Lo stato di gravidanza della lavoratrice sorto durante il periodo di preavviso rende nullo il licenziamento | ADLABOR

Il licenziamento è un atto unilaterale recettizio che si perfeziona con l’avvenuta conoscenza della volontà del datore di recedere dal rapporto di lavoro al lavoratore. Però la tutela delle lavoratrici madri impedisce di licenziare le stesse per tutto il periodo di gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino decretando la nullità del licenziamento. La protezione della lavoratrice madre si estende anche al caso in cui la gravidanza sia intervenuta quando il recesso era già stato comunicato ma non ancora diventato definitivo per l’espletamento del periodo di preavviso .

Per tale ragione il licenziamento che è stato comunicato prima della gravidanza è valido ma , la gestazione intervenuta durante il periodo di preavviso produce gli effetti sospensivi dell’ art .2110 c.c.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9268/2019 ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 50/2017 che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato da una Cooperativa nei confronti di una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento per violazione dell’art. 54 del D.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno alla maternità).

Il T.U. infatti all’art. 54 prevede che “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Omissis.

 

La Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento si fosse perfezionato il 2.4.2004, data di ricevimento da parte della lavoratrice della relativa lettera, sebbene l’efficacia dello stesso fosse stata posticipata alla scadenza del periodo di preavviso (15.5.2004).

La Cassazione sulla scorta delle risultanze della Corte d’Appello e della costante giurisprudenza ha affermato che:

  1. Secondo un orientamento consolidato (Cass. n. 6845 del 2014; n. 18911 del 2006), il licenziamento essendo un negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro di recedere giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l’efficacia  che consiste nella effettiva risoluzione del rapporto di lavoro  viene differita ad un momento successivo. Pertanto la verifica delle condizioni di legittimità dell’esercizio del potere di recesso deve essere effettuata con riferimento al momento in cui il licenziamento si è perfezionato.

Nella fattispecie la Corte di merito ha escluso la nullità del licenziamento, ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n. 151 del 2001, sul presupposto che al momento in cui lo stesso è stato intimato e si è perfezionato la lavoratrice non si trovasse oggettivamente in stato di gravidanza.

  1. Inoltre , mentre il licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza rientra nel divieto posto dall’ art. 54 T.U. che ne sancisce la nullità, la gravidanza intervenuta nel corso del periodo di preavviso “lavorato”, rientra invece , nella disciplina dell’art. 2110 c.c. e comporta gli effetti sospensivi ivi previsti.
  2. Infine, ha ritenuto infondata la denunciata violazione dell’art. 4, D.P.R. n. 1026 del 1975 quest’ultima disposizione contempla una presunzione relativa rispetto alla data di inizio della gestazione dunque superabile con prova contraria, nel caso di specie rappresentata dalla documentazione medica utilizzata dalla Corte di merito.

 

A cura di Amanda Minoia


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