La titolarità dei diritti di utilizzazione economica sul Software e sul “Codice Sorgente” nei rapporti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. La Cassazione fa il punto sui diritti di sfruttamento economico delle opere digitali | ADLABOR

Con Sentenza del 15/06/2022 n. 19335, la Corte di Cassazione civile pone fine alla annosa questione su chi sia il titolare dei diritti di utilizzazione economica sui “file sorgente” sia esso un software o un’opera digitale creativa.

La Cassazione ha difatti applicato il dettato normativo introdotto con l’art. 4 L. 81/2017 (Misure a tutela del lavoro autonomo e per il lavoro flessibile) che stabilisce che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzate nell’esecuzione di un rapporto di lavoro autonomo spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso che l’attività creativa sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo remunerata. In quest’ultimo caso, invece, la titolarità “economica” dell’opera spetta al committente.

Pertanto, in linea anche con quanto disciplinato dall’art. 110 Legge Autore, in assenza di un contratto scritto che preveda l’oggetto, la remunerazione e la finalità inventiva, i diritti sull’opera digitale e sul suo codice sorgente non saranno per l’effetto ceduti al Committente, ma saranno “trattenuti” a titolo originario dal suo inventore.

E nei rapporti di lavoro subordinato?

Incider tantum, nella Sentenza in esame, la Cassazione analizza il tema della titolarità dei diritti di sfruttamento economico nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato.

La norma posta a termine di paragone dalla Corte degli ermellini, è rappresentata dall’art. 12 bis della Legge sul diritto d’autore, la quale afferma che “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.”

Bisognerà, quindi, per non incorrere in spiacevoli sorprese, porre particolare attenzione alle clausole che disciplinano sia i rapporti di lavoro autonomo (appalti, opera, commissione) sia i rapporti di lavoro subordinato, laddove, affinchè ci sia cessione dei diritti di sfruttamento economico dall’inventore al datore/committente, l’attività inventiva, dovrà rappresentare e costituire l’oggetto del contratto di lavoro e la finalità-causa dello schema negoziale posto in essere dalle parti, prevendo anche una adeguata remunerazione per l’inventore che cede

 

A cura dell’Avv. Andrea Rinaldi (Partner Avvocato del Sole 24 ore)
19 settembre 2022

 


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