Decreto del Ministero del Lavoro n.9 2005 | ADLABOR

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell’immigrazione Divisione II
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma

 

 

Prot. 23 / 0001182 / 06.01

CIRCOLARE N. 9 /2005

Allegati: 27

OGGETTO: DPR 18 ottobre 2004, n. 334 concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni

al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, previsto dall’Art. 34, comma 1, della legge

Bossi-Fini – Sportello Unico per l’Immigrazione – Ulteriori immediate indicazioni.

Mediante la lettera circolare congiunta Ministero Interno – Ministero Lavoro n. 23/910 del 24.2.2005 si è disposto che “fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l’operatività dello Sportello Unico per l’Immigrazione, l’istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico”. Al riguardo, d’intesa con il Ministero dell’Interno e rinviando a successiva circolare di imminente emanazione da parte di quel Dicastero per gli ulteriori profili di stretta competenza, si forniscono le seguenti precisazioni ed ulteriori immediate indicazioni operative.

Si precisa, innanzitutto, che l’attività attuativa dei D.P.C.M. del 17.12.2004 di programmazione dei flussi relativi all’anno 2005 sarà svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro emanazione e della loro iniziale operatività. La relativa attività continuerà, pertanto, ad essere svolta in applicazione del DPR 394/1999, nel suo testo originario, senza tener conto delle modifiche successivamente introdotte dal DPR 334/2004.

Conseguentemente, la disciplina risultante dalle modifiche apportate con il citato DPR 334/2004, entrato in vigore a decorrere dal 25.2.2005 (a cui di seguito ci si riferirà, usando l’espressione “nuovo regolamento”), opera per il momento, essenzialmente, con limitato riguardo ai casi particolari di ingresso al di fuori dei flussi di cui all’articolo 27 del testo unico, nonchè.alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro necessaria per l’instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario già munito di permesso di soggiorno per lavoro (Art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) e per far luogo, da parte della Questura, al rinnovo del permesso di soggiorno (Art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

Tenuto conto delle disposizioni diramate con la lettera circolare del 24.2.2005, codesti Uffici opereranno come segue, assicurando la massima diffusione delle presenti prime indicazioni operative e la consueta attività d’informazione a favore degli interessati.

1- Domande presentate ai sensi dell’articolo 27 del TU-testo unico sull’immigrazione approvato con D.Leg.vo n. 286/1998 e successive modificazioni- finalizzate al primo rilascio dell’autorizzazione/nullaosta al lavoro

1.1-Domande presentate prima del 25 febbraio

 

Le domande, finalizzate al primo rilascio dell’autorizzazione, presentate prima del 25 febbraio c.a. continueranno ad essere trattate e definite in applicazione della disciplina in vigore all’atto della presentazione. Per l’evasione di tali domande codeste Direzioni provinciali del lavoro (DPL) cureranno l’istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro.

1.2-Domande presentate a decorrere dal 25 febbraio

 

A decorrere dal 25 febbraio c.a. le domande del tipo considerato andranno presentate alla Prefettura UTG – in attesa della costituzione dello Sportello Unico per l’Immigrazione – secondo le modalità fissate dal nuovo regolamento. Ciò implica l’utilizzo, da parte degli istanti, dei moduli appositamente predisposti che si allegano alla presente. Si tratta di moduli, distinti a seconda che la domanda riguardi cittadini extracomunitari o cittadini neocomunitari, che vengono messi in uso in via provvisoria per garantire la pratica attuazione delle istruzioni dettate dalla lettera circolare n. 23/910 del 24 febbraio u.s. e da osservare durante la presente fase transitoria.

In particolare, gli allegati da 1 a 20 includono i moduli di richiesta di nullaosta per i cittadini extracomunitari e le rispettive istruzioni. I moduli sono predisposti distintamente in corrispondenza di ciascuno dei casi particolari previsti dall’Art. 27 T.U. alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), r), e r-bis). L’allegato 27 è costituito dalla tabella “Codici stato”, necessaria per la compilazione delle richieste di nullaosta (e delle comunicazioni da effettuare con i moduli allegati 23 e 25) riferite ai cittadini extracomunitari.

Gli allegati 21 (richiesta di nullaosta) e 22 (schema per la redazione contratto di lavoro da unire alla richiesta) contengono i moduli da utilizzare per i cittadini neocomunitari.

Codesti Uffici informeranno l’utenza circa la necessità di redigere le domande con l’utilizzo della prescritta modulistica e circa la necessità di effettuarne la presentazione alla Prefettura UTG competente mediante spedizione postale con raccomandata AR. Con riferimento a tali domande, la DPL è chiamata ad effettuare, per la parte di propria competenza, l’istruttoria allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti di accoglibilità diversi da quelli devoluti all’accertamento delle Questure. In attuazione della lettera circolare n. 23/910, l’esito delle verifiche istruttorie saranno trasmesse alla Prefettura UTG, fermo restando che il provvedimento finale del procedimento è di spettanza dello Sportello Unico e sarà in concreto adottabile soltanto dopo che quest’ultimo sarà costituito e diventerà operativo. Tenuto conto delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 28 aprile 2004, il nullaosta al lavoro nei confronti dei lavoratori neocomunitari sarà adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione:

– senza procedere alla verifica da compiersi, ai sensi dell’Art. 31, comma 1, nuovo reg., a cura della Questura nel caso di nullaosta riguardante l’assunzione di lavoratori extracomunitari;

– senza far luogo agli adempimenti diretti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro;

– senza far luogo agli adempimenti preordinati al rilascio, da parte degli Uffici rispettivamente competenti, del visto d’ingresso (Art. 31, comma 6, nuovo reg.) e del permesso di soggiorno per lavoro (Art. 36 nuovo reg.), entrambi non richiesti nei confronti dei lavoratori neocomunitari.

In via provvisoria e fino a quando lo Sportello Unico per l’immigrazione non sarà operativo, si dispone che la Direzione Provinciale del Lavoro provveda anche ad espletare, laddove richiesti dall’Art. 40, comma 1, nuovo reg., gli adempimenti finalizzati alla verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i Centri per l’impiego. Si tratta di attività da svolgere, ai sensi dell’Art. 30-quinquies del nuovo regolamento, esclusivamente con riferimento alle richieste di nullaosta finalizzate a consentire l’ingresso dall’estero (e non con riferimento alle richieste di proroga o di rinnovo dell’ autorizzazione originaria) di lavoratori extracomunitari, non essendo, in ogni caso, necessaria nei confronti dei cittadini neocomunitari.

Per l’attuazione dei predetti adempimenti, che una volta divenuto operativo lo Sportello Unico faranno carico a quest’ultimo in quanto ad esso istituzionalmente attribuiti, le DPL dovranno curare la seguente attività: 1) trasmissione della richiesta di nullaosta con modalità idonee a comprovare la data di ricezione da parte del Centro per l’impiego destinatario; 2) ricezione dell’eventuale comunicazione inviata in risposta dal Centro per l’impiego: 2.a) se nel termine prescritto dall’Art. 30-quinquies, comma 2, il Centro per l’impiego risponde comunicando la disponibilità all’impiego da parte di disoccupati in cerca di occupazione, la richiesta rimane sospesa fino a quando il richiedente effettua, con le modalità stabilite, la comunicazione di conferma; 2.b) se nel termine prescritto il Centro per l’impiego risponde inviando una certificazione negativa, il richiedente entro quattro giorni può comunicare che intende revocare la richiesta presentata; 3) la DPL, che in via transitoria è la destinataria delle comunicazioni di conferma o di revoca, nel trasmettere alla Prefettura UTG le risultanze dell’istruttoria compiuta, certificherà inoltre l’avvenuto espletamento delle operazioni dirette alla verifica della disponibilità di offerta di lavoro, dando atto a seconda dei casi: a) del mancato riscontro nel termine fissato da parte del Centro per l’impiego; b) della conferma comunicata dal datore di lavoro istante in presenza di dichiarazioni di disponibilità tempestivamente segnalate; c) del decorso del termine di 4 giorni, dalla comunicazione negativa tempestivamente effettuata dal Centro per l’impiego, senza che l’istante abbia comunicato la revoca della richiesta. Nel caso di revoca della richiesta da parte dell’istante, la DPL ne prenderà atto archiviando la pratica; in tale eventualità la pratica non sarà trasmessa alla Prefettura-UTG alla quale la DPL darà notizia dell’archiviazione.

Si precisa, infine, che esula dagli adempimenti istruttori di competenza della DPL la convocazione del datore di lavoro richiedente per il rilascio del nullaosta e la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro a conferma della proposta formulata nella domanda (la conclusione del contratto interverrà al momento della successiva sottoscrizione da parte del lavoratore) –Art. 31, comma 4, nuovo reg., richiamato dall’Art. 40, comma 3.

2- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma 1, lettera f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini neocomunitari

 

Si fa riserva di fornire con successiva circolare l’illustrazione delle notevoli modifiche riguardanti l’Art. 40 e le indicazioni operative eventualmente occorrenti. È comunque necessario subito sottolineare almeno le innovazioni riguardanti l’attuazione dell’Art. 27 lettera f) del T.U. . Il nuovo regolamento ne affida l’attuazione a misure del tutto diverse rispetto a quelle previgenti. In particolare, il comma 9 dell’Art. 40 nuovo reg, prescrive la necessità del nullaosta al lavoro soltanto nel caso di cui alla lettera b). Per il caso della lettera a), la norma regolamentare, invece, prevede che i cittadini extracomunitari possano fare ingresso in Italia per effettuare i tirocini formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro bensì sulla base del visto per motivo di studio e formazione professionale precisandone le modalità di rilascio. Per l’effettiva operatività della norma regolamentare (di cui alla lettera a) dell’Art. 40, comma 9, nuovo reg.) è necessario definire i criteri e le misure secondo le quali estendere ai cittadini extracomunitari la disciplina attuativa dei tirocini formativi contenuta dal DM 25.3.1998, n. 142; il relativo DM di estensione è in corso di predisposizione.

Al riguardo occorre appurare quali siano le conseguenze della mutata disciplina nei confronti dei cittadini neocomunitari. In proposito deve considerarsi che:

– la nuova regolamentazione contenuta dall’Art. 40, comma 9, riconduce l’attività formativa prevista dalla lettera a), nell’ambito della disciplina attuativa dell’Art. 18 della legge n. 196/1997 il quale esclude che l’attuazione del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro;

– nei confronti dei cittadini neocomunitari è transitoriamente sospesa, per effetto del DPCM 20.4.2004, la piena libertà di circolazione soltanto al fine del loro accesso al mercato del lavoro interno in qualità di lavoratori subordinati; solo ed esclusivamente per la loro assunzione si applicano le misure disposte con la circolare n. 14 del 28.4.2004 che richiede, allo scopo, la preventiva autorizzazione al lavoro;

– le esistenti misure attuative dell’Art. 18 della legge n. 196/1997, contenute nel DM del 25.3.1998, n. 142, sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari.

Sulla base delle precedenti considerazioni va dato atto che il regime transitorio vigente nei confronti dei cittadini neocomunitari non preclude nei loro riguardi l’effettuazione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, del tirocinio formativo così come regolamentato dall’Art. 18 della L. n. 196/1997 e dalle relative norme applicative.

Pertanto si stabilisce che, a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi nei confronti dei cittadini neocomunitari non richiede il preventivo nullaosta al lavoro. I cittadini neocomunitari accedono ai tirocini formativi in applicazione della regolamentazione generale di cui all’Art. 18 L. n. 196/1997 e relative disposizioni attuative.

3- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma 1, del TU: effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e tuttora in atto

 

3.1-Proroghe e rinnovi

 

L’Art. 40 del nuovo reg. conferma (comma 2) la possibilità di proroga della durata dell’iniziale autorizzazione (adesso nullaosta) al lavoro e introduce (comma 23), con alcune eccezioni espresse o comunque risultanti dalla relativa regolamentazione speciale -come nel caso di quella contenuta al comma 20 con riferimento alla previsione dell’Art. 27, comma 1, lett. r), TU-, la possibilità del rinnovo del nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno rilasciati sulla sua base. Allo scopo di assicurare l’operatività delle innovazioni anche nel presente periodo transitorio durante il quale, comunque, la posizione degli interessati non può rimanere pregiudicata, si dispone quanto segue.

Il nuovo regolamento, con riguardo alle condizioni di concedibilità della proroga, stabilisce norme sostanzialmente conformi ad indicazioni già date in via amministrativa da questo Ministero durante la vigenza della normativa precedente. Si ritiene pertanto che il nuovo regolamento possa trovare applicazione, per quanto attiene alla disciplina sostanziale delle condizioni di concedibilità della proroga, alle domande di proroga ancora da definire, anche se presentate anteriormente al 25 febbraio u.s. La DPL, in caso di accertamento positivo delle predette condizioni, concede con proprio provvedimento la proroga dell’autorizzazione richiesta..

A decorrere dal 25 febbraio, le domande dirette a ottenere la proroga od il rinnovo dell’autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate alla Prefettura-UTG per il tramite delle Direzione provinciale del lavoro; ciò significa che gli interessati effettueranno l’inoltro delle domande indirizzate alla Prefettura presentandole alla DPL. Quest’ultima curerà l’accertamento dei relativi presupposti di accoglibilità, da condurre alla stregua del nuovo regolamento, e quindi provvederà a trasmettere la domanda insieme con l’esito del predetto accertamento alla Prefettura-UTG. La DPL curerà l’invio o la consegna della medesima nota di trasmissione, completa della copia della domanda presentata e della comunicazione delle risultanze dell’accertamento, anche all’istante. Ciò consentirà al lavoratore interessato di presentarne una copia insieme con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (se lavoratore extracomunitario) o della carta di soggiorno (se lavoratore neocomunitario). Ai fini della concessione del rinnovo sarà comunque necessario che lo Sportello Unico per l’immigrazione, una volta costituito ed operante, adotti il provvedimento conclusivo di rilascio della proroga o del rinnovo del nullaosta.

Le precedenti indicazioni non si applicano alle domande di proroga dell’autorizzazioni al lavoro rilasciate ai sensi della regolamentazione d’attuazione dell’Art. 27, lett. f), TU. Queste ultime saranno ammissibili esclusivamente se presentate prima del 25 febbraio, quelle presentate successivamente sono inammissibili a causa della sopravvenuta radicale trasformazione della rispettiva disciplina regolamentare. La trattazione e la definizione delle domande di proroga ammissibili avverrà in applicazione del vecchio regolamento d’attuazione (vigente all’atto della loro presentazione) e secondo le corrispondenti modalità in uso.

3.2-Possibilità, nei casi espressamente previsti, dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

Il nuovo regolamento d’attuazione, entrato in vigore il 25 febbraio u.s.. apporta un’ulteriore innovazione. Il nuovo Art. 40, in alcuni casi, ammette la possibilità dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica d’assunzione coincida con quella per cui sono stati autorizzati l’assunzione e l’ingresso originari. In particolare, il comma 23 concede tale possibilità ai lavoratori di cui all’Art. 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del TU. Pertanto dal 25 febbraio è diventata possibile l’assunzione dei lavoratori stranieri in possesso di uno di tali permessi di soggiorno in corso di validità. Mentre cioè nel sistema precedente essi non potevano cambiare datore di lavoro, attualmente la loro successiva assunzione è possibile anche ad opera di datori di lavoro diversi da quelli ad istanza dei quali sono stati autorizzati l’assunzione e l’ingresso originari. Pur tenuto conto della natura transitoria delle presenti indicazioni, si reputa necessario avvertire che l’assunzione dei lavoratori muniti del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) o della carta di soggiorno (se cittadini neocomunitari) rilasciato/a in applicazione dell’Art. 27, lettera r-bis, del T.U. può avvenire esclusivamente ad opera di: a) struttura sanitaria pubblica o privata; b) società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell’intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o servizio) di destinazione del lavoratore; c) agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore.

Nei confronti dei lavoratori extracomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l’assunzione con le modalità specificate nel seguente paragrafo n. 4.

Nei confronti dei lavoratori neocomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l’assunzione previo nullaosta al lavoro da richiedere secondo le modalità specificate nel precedente paragrafo n.1.

4 – Necessità della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro ai fini l’instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) nonché ai fini del rinnovo, da parte della Questura, del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

 

Il nuovo regolamento entrato in vigore il 25 febbraio dispone, all’Art. 36-bis, comma 1, che:”per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro … deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro …”. Inoltre, all’Art. 13, comma 2-bis, stabilisce che: “il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro …”.

Il contratto di soggiorno per lavoro (Art. 5-bis TU), ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è necessariamente concluso presso lo Sportello Unico dove il lavoratore extracomunitario, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, sottoscrive il testo contrattuale già precedentemente firmato dal datore di lavoro proponente (Art. 35 nuovo reg.).

Diverse modalità di conclusione vengono invece fissate mediante la presente circolare con riguardo al contratto di soggiorno per lavoro da stipularsi al fine dell’assunzione di straniero dotato di uno dei seguenti permessi di soggiorno, in corso di validità, che gli consentono di svolgere -senza limitazioni- l’attività di lavoro subordinato: permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, ovvero permesso per lavoro autonomo ovvero permesso per motivi famigliari. In tale caso le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del modulo che in via provvisoria viene messo a disposizione con la presente circolare insieme con le relative istruzioni (allegati n. 23-24).

Un altro e diverso modulo, completo delle istruzioni, (allegati n. 25-26) è stato provvisoriamente predisposto per essere utilizzato al fine della conclusione del contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. Tale modulo è messo a disposizione per rendere possibile l’integrazione dell’originario contratto di lavoro nel caso di assunzione a suo tempo effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno all’epoca non richiesta. L’integrazione andrà necessariamente effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno, che ai sensi dell’Art. 13, comma 2-bis, del nuovo reg, è condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.

Entrambi i predetti moduli si articolano in due parti. La prima, compilata e sottoscritta da entrambe le parti, documenta l’avvenuta conclusione del contratto; la seconda, a firma del datore di lavoro, contiene l’atto di comunicazione e le dichiarazioni dal medesimo rese. Mediante l’invio del modulo compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, il datore di lavoro adempie le prescrizioni dell’Art. 22, comma 7, del T.U. e dell’Art. 36-bis del nuovo reg. le quali gli impongono l’obbligo di comunicare, entro cinque giorni, l’inizio del rapporto di lavoro. Si dispone che nell’attuale fase transitoria la comunicazione, in attesa della creazione e della piena operatività dello Sportello Unico che ne è il destinatario, vada inviata alla Prefettura UTG. Il datore di lavoro effettuerà l’invio, accludendo la fotocopia di un proprio documento d’identità, mediante spedizione postale per raccomandata con AR ed è tenuto a conservare la prova della spedizione effettuata. Egli è tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione completa della copia della ricevuta postale attestante la spedizione.

IL DIRETTORE GENERALE

firmato:Giuseppe Maurizio Silveri


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