Necessaria indicazione del nominativo del sostituito nei contratti a tempo determinato e privacy – Nota a Sentenza Corte Costituzionale n. 214 dell’ 8 luglio 2009 | ADLABOR

 

NOTA A SENTENZA

Contratto a termine per sostituzione – indicazione nominativo del sostituito – privacy

Il D. Lgs. n.368/2001, a differenza della precedente l. n.230/1962 sul contratto a termine, non prevede più esplicitamente, tra i requisiti di legittimità delle assunzioni a termine per sostituzione, l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito. Sull’argomento la C.Cost., nella sent. dell’8 luglio 2009, n.214, ha avuto modo di precisare che: “L’ art. 1 del D. Lgs. n. 368 del 2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l’ apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che l’ apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. L’ onere di specificazione previsto da quest’ ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l’ assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per “ragioni sostitutive” si debbono intendere motivi connessi con l’ esigenza di sostituire uno o piè lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’ indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’ onere che l’ art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’ apposizione del termine e l’ immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.”

Stante, quindi, quanto affermato dalla C.Cost., il problema di un’eventuale lesione della privacy del lavoratore sostituito, viene superato dalla preminente esigenza di tutelare il lavoratore assunto a termine, il quale solo in questo modo potrà effettivamente verificare la particolarità del rapporto e la ragione del suo carattere temporaneo.

In tal senso si è espressa anche la Corte d’App. di Bari, sez.lav., 18 settembre 2008: “È evidente che non ci si può limitare a indicare il tipo di ragioni parafrasando la dizione legislativa, ma bisogna adempiere a quell’onere di specificazione che la norma impone alle parti che stipulano il contratto individuale di lavoro (in assenza peraltro nel nuovo sistema di una delega di funzioni regolative al sindacato). Significa, in altri termini, non limitarsi ad enunciare il tipo delle ragioni, ma segnalare chi viene sostituito, per quanto tempo e per quale ragione (ferie, gravidanza, malattia, congedi parentali, permessi per formazione, ecc…), ovvero fornire indicazioni che consentano il controllo delle ragioni indicate”.

In conclusione, atteso che l’obbligo di indicare il nominativo del lavoratore sostituito è un obbligo (implicito) di legge, nessuna violazione può essere attribuita al datore di lavoro laddove inserisca, nei contratti a tempo determinato per sostituzione, i nominativi dei sostituiti.

 


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