Spettacolo – assunzioni a termine | ADLABOR

Il Decreto legislativo 368/2001 regolamenta ¡ contratti a tempo determinato.

In particolare il comma 3 dell’articolo 5 prevede l’obbligo di un intervallo di tempo tra un contratto a termine e l’altro (10 giorni per contratti di durata inferiore ai sei mesi e 20 giorni per quelli di durata superiore ai sei mesi) a seconda della durata del rapporto.

In caso di mancato rispetto di tale intervallo il secondo contratto si considera (si trasforma) a tempo indeterminato.

Lo stesso articolo 5 del decreto legislativo, al comma 3, esclude il meccanismo della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel caso in cui vi sia una successione di contratti a termine senza rispetto dell’intervallo di 10 o 20 giorni, per le attività stagionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1525/1963.

Il decreto 1525/1963 ricomprende, fra le attività stagionali, al numero 49 la “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lettera e) dell’articolo uno della legge 18 aprile 1962, numero 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in risposta ad un interpello (numero 6/2014), con nota protocollo 37/0001900 del 30 gennaio 2014, ha confermato che l’attività svolta dal personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli è da considerare attività stagionale ed ha concluso che la deroga di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo numero 368/2001 in materia di intervalli, possa trovare oggi applicazione proprio nelle ipotesi dell’attività prestata da tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita sia questo personale artistico, tecnico impiegatizio o operaio.

In sostanza per le assunzioni a termine per la produzione di specifici spettacoli, non è necessario osservare l’intervallo di tempo fra un’assunzione a termine e l’altra e ciò per tutto il personale assunto per tali spettacoli ivi compreso quello impiegatizio tecnico o operaio.

L’inclusione dell’attività di produzione di spettacoli tra quelle stagionali consente però di ritenere che non trovi applicazione nel settore dello spettacolo anche la norma prevista dall’articolo 5 comma 4 bis del decreto legislativo 368/2001 che prevede la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto nel caso in cui siano stati stipulati con lo stesso lavoratore più contratti a termine la cui durata complessiva superi i 36 mesi.


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