Il dipendente che viene trasferito in una sede lontana oltre 50 km dalla sua abitazione può dimettersi per giusta causa? | ADLABOR | ISPER HR Review

Il datore di lavoro per esigenze tecniche, organizzative e produttive può trasferire il lavoratore presso un’altra sede ex art 2103, comma 8, del codice civile. A livello normativo l’unico vincolo posto a tale trasferimento, è che questo avvenga in ragione di esigenze tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro.

Tale trasferimento può essere considerato giusta causa di recesso solo quando sia determinato da un comportamento del datore di lavoro qualificabile come inadempiente/illecito/contrario a buona fede, come è stato recentemente espresso dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 521/2020. L’oggetto della controversia verteva sull’indennità di preavviso: i due appellanti (due dipendenti) dopo aver ricevuto comunicazione del loro trasferimento presso un’altra sede, distante oltre 200 km da quella in cui operavano in precedenza (poiché quest’ultima sarebbe stata chiusa) avevano dato le dimissioni adducendo la giusta causa. I due dipendenti, essendosi dimessi per giusta causa, avevano di conseguenza preteso l’indennità di preavviso. Tuttavia, tale pretesa non fu soddisfatta dal datore di lavoro, poiché non ravvisava l’esistenza della giusta causa, e perciò fu instaurato il giudizio dinnanzi al Tribunale di Asti. I dipendenti, avendo visto respingersi il ricorso, impugnarono la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Torino.

La Corte d’Appello, ricordando quanto sostenuto dal Tribunale, ha ribadito come “La giusta causa di dimissioni, indicata dall’art.2119 c.c. …omissis… non può essere ricondotta ad una mera valutazione soggettiva del lavoratore, ma è rinvenibile in un grave inadempimento del datore di lavoro, eventualmente affiancato alla lesione di principi costituzionali di libertà e dignità del lavoro, in sostanza in ipotesi caratterizzate da “una condotta gravemente lesiva di principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto”. L’elemento della giusta causa è ravvisabile solo quando il comportamento del datore di lavoro è qualificabile come inadempiente/illecito/contrario a buona fede e non quando il datore modifica le condizioni essenziali del rapporto di lavoro, trasferendo i lavoratori nella “sede ad oltre 200 Km di distanza con la necessità, per i lavoratori, di spostare la residenza in luogo vicino alla nuova sede di lavoro e quindi mutare le abitudini di vita”.

Secondo la Corte a nulla rileva, e non è tutelabile dall’ordinamento giuridico, la mera condizione soggettiva di “disagio di dovere raggiungere una sede ben più distante dai luoghi di residenza rispetto alla precedente”. Oltretutto, secondo la Corte non risulta rilevante l’ottenimento di “pronunce favorevoli rispetto alla pretesa diretta ad ottenere l’indennità di disoccupazione denominata NASPI, … omissis…, sia perché la fattispecie qui in esame è regolata da diversa normativa rispetto a quella che disciplina la Naspi, sia perché in quei giudizi era legittimo contraddittore l’Inps e non il datore di lavoro”.

Per riassumere, il lavoratore che presenta le dimissioni a seguito della comunicazione del suo trasferimento presso una sede lontana rispetto a quella precedente, al luogo della residenza, può legittimamente asserire la giusta causa, ed ottenere di conseguenza l’indennità sostitutiva del preavviso solo se il trasferimento è determinato da un comportamento del datore di lavoro qualificabile come inadempiente/illecito/contrario a buona fede.

Tuttavia, il lavoratore che rifiuta il trasferimento può far domanda per accedere alla NASpI. Secondo il messaggio dell’INPS del 26 gennaio 2018 n.369, se a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediante raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico segue una risoluzione consensuale del rapporto o se, a seguito del rifiuto al trasferimento, il lavoratore si dimette per giusta causa (a prescindere della distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede del lavoratore), il lavoratore in entrambe le ipotesi potrà accedere alla NASpI. Nell’ultima ipotesi, come specificato nel messaggio INPS, perché la NASpI venga riconosciuta è necessario che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che non violi quindi l’art. 2103, comma 8, del codice civile. Il lavoratore dovrà infatti corredare la domanda con adeguata documentazione che attesti almeno la sua volontà di agire in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro; egli dovrà poi comunicare all’INPS l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Nel caso in cui il giudice dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS potrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 22 giugno 2021

 


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