Commesso di negozio – Interpello Ministero del lavoro 11 novembre 2011 | ADLABOR

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

INTERPELLO n. 46/2011

Roma, 11 novembre 2011

 

Direzione generale per l’Attività Ispettiva Prot. 37/0005090

Alla Confindustria
Viale dell’Astronomia 30
00144 Roma

Oggetto: lavoro intermittente – D.M. 23 ottobre 2004 – rinvio alle figure di cui al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 – figura di “commesso di negozio” – equiparabilità della figura di “addetto alle vendite”.

La Confindustria ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’interpretazione del D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero, il quale rinvia al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva.

In particolare l’istante chiede se possa farsi rientrare nella figura del “commesso di negozio”, prevista dal citato Regio Decreto (punto 14), quella di “addetto alle vendite”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Si premette che il “commesso di negozio”, è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento.

L’addetto alle vendite è un lavoratore dipendente assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplica in sostanza nell’assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all’acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze. La figura dell’addetto alle vendite è anche quella che opera nell’ambito di uno show room, in cui il medesimo si coordina con il relativo responsabile il quale predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti.

Non sembra possa negarsi una equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell’ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita.

Si conclude pertanto che la tipologia di contratto di lavoro intermittente appare configurabile anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923. Si ricorda peraltro che, con riferimento a detta figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente (cfr. circ. n. 4/2005).

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

 

 

 


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