Lavoro agile – Art. 90 Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) – Scadenza | ADLABOR

L’art. 90 comma 1 del D.l. 34/2020 (Decreto Rilancio) dispone il diritto di lavorare in Smart Working per alcune categorie di lavoratori:
“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”

Lo stato di emergenza è stato dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. Serie Generale n. 26 del 01 febbraio 2020) per un periodo di sei mesi dalla data del provvedimento, e verrà quindi a scadere il 31 luglio 2020. Pertanto, dal 1° agosto 2020 viene meno (salvo proroghe per ora non ancora introdotte) il diritto del lavoratore con figlio minore di anni 14 al lavoro agile.

Il comma 4 del D.l. 34/2020 stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 lo Smart Working PUO’ essere utilizzato dal datore di lavoro anche in assenza di accordo individuale: “4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).”


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