Circolare n.10-4 del 18 Marzo 2004 | ADLABOR

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

Oggetto: Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142

N. 10/04 del 18 marzo 2004

 

5/26053/70/SUB.AU

La legge 14 febbraio 2003, n. 30, all’articolo 9, ha dettato numerose modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”; modifiche delle quali si espongono di seguito i profili di maggiore rilevanza.

In particolare, le modifiche hanno riguardato la disciplina di cui agli articoli 1 (Soci lavoratori di cooperativa), 2 (Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa), 3 (Trattamento economico del socio lavoratore), 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore) e 6 (Regolamento interno) della legge n. 142/01 appena citata.

Articolo 1, comma 3

 

Il nuovo testo prevede la soppressione del termine “distinto”.

Con tale modifica viene ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, in ossequio alla tesi dello “scambio ulteriore” sulla quale è imperniato tutto l’impianto della legge n. 142/01.

Con l’intervento correttivo apportato viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa, peraltro puntualmente descritto al comma 1, tramite la definizione degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa: il concorso nella gestione dell’impresa, la partecipazione alle decisioni aziendali, la contribuzione alla formazione del capitale sociale, la messa a disposizione delle proprie capacità professionali.

La correzione non rappresenta una precisazione di stile, ma rende anche più definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa e, inoltre, crea i presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare concernente le causali di recesso, di esclusione o di decadenza del socio.

La dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo è resa ancora più evidente dall’introduzione del secondo comma dell’articolo 5, ai sensi del quale “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile”, previsione rispetto alla quale l’eliminazione delle parole ” e distinto” è certamente funzionale.

Con tale norma le dinamiche del rapporto di lavoro sono chiaramente assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione di quest’ultimo.

Articolo 2

 

Con la modifica apportata, vengono mantenuti nei confronti dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato i diritti sindacali previsti dal Titolo III della legge n. 300/70, subordinandone però l’esercizio alla stipula di un accordo collettivo, che deve tener conto del principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore.

Detto accordo deve essere stipulato tra le Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Secondo l’accezione tradizionale per Associazioni nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Articolo 3, comma 2-bis:

cooperative della piccola pesca

La norma ha introdotto all’articolo 3, della legge n. 142/01, il comma 2-bis.

Lo stesso prevede che le cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58 possono, in deroga alle disposizioni sui trattamenti economici minimi da riconoscere ai soci lavoratori, corrispondere a questi ultimi un compenso proporzionato all’entità del pescato, secondo criteri e parametri da stabilirsi nel regolamento interno di cui all’articolo 6.

In pratica, viene codificata normativamente una prassi consolidata nel mondo della piccola pesca, secondo la quale il socio pescatore viene retribuito in proporzione all’entità del pescato (cosiddetta retribuzione “alla parte”).

Articolo 5, comma 2

 

Come già evidenziato il 2° comma dell’articolo 5 rafforza la prevalenza del rapporto associativo ed evidenzia la strumentalità del rapporto di lavoro in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico: è, infatti, prevista come conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo associativo l’estinzione del rapporto di lavoro.

La delibera di accettazione del recesso o di esclusione deve essere deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con le specifiche norme dettate dal codice civile.

Anche per tale aspetto, sulla base dell’autonomia statutaria delle cooperative ed in virtù del principio generale di “prevalenza delle norme di miglior favore”, lo statuto può disciplinare diversamente rispetto all’automatismo di legge introdotto con il 2° comma dell’articolo 5.

Operativamente, tale delibera presa secondo le norme del codice civile (Artt.2526-2527) e dello statuto ed adeguatamente motivata in considerazione alla particolare delicatezza degli effetti che si producono, costituisce causa di interruzione del rapporto di lavoro in essere con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di collaborazione.

Si richiama l’attenzione sui successivi passaggi operativi che la cooperativa, in caso di estinzione del rapporto di lavoro riconducibile al tipo subordinato, deve espletare in osservanza della normativa in materia (chiusura della posizione previdenziale ed assicurativa).

Il secondo inciso del comma in questione prevede la competenza del giudice ordinario nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del

recesso o di esclusione. Pertanto la competenza del giudice ordinario attrae gli aspetti del rapporto di lavoro in quanto diretta conseguenza dello scioglimento del vincolo associativo.

Inoltre, è opportuno segnalare che i riferimenti agli articoli del codice civile contenuti nel comma (2526 e 2527) sono da intendersi agli articoli 2532 e 2533. Questi ultimi, a seguito della riforma del diritto societario, riguardano rispettivamente il recesso e l’esclusione del socio.

Articolo 6, comma 1:

termine per l’adozione del regolamento interno

Il termine per l’approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 6 della legge n. 142, è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355.

Tale ultima legge, all’articolo 23-sexies, ha inoltre previsto che il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 2545-seixiesdecies del codice civile ai sensi del quale: “In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l’autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario …”.

Si tratta pertanto di un termine che, benchè non possa qualificarsi perentorio in quanto resta in ogni caso il potere di emanare il regolamento, assume tuttavia un significato particolarmente rilevante conseguendo al suo mancato rispetto una sanzione di estrema gravità quale quella di cui al citato 2545-sexiesdecies del codice civile.

Si sottolinea infine che, in mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono:

a) inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato;

b) deliberare nelle materie di cui alle lettere d), e) e f), dell’articolo 6.

Si tratta, infatti, di aspetti che trovano la loro fonte istitutiva e la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento interno.

Articolo 6, comma 1, lett. a)

 

L’articolo 6, comma 1, lett. a) prevede, tra gli elementi che il regolamento deve in ogni caso contenere, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Al riguardo resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, che richiama l’applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine con riferimento al trattamento economico del socio lavoratore e per quanto attiene ai minimi previsti, per prestazioni analoghe.

Articolo 6, comma 2 :

trattamento economico del socio lavoratore

Con la modifica al secondo comma dell’articolo 6, della legge n. 142/01, introdotta dall’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 30/03, è stata eliminata la previsione che impediva al regolamento interno di contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi.

La nuova norma prevede che, salvo gli specifici casi indicati, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 142/01. Ciò determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).

Infine, si ricorda che per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste l’obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie, etc..).

Articolo 6, comma 2-bis: disposizioni relative alle cooperative sociali

La norma in oggetto prevede che le cooperative sociali di cui all’articolo 1, lett. b), della legge n. 381/91, possono definire accordi con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo nazionale del settore di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

Roberto Maroni


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