E’ possibile richiamare il dipendente dalle ferie? | ADLABOR

Le ferie sono un periodo di riposo volto a consentire al lavoratore di ripristinare le energie psico-fisiche e di dedicare del tempo a se stessi e alla propria famiglia.

Il godimento delle ferie è garantito dalla Costituzione che all’articolo 36 comma 3 recita “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ”l’irrinunciabilità delle ferie fa sì che non sia consentito indennizzarle economicamente se non in casi particolari . La maturazione delle ferie avviene in proporzione alla durata della prestazione lavorativa . Per quanto attiene alla loro durata, il lavoratore così come previsto all’art. 10 del D.lgs n. 66/2003 ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” . La contrattazione collettiva può stabilire anche misure maggiori.

Il periodo di fruizione delle ferie , come previsto dall’articolo 2109 codice civile, deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Usualmente, del complessivo  periodo di ferie maturato dal lavoratore la metà viene determinata a livello aziendale e l’altra metà concordata dal singolo lavoratore con la direzione aziendale . Possono però sorgere esigenze organizzative che impongano di richiamare in servizio il lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie. Sulla scorta di tali esigenze alcuni contratti collettivi hanno disciplinato condizioni  e modalità per il richiamo.

 

Ma cosa prevedono i principali CCNL per il richiamo del lavoratore in ferie?

 

In primo luogo il CCNL Commercio – Confocommercio all’art. 151 prevede il richiamo per “ ragioni di servizio”.  Inoltre anche il CCNL Credito all’art. 55 comma 7 recita : “L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto”. Ancora il CCNL Alimentare– Industria prevede all’art. 55 “ Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.”

Particolare, è poi la disposizione prevista all’art. 13 comma 12 del CCNL chimici– industria farmaceutica che afferma “Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’impresa è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta”.

Inoltre, il CCNL Edili – industria prevede “Se l’impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. L’eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. Qualora per esigenze di servizio l’impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall’impresa, egli ha diritto al rimborso dell’eventuale anticipo corrisposto per l’alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell’anticipo stesso.

Rilevante è  anche il CCNL Metalmeccanici– industria che all’art. 10 afferma che “In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

Come si può dedurre dalla lettura delle disposizioni dei CCNL il fatto stesso che la contrattazione regolamenti il rientro dalle ferie lascia intendere la facoltà datoriale di richiamare il lavoratore salvo garantirgli il rimborso delle spese e, in alcuni casi anche il trattamento di trasferta.

 

Il lavoratore può rifiutarsi di rientrare anticipatamente dalle ferie?

 

La Corte di Cassazione Sezione lavoro con sentenza n. 27057/2013 ha statuito: “il lavoratore non e’ tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99). Il lavoratore e’ infatti libero di scegliere le modalita’ (e localita’) di godimento delle ferie che ritenga piu’ utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie “.

In sostanza la Suprema Corte afferma che il lavoratore, in ferie, non è sottoposto all’obbligo di reperibilità e quindi a rispondere a un’eventuale richiesta del datore di lavoro di rientro anticipato . L’ultima parte della massima della cassazione appare però equivoca poiché, se da un lato è corretta nel senso che la reperibilità è un istituto applicabile quando il lavoratore è in servizio dall’altro nulla impedisce che una pattuizione individuale o un accordo aziendale preveda specifici meccanismi per il richiamo dei lavoratori dalle ferie ed in tal caso la mancata ottemperanza al richiamo, in presenza di un obbligo contrattuale, potrebbe costituire infrazione disciplinare.

 

A cura di Amanda Minoia

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