Firma elettronica – Validità | ADLABOR

A livello comunitario, l’articolo 25[1], paragrafo 1, del Regolamento UE n. 910/2014 (cd “Regolamento eIDAS), che in quanto regolamento è direttamente applicabile a tutti gli stati membri, stabilisce che ad una qualsiasi firma elettronica non possa essere negato effetto giuridico, indipendentemente dal suo livello di sicurezza. Tuttavia i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, attribuiscono solo alle firme elettroniche qualificate (QES) lo stesso effetto giuridico della firma analogica (sia in Italia sia in tutti gli stati membri dell’UE).

Allo stesso modo anche in Italia l’articolo 20[2] del Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che i documenti informatici abbiano lo stesso valore di quelli analogici ai sensi dell’art. 2702 c.c.[3] (dunque piena prova fino a querela di falso) solo quando vi è apposta una firma elettronica avanzata, digitale, qualificata o comunque avente dei minimi requisiti di sicurezza così come fissati dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

L’interpretazione che viene data a queste norme attribuisce alla firma elettronica semplice (SES) valore giuridico fino a quando non viene espressamente disconosciuta dal soggetto a cui è riconducibile la firma stessa, dunque l’atto sul quale è posta, se nessun soggetto ha rimostranze, produce i suoi effetti. Vi è però una problematica connessa ad un eventuale contenzioso: in caso di giudizio il Giudice, infatti, sarebbe libero di valutare l’attendibilità della firma e dell’intero documento sul quale è apposta.

Pertanto, se occorre una firma che sia incontestabile, che cioè produca sia gli effetti dell’atto sul quale è posta sia venga considerata dal Giudice in un eventuale procedimento come prova certa della validità del documento e della volontà delle parti di sottoscriverlo, è necessario utilizzare una firma digitale (DS), una firma elettronica avanzata (AES) o ancora meglio una firma elettronica qualificata (QES).

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[1] Articolo 25 Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014): “Effetti giuridici delle firme elettroniche – 1.   A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 2.   Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. 3.   Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.”

[2] Articolo 20 Codice dell’Amministrazione Digitale: “1. [Abrogato]; 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. 1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. 2. [Abrogato]. 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida. 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.”

[3] Articolo 2702 c.c.: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”


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