Ferie aziendali – Miniguida | ADLABOR

 

Il diritto alle ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile (art. 2109), dal D.lgs. 66/2003 e successive modificazioni.

Durata: ogni lavoratore subordinato ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie, ossia 28 giorni di calendario.

Maturazione ferie: salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, il numero di giorni di ferie matura pro quota nel tempo in base ai mesi di lavoro (distribuite nei 12 mesi), anche durante periodi di assenza (maternità, congedo matrimoniale, malattia, ferie). Il periodo minimo può aumentare in base ai contratti di lavoro.

Godimento e piano ferie: il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve darne comunicazione al lavoratore. In base al D.Lgs. 66/2003, queste sono le regole generali:

– due settimane continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione (salvo deroghe della contrattazione collettiva, che possono prevederne la riduzione per eccezionali ragioni di servizio, come previsto dalla nota del ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0004908 del 18 ottobre 2006);

– altre due settimane possono essere fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione (salvo deroghe della contrattazione collettiva);

– ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.

Mancato godimento: nel caso di mancato godimento, dopo la scadenza prevista (solitamente 18 mesi), il datore di lavoro deve versare i contributi all’INPS. La mancata fruizione del periodo minimo legale fa scattare le seguenti sanzioni introdotte con l’art. 7 della legge n. 183/2010:

– da 100 a 600 euro per ogni lavoratore;

– da 400 a 1500 euro con violazioni per oltre 5 lavoratori o 2 annualità;

– da 800 a 4.500 euro con violazioni per oltre 10 lavoratori o durate almeno 4 anni.

Interruzione ferie: se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni: in caso di richiamo, il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento. In caso di malattia il lavoratore può sospenderle temporaneamente se la malattia si verifica prima delle ferie e, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso. Se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.

Retribuzione ferie: il periodo di godimento delle ferie fa decorrere la normale retribuzione. Le ferie maturate e non godute non sono invece mai monetizzabili, con l’unica eccezione della liquidazione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 


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