Centro unico d’imputazione – gruppo d’imprese | ADLABOR

Il centro unico di imputazione del rapporto di lavoro è ravvisabile quando più imprese, formalmente distinte, esercitano di fatto l’attività con una compenetrazione e promiscuità tale da costituire sostanzialmente un’unica organizzazione imprenditoriale. Tale fattispecie seppur riconosciuta può rappresentare uno strumento elusivo nei rapporti di lavoro. Ad esempio, il datore di lavoro di lavoro può frazionare l’unitaria attività di impresa in più entità formalmente distinte per abbassare il numero di dipendenti di ciascuna di esse al fine di sottrarsi dall’applicazione della tutela reale in caso di licenziamento o per non far sussistere l’obbligo di repêchage.

In giudizio i legali dei lavoratori sostengono, molto spesso, l’esistenza di un centro un unico d’imputazione, al fine di estendere gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato non solo in capo al datore di lavoro formale del lavoratore, ma anche in capo ad un altro datore di lavoro facente parte del medesimo gruppo d’imprese, ovvero per computare tutti i dipendenti delle varie imprese ai fini del superamento della soglia numerica per l’applicazione delle tutele in caso di licenziamento. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese” (Corte di Cassazione, con sentenza n. 29179/2018).

Tuttavia, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro(Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Ordinanza 29 ottobre 2021 n. 30847). Ricade sul lavoratore l’onere di individuare gli elementi che permettano di ravvisare l’esistenza di un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha precisato che “per ravvisare, tra due soggetti, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – mascherando quindi una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale – occorre accertare:

a) l’univocità della struttura organizzativa e produttiva;

b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;

c) il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle single imprese verso uno scopo comune;

d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza 25 gennaio 2021 n. 1507).

L’applicazione della sopracitata interpretazione è riscontrabile nella recente sentenza n. 9933/2022 della Corte di Cassazione, con cui la Corte  ha dimostrato l’esistenza di collegamento economico-funzionale tra due società in quanto: 1) “la società […] aveva, come unico socio, la società (OMISSIS) e persone dello stesso gruppo familiare erano, a vario titolo, presenti sia nell’una sia nell’altra società; 2) le due società avevano lo stesso oggetto sociale come era possibile evincere dalla visura camerale, mentre, in via di fatto, l’una gestiva un albergo, l’altra un ristorante che, peraltro, si occupava del servizio colazioni e della ristorazione dei clienti dell’albergo; 3) entrambe le aziende operavano nel medesimo complesso immobiliare e tutti i servizi (forniture di acqua, luce e gas, telefonia, riscaldamento) erano intestati alla società (OMISSIS); 4) inizialmente le due attività erano gestite da un’unica struttura che poi divenne la società (OMISSIS): 5) le comunicazioni di servizio relative alle due attività erano effettuate in modo unitario; 6) le disposizioni di servizio erano rivolte […] indistintamente ed unitariamente al personale dell’una e dell’altra società; 7) sicuramente il (OMISSIS) era destinatario di compiti che avevano riferimento tanto al resort quanto al ristorante”.

In concreto il collegamento societario tra più imprese non costituisce un sintomo di commistione delle distinte aziende se non nel caso in cui le stesse non abbiano una sufficiente autonomia direzionale, amministrativa e organizzativa. Diversamente, riguardo alla disciplina e alle tutele del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda i licenziamenti, l’incrocio di direttive, competenze e servizi comuni può integrare quell’unico centro di imputazione che comporta la sommatoria di tutti i lavoratori delle varie realtà come fossero tutti dipendenti di un’unica azienda e quindi, ove la somma superi i 15 dipendenti, applicando agli stessi le tutele in materia di licenziamenti ben più incisive ed onerose.


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