotta dall’ Art. 38,

comma 12 del D.L. citato.

Le consequenziali operazioni di controllo e verifica che gli Uffici competenti dovranno

effettuare in relazione a tutte le partite creditorie che rientrano nella fattispecie prevista

dall’ Art.38 citato, dovranno preventivamente tenere conto, naturalmente, dell’ eventuale

decorso dei termini prescrizionali.

Accertata l’ esistenza di tali crediti e che il termine prescrizionale relativo ad essi non

sia decorso o che, comunque, si sia provveduto alla sua interruzione, si procederà alla

formazione dei relativi ruoli esattoriali.

    1. Profili operativi

Sul piano operativo, si raccomanda agli Uffici competenti di adottare tutte le misure necessarie a dare attuazione alle innovazioni introdotte dal predetto D.L. n. 78/2010.

In particolare, si ribadisce l’ intervenuta impossibilità per l’ Ente di disporre la sospensione della riscossione coattiva in pendenza di gravame amministrativo e, viceversa, la necessità di procedere alla tempestiva iscrizione a ruolo dei crediti di cui l’ Ente sia titolare, all’ esito della decisione del ricorso da parte degli organi amministrativi competenti nei termini di legge, che, per ragioni amministrative, dovrà essere perfezionata entro il 10 ottobre dell’ anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l’ accertamento è divenuto definitivo.

Per quanto concerne, invece, i crediti per contributi non versati e scadenti e/o il cui accertamento sia stato notificato successivamente al 1° gennaio 2004, gli Uffici competenti procederanno al controllo e alla verifica dei medesimi, previo accertamento della non avvenuta prescrizione degli stessi, provvedendo, all’ esito della predetta ricognizione, alla loro iscrizione a ruolo.

Relativamente, invece, alle azioni di recupero in via giudiziale dei crediti non prescritti ma per i quali si era consumato il termine di decadenza dall’ iscrizione a ruolo, date in carico alla Consulenza Legale, la predetta Consulenza comunicherà agli uffici competenti le imprese interessate, per le quali i decreti ingiuntivi non siano stati ancora emessi, affinché i medesimi provvedano alla formazione dei relativi ruoli; qualora il ricorso sia stato già depositato presso l’ Autorità Giurisdizionale competente, ma il relativo decreto ingiuntivo non sia stato ancora emesso, la Consulenza Legale provvederà a compiere tutte le attività necessarie all’ abbandono delle azioni connesse.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

( 1 ) Si riporta di seguito il testo dell’ Art. 25 del D.Lgs n. 46/1999. Il comma 2, riportato in parentesi, è stato abrogato dall’ Art. 30, comma 10 del D.L. n. 78/2010.

“Termini di decadenza per l’ iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.

  1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
    1. per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’ anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ ente;
    2. per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’ anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’ anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
  2. [Dopo l’ iscrizione a ruolo l’ ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione]”.

( 2 ) D.Lgs n. 46/1999 Art. 25, comma 4: “omissis….4. In caso di gravame amministrativo contro l’ accertamento effettuato dall’ ufficio, l’ iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’ articolo 25″.

 


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