Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/e del 23 Dicembre 1997 | ADLABOR

Circolare 23.12.1997, n. 326/E

 

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

……..

-Somme e indennità soggette a tassazione separata

L’articolo 5, comma 1, lettera c), del D. Lgs. in commento ha modificato la lettera b) dell’articolo 16 del T.U.I.R., concernente gli emolumenti arretrati per i quali è consentita l’applicazione di tale istituto. Di tale modifica si è già parlato in sede di commento all’articolo 47 del T.U.I.R. cui ora si rinvia, precisando che per gli altri aspetti resta confermata la circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997. Sempre in ambito di disciplina della tassazione separata, l’articolo 5, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), contiene due modifiche all’articolo 17 del T.U.I.R. concernente le indennità di fine rapporto. In particolare, è stato modificato il comma 4 ed è stato inserito un comma 4 bis. Fermo restando, come anticipato in premessa, che sull’articolo 17 del T.U.I.R. saranno fornite ulteriori istruzioni più complete, gli interventi possono essere così sintetizzati:

1.sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonchè sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l’imposta si applica, salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, con le stesse modalità previste, rispettivamente, per il trattamento di fine rapporto e per le altre indennità e somme. Attualmente, invece, sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme l’imposta si applica, sempre salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. La modifica comporta che l’aliquota debba essere determinata sulla base del T.F.R. accantonato in bilancio a nome del dipendente;

2.sulle somme aggiuntive corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 55 anni se uomini e 50 anni se donne, l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme. Tenuto conto che, per espressa previsione normativa, deve trattarsi di somme aggiuntive corrisposte al fine di incentivare l’esodo, ai fini dell’applicazione della aliquota ridotta è necessario che la cessazione anticipata del rapporto sia concordata e che in relazione a ciò siano offerte al dipendente maggiori somme. La riduzione dell’aliquota non scatta, quindi, con la semplice cessazione del rapporto da parte di un soggetto che possiede i requisiti di età previsti dalla norma. Si ritiene, peraltro, sempre sulla base del tenore letterale della disposizione, che utilizza il termine “esodo”, che, in linea di principio, sia necessario che l’offerta del datore di lavoro a corrispondere maggiori somme, in funzione di detta cessazione anticipata, debba essere rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, anche se, poi, di fatto venga utilizzato da uno soltanto dei destinatari dell’offerta. È appena il caso di sottolineare, comunque, che l’aliquota agevolata si applica soltanto sulle somme aggiuntive e non su tutte le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto.

……


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!