Circolare INPS n. 80 del 2005 | ADLABOR

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Circolare INPS n. 80 del 2005

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola

Roma, 17 Giugno 2005

Circolare n. 80

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Contratto di inserimento, artt. 54-59 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: disposizioni per le aziende del settore agricolo che assumono lavoratori con la qualifica di operai.|||

 

SOMMARIO:

Premessa

Definizione, campo di applicazione e durata del contratto

Stipula e validità dei contratti di inserimento per il comparto agricolo

Benefici contributivi

Codici contratto

Adempimenti delle aziende

Premessa.

Con le circolari 16 marzo 2004, n. 51 dell’Istituto e 21 luglio 2004, n. 31 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata illustrata la normativa in materia di contratti di inserimento così come previsti dagli artt. 54 -59 del D.lgs 276/2003 la cui attuazione è divenuta operativa a seguito della sottoscrizione dell’accordo interconfederale, siglato tra le parti sociali in data 11 febbraio 2004.

Definizione, campo di applicazione e durata del contratto.

Al riguardo si osserva che secondo le indicazioni del legislatore, il contratto di inserimento o reinserimento è un contratto a tempo determinato il cui scopo è quello di adattare, mediante uno specifico progetto individuale, le competenze professionali del lavoratore alle esigenze delle singole aziende ed è finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo delle sottoindicate categorie di lavoratori così come previste all’Art. 54, comma 1 del D. Lgs. in trattazione che ha delineato l’ambito soggettivo di applicazione:

a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico

Per quanto attiene alla durata dei contratti a tempo determinato la norma prevede che la loro durata non deve essere inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto ad eccezione dei contratti stipulati con soggetti che hanno un grave handicap fisico, mentale o psichico per i quali la durata può essere elevata fino a trentasei mesi.
Il contratto può essere prorogato più volte coerentemente al progetto individuale ma non può comunque eccedere il limite massimo di diciotto o trentasei mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento lavorativo, nel rispetto delle condizioni soggettive richiamate all’Art. 54 lettere a)-f), trova applicazione anche nei confronti dei cittadini comunitari ed extracomunitari.

Stipula e validità dei contratti di inserimento per il comparto agricolo.

L’Art. 54 al comma 2 individua nelle imprese ed i loro consorzi, gruppi di imprese, gli enti pubblici economici, le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, le fondazioni, gli enti di ricerca, le organizzazioni e associazioni di categoria, i soggetti destinatari della norma per la stipula di contratti di inserimento/reinserimento riferiti ad attività di natura agricola.
Qualora il lavoratore venga inserito in un gruppo di imprese o in un consorzio il piano individuale può prevedere l’impiego del soggetto in diverse società del gruppo pur restando in capo ad una sola società del gruppo.
Le condizione necessaria per cui il datore di lavoro possa procedere alla stipula dei contratti di inserimento è che abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Dal computo dei contratti non trasformati a tempo indeterminato sono esclusi quelli:

a. risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova o per giusta causa;
b. risolti dal lavoratore per dimissioni o per rifiuto;
c. contratti di inserimento non trasformati a tempo indeterminato nella misura di quattro.

Pertanto nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano stati assunti sette lavoratori con contratto di inserimento, di cui cinque non trasformati e due trasformati, l’azienda può procedere all’assunzione con contratti di inserimento in considerazione del fatto che ha mantenuto in servizio il 60% dei lavoratori assunti.
Infatti,dei tre eccedenti i quattro contratti non trasformati i due trasformati rappresentano il 78%.
I lavoratori, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza, rientrano nel computo del numero del 60% dei lavoratori mantenuti in servizio mentre è di tutta evidenza che non esistono percentuali da rispettare per le aziende che hanno stipulato un solo contratto di inserimento.
Per i requisiti relativi ai progetti individuali di inserimento, alla forma del contratto ed al rapporto di lavoro si rimanda alla circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 4 agosto 2004, n. 181 Il datore di lavoro, secondo quanto precisato all’Art. 12 del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n.251, qualora commetta delle gravi inadempienze che ostacolino la realizzazione del progetto individuale di inserimento, è tenuto al pagamento di una somma, a titolo di contributi, sulla differenza retributiva tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto dovuto con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento maggiorata del 100 per cento.

Benefici contributivi.

Secondo il dettato dell’Art. 59, comma 3 del D.lgs 276/2003 per l’identificazione delle agevolazioni bisogna fare riferimento alle diverse misure già previste per i contratti di formazione e lavoro distinte per ubicazione territoriale:

• datori di lavoro del centro/nord: agevolazione pari al 25%
• datori di lavoro del mezzogiorno: contributi in misura fissa come per gli apprendisti.

Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all’Art. 54 lettera a : giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Codici contratto.

Per la gestione delle predette disposizioni di legge vengono istituiti, nella sottostante tabella, i codici contratto da indicare nelle dichiarazioni trimestrali degli operai agricoli assunti a tempo determinato.

codice_contratto

Adempimenti delle aziende.

Le aziende che hanno stipulato i contratti di inserimento disciplinati dall’Art. 54 somma 1 del D.lgs 273/2003 provvederanno ad adeguarsi al nuovo disposto normativo a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare.
Per i rapporti di lavoro instaurati nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del D.lgs e la data di emanazione della presente circolare, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori interessati dovranno essere dichiarati compilando un modello DMAG-Unico per ciascun trimestre del periodo pregresso.


Il Direttore Generale
Crecco


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