Sigarette elettroniche sul posto di lavoro: ammesse o vietate? | ADLABOR

 L’utilizzo delle sigarette elettroniche  sul posto di lavoro è consentito solo in presenza della valutazione dei rischi e in assenza di un espresso divieto del datore di lavoro.

È sorto frequentemente, e sorge ancora tutt’ora, in numerose realtà aziendali l’interrogativo se sia lecito o se invece sia vietato, o anche solo vietabile dal datore di lavoro, l’utilizzo, da parte dei dipendenti, delle sigarette elettroniche sul posto di lavoro.

Tale comprensibile interrogativo sorge a causa dell’ormai datata disciplina in tema di salvaguardia della salute da fumo passivo e soprattutto per il suo mancato adeguamento da parte del Legislatore, successivamente alla comparsa e alla diffusione sul mercato delle c.d. sigarette elettroniche.

L’art. 51 della Legge n. 3/2003, rubricato “Tutela della salute dei non fumatori”, infatti prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

  1. a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  2. b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Dalla disposizione normativa citata è dato evincere che era stata introdotta una quasi-totale protezione dal fumo passivo a favore dei soggetti non fumatori, fra cui non possono che essere compresi anche i lavoratori non fumatori, quando si trovano all’interno di spazi chiusi come possono essere i locali e le pertinenze aziendali.

La norma in questione, essendo stata emanata prima della comparsa sul mercato della sigaretta elettronica, fumando la quale non si produce il medesimo tipo di fumo prodotto dalle “storiche” sigarette a base di tabacco, non estende esplicitamente il divieto di fumare (anche negli ambienti di lavoro) alle sigarette elettroniche.

All’inerzia del Legislatore ha sopperito l’interprete nella figura della Commissione per gli Interpelli, istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, presso il Ministero del Lavoro, con la finalità di fornire una risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La Commissione del Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 15 del 24 ottobre 2013, si è pronunciata sul tema in questione, rispondendo ad un quesito posto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con cui si chiedeva se la normativa sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro fosse applicabile anche alle sigarette elettroniche.

Secondo il Ministero, fermo restando che non è applicabile il divieto di fumo, in considerazione del fatto che tanto l’art. 51 della legge n. 3/2003 quanto la direttiva europea 21/37/CE si riferiscono esclusivamente al fumo di prodotti a base di tabacco, è necessaria una specifica valutazione che tenga conto del rischio a cui l’utilizzatore della sigaretta espone i colleghi, in ragione delle sostanze (nicotina, cromo, nichel ed altre sostanze) che possono essere inalate, esponendo i soggetti passivi a potenziali danni per la salute.

Da ultimo, il Ministero ha affermato che è comunque lecito che le aziende possano prevedere policy che vietino negli ambienti di lavoro l’uso di sigarette elettroniche.

Alla luce dell’interpretazione del Ministero del Lavoro, quindi, nei luoghi di lavoro si potrà utilizzare la sigaretta elettronica, esclusivamente se il datore di lavoro non lo ha esplicitamente vietato ed ha, contestualmente, valutato specificamente i rischi connessi all’uso della sigaretta elettronica, adottando, eventualmente, le necessarie misure per eliminare tali rischi.

A cura di Francesco Bedon

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!