Lavoro Intermittente – Addetti vendita | ADLABOR

Nel Job on call è consentita l’apposizione del termine senza causale.

Il contratto di lavoro intermittente, definito anche lavoro a chiamata o job on call, è disciplinato dal D.L. 81/2015 agli artt.13  e ss al quale si applica, in quanto compatibile, la disciplina sul lavoro subordinato.

Il lavoratore intermittente è chi si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Il lavoro a chiamata può essere

  • A tempo determinato ovvero a tempo indeterminato;
  • Con obbligo di risposta percependo la relativa indennità di disponibilità ovvero senza tale obbligo.

Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con età superiore ai 55 anni e con soggetti con meno di 24 anni , fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di eta’.

All’art. 13 comma 3 del D.L. 81/2015 con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e’ ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari con la relativa sanzione di trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il contratto di lavoro a chiamata è una fattispecie lavorativa sui generis che ha per tale ragione, delle particolarità rispetto alle altre tipologie. In ragione della sua modulazione flessibile era stato a suo tempo chiarito che non trovavano applicazione:

  • Il c.d. “causalone” (oggi disciplinato dall’art 19 del D.lgs n.81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 ossia l’indicazione delle ragioni temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero connesse a incrementi temporanei e non programmabili,che spingono il datore di lavoro a preferire il contratto a termine rispetto all’assunzione a tempo indeterminato.
  • La vacanza contrattuale nella successione tra contratti disciplinata dall’art 21 c2 del D.lgs n. 81/2015.
  • Le condizioni dianzi indicate, previste in precedenti normative, non sono state modificate dal cosiddetto “job act” e pertanto si ritiene, ma sarà prudente aspettare specifiche interpretazioni, che valgano ancora le esclusioni dall’indicazione della causale per il rapporto intermittente e dall’intervallo tra un rapporto a termine e l’altro, il cosiddetto “stop and go”.

Premesso ciò, questa peculiare fattispecie contrattuale è stata spesso oggetto di attenzione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche attraverso interpelli, per la riconducibilità di alcune figure lavorative tra i soggetti ai quali può essere applicato il job on call.

Un esempio emblematico era l’addetto alle vendite, la quale mansione si sostanzia in consulenza e assistenza clienti e all’occorrenza sistemazione scaffali e verifiche delle giacenze.

Il C.C.N.L. terziario nulla prevede in ordine al lavoro intermittente  e di conseguenza dell’applicabilità  all’addetto alle vendite di tale fattispecie contrattuale.

Soccorre però l’art. 13 del D.lgs. 81/2015, rubricato “Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente”,il quale prevede che, in assenza di una disciplina della tipologia del lavoro intermittente all’interno del CCNL di settore , supplisce il D.M. 23.10.2004 che a sua volta rinvia alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

In tale tabella,  al numero 14) , vengono indicati  i “commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti, a meno che, anche in questa città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’ispettorato dell’industria  e del lavoro competente per territorio”.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 46 del 14 novembre 2011, ha affermato che  è possibile far rientrare nella figura del “commesso di negozio”, prevista dal citato Regio Decreto (punto 14), quella di “addetto alle vendite”.

Nella circolare n. 4/2005 emessa dal Ministero del Lavoro si rileva che le attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923, devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore. Pertanto i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il regio decreto fa riferimento (es. autorizzazione dell’ispettore del lavoro) non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente.

Non rileva pertanto neppure un giudizio caso per caso circa la natura intermittente o discontinua della prestazione essendo questo compito rinviato ex ante alla contrattazione collettiva o, in assenza, al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui spetta il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.

 


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