Liquidazione coatta amministrativa – Procedura | ADLABOR

Una serie di soggetti economici quando versano in stato di insolvenza giuridicamente accertata, sono sottratti, per disposizione di legge, alla procedura di fallimento e sono invece soggetti alla liquidazione coatta amministrativa (art. 2 R.D. 267/1942 cosiddetta Legge fallimentare). I soggetti sottoposti a questa particolare procedura sono individuati dalle leggi speciali e sono, tra gli altri, le imprese bancarie, assicurative e di intermediazione finanziaria, le cooperative ecc.

L’inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa è rappresentato dal provvedimento dell’Autorità Amministrativa, che pone definitivamente i soggetti di cui sopra in liquidazione e contestualmente nomina il Commissario e il Comitato di Vigilanza. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza può essere precedente (ex art. 195 l.f.) ovvero successivo (ex artt. 202-203 l.f.) al provvedimento amministrativo. Entro 10 giorni dall’avvio della procedura, viene pubblicato il provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

La procedura si svolge poi in 3 ulteriori fasi: accertamento del passivo, liquidazione e ripartizione dell’attivo.

1) Entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione il Commissario forma l’elenco dei crediti ammessi e respinti ex art. 207 comma 2 l.f.

Come prima cosa il Commissario liquidatore comunica ai singoli creditori i crediti di ciascuno a mezzo raccomandata. Avverso tale comunicazione il creditore che non ritenga corretta la comunicazione del commissario può, entro 15 giorni e sempre tramite posta raccomandata, opporre istanze ed osservazioni, che possono essere relative tanto alla natura quanto all’entità del credito. Tali osservazioni e contestazioni verranno valutate discrezionalmente, e senza alcun vincolo, dal Commissario.

Invece i creditori che non avessero ricevuto alcuna comunicazione dal Commissario liquidatore hanno l’onere di presentare, come previsto dall’art. 208 l.f., la propria domanda di ammissione allo stato passivo entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto Ministeriale.

L’elenco dei crediti così formato viene quindi depositato dal Commissario nella cancelleria del luogo ove l’ente ha la sede principale (art. 209 l.f.).

Una volta depositato in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.

Successivamente al deposito in cancelleria dello stato passivo, divenuto pertanto esecutivo, ed entro 30 giornidal deposito, i creditori e gli altri interessati possono presentare opposizioni o impugnazioni (artt. 98 e ss. l.f.). Il termine per le opposizioni e le impugnazioni decorre dalla comunicazione individuale del deposito in cancelleria, poiché come detto non vi è un provvedimento giudiziale che renda esecutivo lo stato passivo.

In caso di silenzio sulle istanze e le osservazioni precedentemente espresse dal creditore sulla comunicazione ricevuta dal commissario (credito riconosciuto ma qualificato o quantificato erroneamente), il creditore potrà fare opposizione allo stato passivo (la procedura è la medesima prevista per le procedure di fallimento e chiaramente esplicitata agli artt. 98 e ss. l.f.).

Qualora invece il creditore non sia stato inserito nello stato passivo (assenza del riconoscimento del credito) lo stesso potrà fare un’insinuazione tardiva che dovrà essere presentata entro 12 mesi dal deposito dello stato passivo (anche in questo caso la procedura è la medesima prevista per il caso di fallimento ex art. 101 l.f.).

La necessità di opporre opposizione ovvero insinuazione tardiva è stata chiarita anche dalla Suprema Corte: “…omissis…se il commissario ha rifiutato l’ammissione del credito in relazione al quale il creditore ha proposto domanda ovvero ha sollevato osservazioni, evidentemente, il titolare di quella ragione creditoria esclusa in tutto o in parte non potrà che insorgere con il rimedio dell’opposizione, operandosi altrimenti una sorta di preclusione nell’ambito della procedura; ma, nei casi, più frequenti, in cui questi non abbia svolto funzione alcuna, neppure meramente partecipativa, nella formazione del passivo, rimanendo ad essa del tutto estraneo ed indifferente, non per ciò solo, la mancata ammissione del suo credito deve essere interpretata come provvedimento di rigetto che lo legittima all’insinuazione al passivo. Ciò che, pertanto, condiziona la necessità o meno di una opposizione allo stato passivo è la partecipazione o meno del creditore alla formazione dello stato passivo” (Cass. 11.11.2013, n. 25301).

 

2) Dopo aver depositato in cancelleria lo stato passivo contenente l’elenco dei crediti ammessi alla procedura, il Commissario procederà con l’inventario dei beni e quindi con la liquidazione dell’attivo (ex art. 210 l.f.).

Le somme ricavate dalla vendita delle proprietà del soggetto economico sottoposto alla procedura vengono quindi distribuite ai creditori secondo l’ordine stabilito dall’art. 111[1] l.f.

 

3) Infine il Commissario sottopone il bilancio finale della liquidazione all’autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria (ex art. 213 l.f.). Il bilancio finale è accompagnato da una relazione del Commissario con indicazione del piano di riparto dei crediti e del conto della gestione.

Il Commissario liquidatore è tenuto a comunicare ai creditori ammessi al passivo l’avvenuto deposito ed il bilancio finale è pubblicato sulla G.U.

Ove non vengano proposte contestazioni al piano di riparto, il bilancio finale viene considerato approvato decorsi 20 giorni dal deposito in cancelleria ed il giudice delegato provvede alla ripartizione finale (ex art. 117 l.f.).

 

A cura di Serena Pulinetti

 

[1]Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

 


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