Decesso del lavoratore e adempimenti del datore di lavoro

Nel caso di morte del dipendente, il rapporto di lavoro si risolve per causa di forza maggiore e insorge per l’azienda l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego l’avvenuta risoluzione del rapporto.

Per quanto riguarda il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti ai familiari del lavoratore deceduto, più precisamente:

  • coniuge,
  • figli,
  •  parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, se conviventi a carico del lavoratore.

In mancanza dei soggetti sopra citati,  le indennità sono suddivise secondo le disposizioni testamentarie o in base alla successione legittima.

Il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso:

  • vengono acquisiti dagli aventi diritto come diritto proprio e personale e non come diritto successorio,
  • il datore di lavoro non può compensare eventuali suoi crediti con le indennità che deve pagare, ad eccezione delle anticipazioni del TFR fatte in corso di rapporto.

Il datore di lavoro, prima di provvedere al pagamento delle somme agli eredi, deve richiedere agli aventi diritto la seguente documentazione:
1) lo stato di famiglia con la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;
2) l’atto di morte del defunto;
3) l’atto notorio presentato dal coniuge o dai figli da cui risulti che tra il defunto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di divorzio o separazione;
4) eventuale sentenza di separazione dei coniugi;
5) l’atto notorio presentato da parenti o affini attestante il rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo nonché la vivenza a carico;
6) gli aventi diritto devono comunque comunicare i dati anagrafici completi di codice fiscale e della quota percentuale di indennità spettante a ciascuno;
7) in presenza di minori di 18 anni o degli incapaci è necessario l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore del minore, che deciderà circa l’accettazione dell’indennità e la relativa ripartizione (copia della delibera del Giudice tutelare dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima di erogare il TFR e l’indennità di sostitutiva di preavviso);

Inoltre, il TFR che un lavoratore matura si configura per gli eredi come un diritto proprio e personale e non come diritto ereditario.
Dato che il Tfr ( e l’indennità sostitutiva del preavviso) non rientrano nell’attivo ereditario, la loro liquidazione esula dall’accettazione dell’eredità. Pertanto l’azienda che eroga tali  voci retributive non è tenuta ad acquisire la denuncia di successione prima della corresponsione  agli eredi .


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